Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4130 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M. elettivamente domiciliato in ROMA presso la

cancelleria della Cassazione con l’avv. Pennisi Luca Salvatore di

Cagliari che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno P.G. presso la CdA di Cagliari;

– intimati –

avverso il provvedimento in data 6.7.2010 della Corte di Appello di

Cagliari;

udito il relatore Cons. Dott. Luigi Macioce nella c.d.c. del

27/1/2011, presente l’avv. Tiziana Meloni ed il Sost. Proc. Gen. Dr.

Carmelo SGROI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMISSIS) A.M. chiese alla Commissione Territoriale di Roma il riconoscimento della protezione internazionale o della protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso umanitario ma la Commissione, con provvedimento 11.11.2008, negò tutte le chieste protezioni. Lo straniero propose ricorso innanzi al Tribunale di Cagliari che, con sentenza 12.5.2009, venne rigettato.

L’ A. interpose quindi reclamo ma la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 6.7.2010 rigettò tutte le ragioni di gravame. Nella motivazione della pronunzia la Corte ha analiticamente descritto la situazione personale dell’ A. (secondo il quale egli sarebbe dovuto fuggire dal (OMISSIS), perchè fatto segno a molestie perchè la sua famiglia era ritenuta collaboratrice del governo in carica) ed ha anche descritto quanto lo stesso aveva dichiarato alla stessa Corte. La Corte ha poi riferito di aver rivolto precise richieste di informazioni alla Commissione Nazionale e di aver ricevuto solo informazioni sulla condizione generale della (OMISSIS), quindi negando la sussistenza – nel quadro generale come riferito – di alcuna ipotesi di persecuzione personale dell’ A. per ragioni di etnia, religione, opinione politica. Anche la protezione sussidiara è stata dalla Corte di Cagliari negata al reclamante, analiticamente descrivendo la situazione di sopravvenuta tranquillità e la inesistenza di rischi personali concreti per l’ A.. Da ultimo la Corte, dopo aver manifestato motivate perplessità sulla credibilità personale del richiedente, ha negato la sussistenza di gravi motivi umanitari per il rilascio del correlato permesso ed ha conclusivamente negato autonomia alla richiesta di diritto di asilo.

Per la cassazione di tale sentenza l’ A. ha proposto ricorso il 15.10.2010, contenente sette motivi, al quale non hanno opposto difese gli intimati ai quali la cancelleria aveva provveduto a notificare il ricorso ed il pedissequo decreto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14. Parte ricorrente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore (avv. Tiziana Meloni) con revoca del precedente, estensore del ricorso, avv. Luca Salvatore Pennini, e con procura sottoscritta da A.M. e firma del meditino autentica dal nuovo difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova preliminarmente dichiarare la inesistenza di nuova costituzione di difensore e la inefficacia della revoca del precedente, posto che l’avv. Tiziana Meloni si è costituita con procura in calce a memoria defensionale e non con scrittura privata autenticata, come imponeva la previsione dell’art. 83 c.p.c. nel testo applicabile ai giudizi quale quello in disamina, che venne proposto in Tribunale il 18.12.2008, instaurati prima della entrata in vigore della nuova norma di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. A (4.7.2009). In tal senso è l’orientamento di questa Corte (Cass. 7241 e 17604 del 2010). Venendo al merito del ricorso, ritiene il Collegio che esso debba essere rigettato, nessuno dei motivi che lo compongono meritando condivisione.

Il ricorso devesi ritenere tempestivo ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14 (cfr. Cass. 13111.10): la sentenza cagliaritana venne notificata l’11.8.2010 e quindi il ricorso venne consegnato alla posta (atto equivalente al suo deposito) in data 15.10.2010, pertanto entro i trenta giorni correnti dal 16.9.2010 (dies a quo dopo la sospensione feriale, applicabile anche al procedimento de quo).

Il primo motivo lamenta l’erronea dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del Ministro dell’Interno da parte del Tribunale: il rilievo, pervero esatto, non è stato posto alla Corte di merito (nessuna censura infatti essendo dedicata alla relativa omessa pronunzia) e la stessa Corte ha emesso sentenza nella relativa absentia. Ma la evidente infondatezza dell’odierno ricorso sconsiglia, alla luce del prevalente dato della ragionevole durata del processo, di disporre ai sensi degli artt. 383 e 354 c.p.c. (S.U. n. 6826.10) Il secondo motivo si duole dei fatto che il Tribunale avrebbe indebitamente applicato la sanatoria ex art. 156 c.p.c. alla pur rilevata nullità degli atti per loro mancata traduzione: la censura è inammissibile perchè non si dice essere stata posta alla Corte di Appello (che infatti nulla osserva al proposito) ed è pertanto affatto preclusa.

Il terzo e quarto motivo lamentano la contraddizione insita nella scelta della Corte di richiedere le doverose informazioni alla Commissione Nazionale e poi, ravvisatane la scarsa precisione, di prescinderne acquietandosi ai risultati. Il motivo non è fondato. La Corte di Cagliari ha puntualmente adempiuto ai suoi compiti di accertamento sia interrogando specificamente l’organo di informazione ex lege deputato (Cass. 17576.10), la Commissione Nazionale, sia esaminando criticamente le prospettazioni del richiedente la protezione (punti 6 e 7) e le informative generali afferenti la situazione del Niger (punto 7.3), ricavandone la ragionevole certezza della insussistenza di un pericolo grave di persecuzione per la persona del A.M.. Non si scorge nè indebita negligenza (non spettando alla Corte di Appello “sollecitare” più pregnanti informative da parte di un ufficio pubblico) nè contraddizione (avendo la Corte integrato le generiche informative con quanto dedotto e prodotto dall’ A.) ed è di contro il ricorrente che si affida a generiche contestazioni sulla “attualità” della insicurezza del Niger o che arriva a contestare, esso sì con palese contraddizione, la eccessiva specificità delle richieste di informazioni inviate alla C.N. (coinvolgenti la sicurezza dei propri familiari).

Il quinto motivo lamenta la negligente investigazione compiuta, trascurando di avvalersi della metodologia propria dell’UNHCR e la disattenzione per la produzione effettuata a sostegno della propria affermazione di grave esposizione a rischio per i diritti umani nel (OMISSIS): la censura si segnala per la sua genericità, tanto nel richiamare una indeterminata procedura di indagine quanto nel far capo a documenti sulla situazione nigeriana neanche sintetizzati in questa sede. Essa è dunque ictu oculi inammissibile. Il sesto motivo appunta il suo dissenso sulla scarsa considerazione mostrata dalla Corte di Cagliari sugli oggettivi limiti alla personale iniziativa probatoria del ricorrente, con riguardo al suo diritto tanto alla protezione sussidiaria quanto al permesso per ragioni umanitarie. Il motivo è inconsistente posto che la Corte di merito, lungi dal gravare i richiedente dell’incertezza proveniente da una incompleta informativa, ha esaminato tanto la documentazione prodotta quanto le prospettazioni difensive dell’ A. illustrate nelle sue difese ed ha ritenuto non significativa la prima e di dubbia credibilità le seconde, pervenendo a negare che sussistessero i presupposti di esposizione personale e fumus persecutionis alla base delle proposte richieste. E nulla di specifico è dedotto nel motivo che metta in luce violazione di legge o grave carenza argomentativa.

Il settimo motivo si duole della mancata concessione di un permesso per motivi umanitari: anche tal censura appare infondata. Quanto al permesso in discorso giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare (n. 11535.09) che nella vigenza del D.L. n. 416 del 1989, art. 1 quater, comma 4 conv. in L. n. 39 del 1990 inserito dalla L. n. 189 del 2002, art. 32 e con effetto dal 20 aprile 2005 (e vieppiù nel quadro attuale, regolato, quoad substantiam, dal decreto n. 251 del 2007 e, quanto alle procedure, dai decreti legislativi nn. 25 e 159 del 2008) la decisione sulla sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione umanitaria spetta interamente alla Commissione Territoriale nel mentre non è sottratto al Questore l’espletamento degli incombenti ulteriori per il rilascio del permesso umanitario (nell’ambito della previsione di cui al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. D, non modificata dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 22). Va anche sottolineato che lo stesso istituto della protezione umanitaria di cui al ridetto art. 5, comma 6 del T.U. viene, nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, configurato come un istituto “ad esaurimento” posto che, da un canto, i rinnovi dei pregressi permessi umanitari portano alla loro sostituzione con i permessi per protezione sussidiaria e che, dall’altro canto, nella permanenza interinale dei primi, ai titolari viene riconosciuta una entità di diritti pari a quella garantita dalla nuova protezione (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, commi 4 e 5). Ebbene, nel testè richiamato quadro, la Corte di Cagliari ha fatto buon governo delle norme precisando che il permesso in discorso non spetta automaticamente là dove in fatto sia ravvisata una esposizione a rischio persecutorio da rimpatrio attenuata rispetto a quella necessaria per concedere lo status o la protezione sussidiaria nè certamente in ragione della esigenza di un rifugio economico (per sventare il ritorno in condizioni di indigenza). La Corte di merito ha ben sottolineato la specificità della tutela residuale in disamina, nel senso che essa, non casualmente correlata ad un predeterminato arco di tempo, spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano sol temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l’esigenza di protezione).

A fronte di tali corrette valutazioni il motivo muove solo espressioni di dissenso di scarsa pertinenza e di dubbia coerenza giuridica. Esso va quindi rigettato. Nulla è a provvede sulle spese del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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