Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4130 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.16/02/2017),  n. 4130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24567-2015 proposto da:

F.G., S.R., FE.GI., F.A.,

F.F., tutti eredi del Sig. Fe.An. (i primi due

nella qualità di genitori, gli altri nella qualità di germani),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 117, presso

lo studio dell’avvocato MORO MAURIZIO, che li rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA, oggi GENERALI ITALIA SPA, FU.AN.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1467/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

22/05/2014, depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVIERI STEFANO.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., di seguito

trascritta, proponendo il rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 375

c.p.c., comma 1, n. 5).

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

La Corte d’appello di Palermo con sentenza 22.9.2014 n. 1467 ha ritenuto che il sinistro verificatosi il giorno 9.3.2000 nel quale a seguito dello scontro tra il motoveicolo condotto da Fe.An. e l’autoveicolo di proprietà e condotto da Fu.An., il primo era deceduto, fosse imputabile ad esclusiva colpa del motociclista che, procedendo a velocità molto elevata e senza fornire la dovuta precedenza alla autovettura che proveniva da destra e si era immessa nell’incrocio era andato ad impattare, al centro della carreggiata si pertinenza, sulla fiancata anteriore sinistra del veicolo che procedeva a ridotta velocità, essendo stata peraltro la Fu., indagata per omicidio colposo, assolta dalla imputazione di reato con formula il “fatto non costituisce reato” i ricorrenti, con atti ritualmente notificati alla Fu. ed alla società che assicurava la RCA, hanno impugnato la sentenza con un unico motivo con il quale deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., non hanno resistito gli intimati;

si osserva quanto segue:

Il motivo, come formulato, è inammissibile e comunque infondato.

I ricorrenti ritengono che il Giudice territoriale non abbia fatto applicazione della presunzione legale ex art. 2054 c.c., comma 2 di concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione dell’evento lesivo, tuttavia:

– da un lato, fondano l’asserito vizio di legittimità sulla valutazione della sussistenza del concorso di responsabilità effettuata dal perito d’ufficio nominato nel corso del procedimento penale: ma in tal caso appare evidente come la censura non verta allora sulla violazione della norma indicata (che presuppone la impossibilità di accertamento in concreto delle condotte rispettivamente tenute dai due conducenti), quanto piuttosto sulla -in ipotesi- omessa considerazione da parte del Giudice di merito di risultanze istruttorie “decisive”, in quanto conducenti ad un diverso accertamento in concreto della responsabilità, critica che avrebbe allora dovuto essere censurata in relazione al differente vizio di legittimità per errore di fatto, deducibile esclusivamente in relazione a quelle ipotesi di carenza del requisito motivazionale, valutato in relazione al contenuto minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, trovando applicazione ratione temporis l’art. 360, comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012 (in ogni caso l’ipotizzata omissione di elementi probatori decisivi, contestata al Giudice d’appello, non potrebbe ritenersi tale, sia in quanto la perizia è stata considerata dalla Corte territoriale ed è stata argomentatamente disattesa: sia in quanto la perizia non viene indicata dai ricorrenti per contestare una diversa ricostruzione dell’evento, atteso che la Corte territoriale non ha accertato una diversa dinamica dello scontro, quanto piuttosto per far valere le – diverse – conclusioni cui perviene il perito sulla responsabilità, e dunque non un fatto ma un giudizio di diritto, estraneo alla competenza dell’ausiliario) dall’altro venendo a sostenere che l’assenza dell’elemento soggettivo (accertata nella sentenza penale assolutoria), non escludeva, come emergeva dalla motivazione della sentenza penale, che “l’azione della Fu. si pose come “conditio sine qua non dell’evento morte”…”, con la conseguenza che tanto era sufficiente ad integrare la presunzione di pari responsabilità della Fu.. La tesi è manifestamente infondata in quanto ricostruisce la norma codicistica sulla presunzione legale in materia di responsabilità civile automobilistica come responsabilità di natura oggettiva (che richiede il mero accertamento del nesso di causalità tra la condotta del soggetto e l’evento lesivo), mentre la presunzione stabilita dal secondo comma dell’art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, da intendersi nel senso di dover dimostrare l’impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 29/04/2006). Nella specie il Giudice di appello non si è limitato ad affermare la esclusiva responsabilità del sinistro in base soltanto alla condotta tenuta dal motociclista, ma ha ritenuto di escludere anche la colpa generica della Fu., valutando in concreto la condotta tenuta dall’automobilista (desunta da molteplici elementi indiziari quali: l’assenza di infrazioni alle norma del Codice della strada imputabili alla Fu. – l’auto percorreva la strada sul margine destro per quanto consentito dalle vetture parcheggiate sulla carreggiata -, il luogo della strada in cui è avvenuto l’impatto, il punto di collisione tra i veicoli, la ridottissima velocità di marcia dell’autovettura) con accertamento in fatto che non è stato idoneamente censurato dai ricorrenti.

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione e la soluzione proposta.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo provvedere in ordine alle spese del giudizio, non avendo svolto difese gli intimati.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014, n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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