Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4130 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4130 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 9526-2011 proposto da:
MOROSINOTTO ANNA C.F. MRSNNA53M58H893Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo
studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAOLO LANDO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
60

contro

GES ALBE S.R.L. P.I. 01241130291 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio

Data pubblicazione: 21/02/2014

dell’avvocato FINANZE GIUSEPPA, rappresentata e difeso
dagli avvocati GIANFRANCO FOCHERINI, TAFURO FRANCESCO,
giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 577/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

di VENEZIA, depositata il 06/04/2010 R.G.N. 31/2009;

1. Morosinotto Anna, dipendente della società II Tocco srl, licenziata da
questa in data 14 marzo 2003, conveniva in giudizio la datrice di
lavoro e la società Ges.Albe srl, che ne aveva affittato l’azienda nel
novembre 2003, al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del
licenziamento, ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro
presso la cessionaria e condannare in solido le società convenute al
risarcimento del danno.
2. Il tribunale di Padova, nella contumacia della società II Tocco srl,
condannava la Ges.Albe srl alla reintegra della lavoratrice ed entrambe
le convenute al risarcimento del danno.
3. La sentenza, appellata dalla sola Ges.Albe srl, è stata riformata dalla
Corte d’appello di Venezia che, con sentenza depositata il 6 aprile
2010, ha rigettato la domanda della lavoratrice. In particolare, la Corte
territoriale, mentre ha rilevato la formazione del giudicato nei
confronti della società Il Tocco, peraltro rimasta estranea al giudizio di
appello, ha ritenuto inapplicabile la norma dell’art. 2112 cod. civ. in
relazione ai rapporti di lavoro cessati prima del perfezionamento del
trasferimento di azienda, come nel caso, con conseguente
inconfigurabilità sia della prosecuzione del rapporto del lavoratore
licenziato con il cessionario sia della responsabilità di quest’ultimo per
i debiti del cedente non risultanti dalla contabilità aziendale.
4. Ricorre contro tale sentenza la lavoratrice, con unico motivo, illustrato
da memoria. Resiste la cessionaria con controricorso.
5. La ricorrente deduce violazione dell’art. 2112 cod.civ. e dell’art. 18 1.
300/1970, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
In particolare,
si deduce l’accertamento —divenuto cosa giudicata nei confronti del
cedente (per come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata)dell’illegittimità del licenziamento e l’applicabilità della tutela reale, e si
invoca l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ. nei confronti del
cessionario.
Il ricorso è fondato. E’ costante nella giurisprudenza di questa Corte
l’affermazione del principio cui va data continuità, secondo il quale, in
tema di trasferimento d’azienda, l’effetto estintivo del licenziamento
illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in
quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla
sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro
ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell’art. 2112
cod. civ., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale
soluzione l’applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr.
sentenze 12 marzo 1998, C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7
Udienza dell’8 gennaio 2014
Pres. Stile, Est. Buffi

1

Rg. 9526/11 — Morosinotto c. Ges. Albe srl

febbraio 1985, C-19/83) – che i lavoratori licenziati in contrasto con la
direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del
trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di
applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative più favorevoli ai lavoratori (Sez. L, sentenza 1220 del
17/01/2013; Sez. L, sentenza 3041 del 27/02/2012; Sez. L, sentenza
23533 del 16/10/2013; Sez. L, Sentenza n. 8641 del 12/04/2010; Sez.
L, Sentenza n. 7338 del 10/12/1986 Principio affermato anche ai
sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ. da Sez. 6 – L, Ordinanza n. 5507
del 08/03/2011).
6. La ricorrente ha riproposto —pur con mero controricorso e senza
ricorso incidentale condizionato (come consentito da
Sez. 5,
Ordinanza n. 23548 del 20/12/2012, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18148
del 10/08/2006, Sez. 1, Sentenza n. 17201 del 28/08/2004 ed altrequestioni (relative alla mancata prova della cessazione del rapporto per
licenziamento ed alla inapplicabilità della tutela reale al cedente) già
sollevate in appello ritualmente e rimaste assorbite, dichiarando di
volerle sottoporre ad esame nel giudizi di rinvio.
7. La lavoratrice ha contestato nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la
controvertibilità delle questioni ora dette, sia in ragione della
pertinenza delle stesse al rapporto con il solo cedente (e della assenza
di legittimazione in capo al cessionario a dedurre in ordine al rapporto
di lavoro, e potendo difendersi il cessionario solo sull’estensibilità
degli effetti relativi nei suoi confronti ex art. 2112 cod. civ.), sia in
ragione della formazione del giudicato sul rapporto di lavoro e sulle
relative modalità di cessazione (con conseguente incontrovertibilità di
ogni questione ulteriore al riguardo, del resto ignorata dalla corte
d’appello proprio in ragione del detto giudicato).
8. Il collegio ritiene che la facoltà di sollevare eccezioni relative al
rapporto di lavoro illegittimamente cessato prima del trasferimento di
azienda non può ritenersi preclusa al cessionario per effetto della
produzione del giudicato (nel caso, interno) nei confronti del (solo)
cedente, atteso -da un lato- che il rapporto di lavoro “continua con il
cessionario” (secondo la lettera dell’art. 2112 cod. civ.), e dunque il
cessionario è parte del rapporto lavorativo e può dedurre su ogni
aspetto del rapporto medesimo (senza che sia configurabile una
efficacia diretta nei suoi confronti del giudicato formatosi tra
lavoratore e cedente, non potendo il cessionario configurarsi quale
avente causa ai fini dell’art. 2909 cod. civ., e dovendo escludersi -per
l’unicità del rapporto di lavoro che prosegue con il cessionario -altresì
un’efficacia riflessa del giudicato, che presuppone rapporti distinti
Udienza dell’8 gennaio 2014, ,\.r..,.
Pres. Stile, Est. Buffa

2

Rg. 9526/11 — Morosinotto c. Ges. Albe srl

ancorché dipendenti: v. Sez. L, Sentenza n. 6788 del 19/03/2013; cfr.
anche, pur relative a fattispecie diverse, Sez. L, Sentenza n. 1049 del
02/02/1991) e -dall’altro lato- che l’accertamento della responsabilità
del cedente e del cessionario dà luogo ad obbligazioni scindibili (tanto
che la presenza delle parti nel medesimo giudizio non dà luogo
nemmeno a litisconsorzio necessario: v. Sez. L, Sentenza n. 2139 del
30/03/1984).
9. L’accertamento richiesto dal controricorrente impone il rinvio al
giudice di merito per la definizione della controversia.

10.La sentenza impugnata deve essere per quanto detto cassata, con
rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale si atterrà al seguente
principio di diritto:
Il rapporto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato prima
del trasferimento di azienda continua con il cessionario dell’azienda
ove vi sia ricostituzione giudiziale per effetto dell’annullamento del
recesso e dell’applicazione della tutela reale con sentenza tra le parti
originarie del rapporto di lavoro, restando irrilevante l’anteriorità del
recesso rispetto al trasferimento d’azienda. Resta salva la possibilità
per il cessionario convenuto in giudizio ex art. 2112 cod. civ. di
opporre eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua
cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento,
a prescindere dalle difese spiegate in merito dal cedente e dalla
formazione del giudicato nei suoi confronti in favore del lavoratore.

p.q.m.
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia,
anche per la liquidazione delle spese di lite.
Roma, 8 gennaio 2014

Rg. 9526/11 — Morosinotto e. Ges. Albe srl

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