Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4131 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5069-2010 proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI

PIETRO L., che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 7/2010 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del

12/01/10, depositato il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- F.S. ha proposto alla Corte di appello di Campobasso una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in relazione al processo instaurato dinanzi al TAR del Lazio.

La Corte di appello di Campobasso ha dichiarato la propria incompetenza per territorio – rilevata ex officio dichiarando competente la Corte di appello di Roma ex art. 25 c.p.c..

Contro il decreto dichiarativo di incompetenza l’attore ha proposto regolamento necessario di competenza denunciando la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3. Deduce che l’incompetenza è stata erroneamente dichiarata perchè l’art. 25 c.p.c. prevede fori alternativi e la competenza della Corte di appello di Campobasso è stata individuata sulla base del luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita, coincidente con il luogo in cui opera la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore e ciò sulla base delle norme di contabilità pubblica (R.D. 2440 del 1923, art. 54 in relazione al R.D. 827 del 1924, artt. 278, 287 e 408).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze intimato non ha svolto difese.

2.- Avendo l’istanza di regolamento di competenza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata nè dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Sez. U, Ordinanza n. 14569 del 11/10/2002). Ciò premesso, va rilevato che con ordinanza del 17 marzo 2010 n. 6306 le Sezioni unite della S.C. hanno ritenuto che la competenza nei giudizi di cui alla L. n. 89 del 2001, secondo un’interpretazione che considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole e assumendo a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato, il luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p. ed è richiamato nel comma 1, art. 3 della legge.

Pertanto, cassato il provvedimento impugnato, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 11 c.p.p. e L. n. 89 del 2001, art. 3 la competenza della Corte di appello di Perugia a decidere sulla domanda proposta dal ricorrente.

Il ricorso, dunque, può essere deciso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano.

Il recente mutamento di giurisprudenza sulla questione decisa giustifica la compensazione delle spese relative al regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia dinanzi alla quale rimette la causa. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA