Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4130 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4130 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA
sul ricorso 19026-2016 proposto da:
DELLA RATTA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CASTELBIANCO 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
BARILE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GUARINO;
– ricorrente contro
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA
A R.L. – P.I. 00320160237, in persona del suo Procuratore Speciale„
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,
presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente nonché contro
POSILLICO CARMINE, PISCITELLI SERAFINO;

Data pubblicazione: 21/02/2018

- intimati avverso la sentenza n. 885/2016 del TRIBUNALE di BENEVENTO,
depositata il 24/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE

POSITANO.

Ric. 2016 n. 19026 sez. M3 – ud. 08-06-2017
-2-

Rilevato che
Giovanni Della Ratta evocava in giudizio Carmine e Bernardino Posillico, nonché la
Cattolica Assicurazioni davanti al Giudice di Pace di Solopaca per sentirli condannare al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 15
agosto 2005, tra l’autovettura dell’attore e quella condotta da Carmine Posillico e di
proprietà di Bernardino Posillico, deducendo che, mentre stava eseguendo una
manovra di inversione del senso di marcia, era stato urtato dall’altra autovettura che

sentenza n. 773 del 2011, rigettava la domanda, ritenendo prevalente la negligente
condotta di guida dell’attore;
avverso tale pronuncia proponeva appello Giovanni Della Ratta e la compagnia
assicuratrice chiedeva il rigetto del gravarne;
il Tribunale di Benevento, con sentenza emessa il 24 marzo 2016, ai sensi
dell’articolo 281 sexies c.p.c. rigettava l’appello, rilevando che parte attrice non aveva
fornito la prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in
citazione;
contro tale decisione propone ricorso per cassazione Giovanni Della Ratta
affidandosi a quattro motivi. Resiste in giudizio la società Cattolica di Assicurazione
Cooperativa a.r.l. con controricorso. Il ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis
c.p.c.
Considerato che
con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
dell’articolo 115, primo comma e 116, primo comma, c.p.c , in relazione all’articolo
360, n. 4 e n. 5 c.p.c. rilevando che il Tribunale, pur valutando positivamente la
deposizione dell’unico teste escusso, lo ha ritenuto inattendibile sulla base del dato
numerico dei testimoni, con ciò adottando una motivazione incongrua, perché fondata
sul rapporto strettamente numerico dei testi;
il primo motivo è inammissibile poiché il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad
alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel
paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c , né in quello del precedente n. 4,
(Cass. sez un. N. 16598 del 2016, che fa proprie le considerazioni espresse da Cass.
Sez. 3, n. 11892 del 10/06/2016). E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ , ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, ,
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procedeva a velocità elevata. Costituitosi soltanto l’assicuratore il Giudice di Pace, con

comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa
indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di
attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una
differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché,
qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece
dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove
si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente
v

comma, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014, Rv. 631646
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la motivazione del giudice di appello sulla quaestio facti, per come ricostruita tramite-cpùkk,k-t ),N
la verifica delle prove e ciò al di fuori dei limiti indicati da Cass. sez. un. nn. 8053 e
8054 del 2014;IA:y-eu.\ ,3

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inoltre, la censura non è specifica, perché il Tribunale motiva differentemente
ritenendo inattendibile la dichiarazione del teste, perché non riscontrata da altri
elementi (altre dichiarazioni testimoniali, foto del sinistro, modello CID, verbale di
intervento degli agenti di pubblica sicurezza). Tali profili non vengono presi in esame
con il primo motivo;
con il secondo motivo lamenta la violazione delle medesime disposizioni del
motivo precedente ritenendo erronea la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha
ritenuto inattendibile il teste perché le dichiarazioni dello stesso non hanno trovato
riscontro negli altri elementi probatori. Al contrario, le contestazioni della compagnia
di assicurazione riguardavano solo le modalità dell’incidente stradale e non l’esistenza
dello stesso. Inoltre, risultavano acquisite al processo le fotografie che riguardano
l’auto incidentata e anche il modello CAI menzionato dai giudici di merito;
il secondo motivo è inammissibile poiché la pretesa violazione del principio di non
contestazione risulta enunciata senza alcuna spiegazione, atteso che il rinvio ai
contenuti dai quali si evincerebbe, è operato senza alcuna argomentazione sul come e
sul perché quanto riportato delle sedi indicate dovrebbe esprimere una non
contestazione. Sicché, si richiede alla Corte di legittimità di ricostruire il motivo di
doglianza verificando se, quanto evocato, giustifichi l’applicazione della non
contestazione. Infatti, il passaggio della comparsa di risposta della Compagnia di
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assicurazione, riportato dal ricorrente, evidenza una contestazione totale sulla
dinamica; inoltre il riferimento alle foto in atti è irrilevante, poiché raffigurano il
veicolo già incidentato e sono quelle esaminate dal perito e riproducono il teatro del
sinistro, rappresentando anche l’altro veicolo, cui fa riferimento il Tribunale; l’assenza
del modello CID contenente i dati e la sottoscrizione della controparte (rimasta
contumace) non è rilevata dal ricorrete, il quale non ha neppure dedotto e
documentato, ai fini dell’ammissibilità del motivo, che il documento allegato al ricorso

con riferimento a tale motivo il ricorrente sollecita un inammissibile controllo da parte
della Corte sulla quaestio facti, al di fuori dei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art.
360 n. 5 c.p.c;
con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 360, n. 4 c.p.c , in relazione
all’articolo 132 dello stesso codice, attesa l’assoluta mancanza di motivazione nella
parte in cui il Tribunale, da un lato, da atto dell’esistenza di un testimone oculare,
mentre dall’altro, esclude la sussistenza di sufficienti elementi di prova in ordine alla
stessa verificazione del sinistro;
il terzo motivo è inammissibile perché il vizio, dedotto sotto l’apparente veste
dell’assenza di motivazione, si riferisce, al contrario, alla contraddittorietà della
motivazione, assumendo il ricorrente che, nella premessa, il Tribunale conferma la
decisione di rigetto del primo giudice, in quanto il sinistro si sarebbe verificato per
colpa dell’attore, mentre -in motivazione- giudice di merito rileva l’assenza di prova
della sussistenza del sinistro. In realtà, il Tribunale ha enunciato due distinte ed
autonome rationes decidendi, la prima nel senso della condivisione della valutazione
fatta dal primo giudice sull’esclusiva responsabilità del ricorrente, la seconda nel senso
che le risultanze probatorie inducevano a dubitare della sua stessa verificazione. Ciò
esclude l’ipotesi di motivazione apparente ed anche quella di contraddittorietà radicale
della decisione tanto da ritenersi inesistente;
con il quarto motivo lamenta la violazione dell’articolo 2054, primo e secondo
comma c.c. nella parte in cui il Tribunale, qualificando come colposo il
comportamento di uno dei due conducenti, non ha verificato se l’altro si era
pienamente uniformato alle norme sulla circolazione, come richiede l’orientamento
costante della giurisprudenza in tema di articolo 2054 c.c.;

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era stato ritualmente e tempestivamente prodotto in primo grado. In definitiva, anche

il motivo è inammissibile: avendo il Tribunale ritenuto insussistente la prova della
verificazione del sinistro, non può trovare spazio l’applicazione del principio di pari
responsabilità presuntiva ex art. 2054 c.c;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del
presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012,

integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta
e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.

P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
in favore della controricorrente, liquidandole in C 700,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma lbis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consigliò della Sesta Sezione della Corte Suprema di
Cassazione in data 8 giugno 2017
residente

art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta

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