Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4132 del 02/03/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4132 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 3208-2012 proposto da:
CUPFER

MIHAI

CPFMHI85L11Z129R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE SIRTORI 56, presso
lo studio dell’avvocato VITTORIO AMEDEO MARINELLI, che
….,._

lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

20 6
24

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, IN PERSONA DEL
MINISTRO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 02/03/2016

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 277/2010 del TRIBUNALE di
BELLUNO, depositata il 07/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato Marinelli Vittorio Amedeo difensore
del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento delle
difese in atti;
udito l’Avv. Scino Mario Antonio per l’Avvocatura,
difensore del controricorrente che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CORRENTI;

FATTO E DIRITTO
Cupfer Mihai propone ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno, che
resiste con controricorso eccependone l’inammissibilità sotto vari profili, avverso la
sentenza del Tribunale di Belluno che ha dichiarato inammissibile l’appello alla
sentenza del GP della stessa città sul presupposto che il ricorso introduttivo di primo

di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza come previsto dall’art. 327 cpc e
doveva entro detto termine essere notificato all’amministrazione, posto che la
vocatio in ius andava effettuata con citazione e non con ricorso.
Per completezza osservava trattarsi di ipotesi di concorso materiale e non formale di
violazioni.
Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 40/2006, degli artt. 22 e
23. L. 689/1981 e dell’art. 359 cpc; 2) violazione dell’art. 15911 cpc, 327 cpc, 111
Cost. perché si era osservato il termine per la notifica stabilito dal giudice, anche se
dopo lo spirare dei sei mesi; 3) vizio di motivazione sulla proposta questione di
legittimità costituzionale dell’art. 198 cds; dell’art. 8 1. 689/1981 e degli artt. 2 e 3
Cost; 4) omessa motivazione sulla violazione del d.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati
personali.
Ciò premesso si osserva:
Le Sezioni Unite , con tre diverse ordinanze (un. 23594, 23585 e 23586 del 2010),
hanno ritenuto applicabile il rito ordinario per l’appello in materia di sanzioni
amministrative mentre Cass.n 30654/2011- ord. int.- e Cass. n. 582/2012 hanno
ritenuto di acquisire il fascicolo di ufficio per verificare la scansione temporale degli
atti.

grado era stato depositato il 20.7.2009 ed il termine di proposizione dell’appello era

Da tale impostazione emerge che anche l’eventuale ricorso depositato, purchè
notificato alla controparte nei termini, raggiunge lo scopo previsto dall’ordinamento
( Cass. 13.9.2013 n. 21013).
Analoga questione si era posta per l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Questa Corte suprema (Cass. n. 14133/99, Cass. n. 10127/2000) ha statuito che

ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio
ivi fissato.
Ove tale opposizione sia proposta con citazione, il relativo atto è idoneo alla
tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato nel rispetto del termine
indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione nel termine stesso.
Il tema, pertanto, della conversione dell’atto processuale, a differenza di quanto
avviene in sede penale, va circoscritto nel senso che, in via generale, il ricorso o la
citazione sono proponibili ed efficaci purché si rispettino i termini specificamente
previsti nel particolare procedimento ritualmente esperibile, principio ulteriormente
ribadito da S.U. n. 2907/2014.
Nella fattispecie va osservato che la sentenza ha accertato la mancata notifica a
controparte nell’appello nel termine di sei mesi, nonostante il tempestivo deposito
del ricorso, posto che l’impugnazione andava proposta con citazione, circostanza
sostanzialmente non contestata.
Il Collegio non ignora che questa Suprema Corte ( Cass. 2.11.2015 n. 22390 ord.62) ha statuito che nel giudizio di opposizione ad o.i. o a verbale di infrazione
stradale, in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n.
150/2011, l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso con le modalità e
nei termini previsti dall’art. 434 cpc ma si tratta di statuizione che applica la nuova
disciplina.

l’opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge 689/81 va proposta con

Donde il rigetto del ricorso mentre l’oscillante giurisprudenza e l’intervento delle
S.U. solo nel 2014 consigliano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma 3 febbraio 2016.

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