Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4130 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21706-2018 proposto da:

M.V.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MALDERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO;

– ricorrente –

contro

ATER COMUNE DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 231/2018 della CORTE ROMA, depositata il

12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del

07/11/2019 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2012, M.V.U. impugnava, innanzi al Tribunale Civile di Roma, il decreto di rilascio n. 30020/2011 di un immobile di edilizia residenziale pubblica emesso dall’ATER, per ottenere la declaratoria di illegittimità.

Si costituiva in giudizio l’Ater Comune di Roma chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con sentenza n. 6416/2015, respingeva la domanda, poichè la richiesta di disapplicazione del decreto di rilascio, da ritenersi implicita alla domanda, presupponeva il riconoscimento di un rapporto di locazione in essere tra l’attore e l’Ater. Nel caso di specie, era pacifico che non fosse intervenuto alcun provvedimento di concessione/assegnazione alloggio. Inoltre, il Tribunale rilevava il difetto di giurisdizione ordinaria, appartenendo alla cognizione del giudizio amministrativo, in quanto atteneva “alla fase preliminare del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione dell’alloggio”. Nel merito, comunque, in relazione alla legittimità dell’ordine di rilascio, la domanda attorea è stata ritenuta infondata, trattandosi di alloggio di proprietà dell’ATER, detenuto sine titulo. Inoltre ha ritenuto inammissibili i motivi di contestazione del decreto opposto attinenti al procedimento amministrativo pendente dinanzi gli Uffici di Roma Capitale, volto ad ottenere la ‘regolarizzazione dell’assegnazione dell’alloggiò non avendo parte attrice convenuto in giudizio quest’ultima. Ha poi condannato l’attore a rifondere all’Ater le spese di lite.

Avverso tale pronuncia proponeva appello M.V., chiedendone la riforma.

2. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 231 del 15 gennaio 2018, respingeva l’appello. Rilevava che non poteva farsi valere il difetto di giurisdizione, poichè l’appellante non aveva impugnato il capo decisorio relativo al difetto di giurisdizione ordinaria. Ne derivava che le censure circa la contraddittorietà della sentenza e circa il mancato esame dei vizi del procedimento amministrativo e del provvedimento di rilascio, apparivano inammissibili per carenza di interesse, in quanto, quand’anche fossero state fondate, non potevano avere l’effetto di determinare la riforma della pronuncia impugnata.

3. Avverso tale pronuncia M.V. propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L’Ater Comune di Roma, regolarmente intimata non ha svolto attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”:

La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su un’eccezione fondamentale per il giudizio relativa all’impossibilità per l’ente di emettere un decreto di rilascio in presenza di una domanda di regolarizzazione in sanatoria presentata nell’anno 2007 da parte del ricorrente, non ancora decisa.

In disparte il fatto che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto l’esposizione del fatto in esso contenuta è del tutto inidonea allo scopo.

Il motivo è comunque infondato in quanto non sussiste la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè sulla questione inerente al procedimento di regolarizzazione il giudice di appello ha pronunciato riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la “Nullità della sentenza per violazione del riparto di giurisdizione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 1”. Il ricorrente chiede che sia accertata la giurisdizione dell’organo avente la competenza a decidere la controversia. Viene rilevato che, sia in primo che in secondo grado di giudizio, la parte avrebbe lamentato un difetto di giurisdizione.

Il secondo motivo è inammissibile per mancato raggiungimento dello scopo del ricorso. il motivo non è una critica della sentenza in quanto il giudice di appello, rilevando che non era stato impugnato il difetto di giurisdizione affermato dal giudice di primo grado, e dunque riconoscendo l’esistenza di giudicato interno sulla giurisdizione amministrativa, riconosce l’esistenza nella controversia de qua della giurisdizione del giudice amministrativo.

6. Non occorre disporre sulle spese perchè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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