Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 413 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9245/2014 proposto da:

C.P., C.A., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ISIDORI,

rappresentate e difese dall’avvocato ROBERTO MADAMA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G., considerato domiciliato ex lege IN ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE VICINANZA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE CASTEL DI SANGRO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Sulmona accoglieva parzialmente le domande proposte da M.G. nei confronti del Comune di Castel di Sangro, il quale aveva chiamato in causa a titolo di garanzia C.A.; per quanto qui ancora rileva, il giudice di primo grado accertava la responsabilità del Comune conduttore per i danni arrecati all’immobile dalla subconduttrice C. e condannava direttamente quest’ultima, ai sensi dell’art. 1595 c.c., a pagare al locatore M., a titolo di risarcimento, la somma di Euro 1.849,37, oltre rivalutazione ed interessi, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

2.- Proposto appello principale da parte del M. ed incidentale da parte della C. e del Comune di Castel di Sangro, la Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza qui impugnata, pubblicata l’11 febbraio 2013, ha accolto parzialmente gli appelli ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di Castel di Sangro al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di M.G. della somma complessiva di Euro 1849,37, oltre accessori; ha condannato altresì C.A. a tenere indenne il Comune di quanto sarebbe stato costretto a pagare al M. in forza della predetta condanna; ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.

3.- La sentenza è impugnata da C.A. e C.P., quali uniche eredi legittime di C.A., con due motivi.

M.G. si difende con controricorso e memoria.

Il Comune di Castel di Sangro non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, che ne denuncia la tardività per essere decorso il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), tra la data di pubblicazione della sentenza (11 febbraio 2013) e la data di inoltro del ricorso per la notificazione a mezzo del servizio postale (31 marzo 2014). La deduzione non tiene conto del fatto che il 29 marzo 2014, data della scadenza annuale, era sabato. Perciò, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, (la cui applicazione è stata estesa a tutti i giudizi pendenti alla data del 10 marzo 2006 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3), il ricorso è tempestivo.

2.- Il primo motivo, col quale si contesta la condanna di C.A. a tenere indenne il Comune di Castel di Sangro di quanto avrebbe pagato a M.G., a titolo di risarcimento danni, è articolato in plurime censure, così enunciate in rubrica: “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità (quanto meno parziale) della sentenza conseguente a violazione, per mancata e/o errata applicazione, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 333 e 343 c.p.c., o comunque, quatenus opus, in relazione all’art. 346 c.p.c.”.

Il mezzo pone le seguenti due contestazioni:

– il giudice d’appello non avrebbe potuto condannare la C. a tenere indenne il Comune di Castel di Sangro, poichè questo non aveva proposto appello incidentale, eventualmente condizionato, al fine di insistere nella domanda, avanzata invece in primo grado, di condanna della C. a tenerlo indenne da ogni pagamento che avrebbe dovuto corrispondere al M.;

– comunque, il giudice d’appello non avrebbe potuto condannare la C. perchè il Comune non aveva riproposto quest’ultima domanda nemmeno ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

2.1.- Quanto al primo, è sufficiente osservare che il Comune di Castel di Sangro nei rapporti con la C. era stato vittorioso in primo grado. Infatti, il Tribunale non aveva pronunciato condanna alcuna nei confronti del Comune ed aveva, invece, direttamente posto a carico della C., terza chiamata, la condanna al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio in favore dell’attore M.G..

Ne consegue l’applicabilità del principio di diritto, secondo cui “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.” (così Cass. n. 14086/10; cfr. anche Cass. n. 24021/10).

La sentenza è conforme a questo principio, quanto alla presupposta insussistenza dell’onere del Comune di avanzare appello incidentale, sia pure condizionato.

Non sono pertinenti le decisioni richiamate in ricorso poichè attengono alla diversa ipotesi in cui, in primo grado, il chiamante in garanzia sia rimasto vittorioso soltanto nei confronti dell’attore soccombente e, proposto appello da parte di quest’ultimo, l’originario convenuto intenda essere garantito per il caso di accoglimento totale o parziale del gravame principale proposto nei suoi confronti dall’attore soccombente (cfr. Cass. n. 19927/07).

Diverso è il caso di specie, in cui il convenuto Comune, chiamante in garanzia, è stato vittorioso anche su questa domanda, rispetto alla quale è stata soccombente la chiamata in garanzia, C.A..

2.2.- In merito al secondo profilo di censura, va richiamato il principio di diritto secondo cui in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (così Cass. n. 10796/09, ma anche Cass. S.U. n. 25246/08, in motivazione, citata pure dalle ricorrenti).

Il principio appena richiamato va inteso nel senso che, se è vero che la presunzione di rinuncia non è impedita da un richiamo agli atti del primo grado, qualora questo sia del tutto generico, sì da tradursi in una mera formula di stile, quando ciò non sia accaduto e l’appellato abbia soltanto omesso -come nel caso di specie – di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre tenere conto dell’intero contenuto delle difese e della posizione complessivamente assunta dall’appellato. Quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito, va escluso che vi abbia rinunciato.

Questo criterio interpretativo si presta alla decisione del caso di specie. Infatti, il Comune di Castel di Sangro, pur non avendo espressamente riproposto la domanda di essere tenuto indenne dalla C., si è costituito in appello ed ha resistito, oltre che all’appello principale del M. (rispetto al quale ha proposto anche appello incidentale), anche all’appello incidentale della C. (volto, tra l’altro, a contestare l’errore del primo giudice nel porre direttamente a suo carico la condanna al pagamento della somma liquidata in favore dell’attore). La posizione processuale assunta dal Comune nel giudizio di secondo grado è incompatibile con la rinuncia dell’ente territoriale alla domanda di manleva già avanzata nei confronti della C.. Al contrario, a prescindere dalle espressioni adoperate e dalla mancata esplicita riproposizione di questa domanda, detta posizione è del tutto coerente con la volontà di mantenerla ferma: la resistenza ad entrambi gli appelli manifesta inequivocamente la volontà del Comune che fosse confermata la condanna della C., non solo nei confronti del M., ma eventualmente anche o soltanto nei propri confronti, a fini di manleva. Va perciò esclusa la presunzione di rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c., ed il giudice che ha deciso in conformità (ritenendo “ribadita in questa sede” la domanda di manleva, come si legge in sentenza) non ha errato per ultrapetizione. Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato.

2.- Col secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2, al fine di censurare la compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

2.1.- Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. C.A. è stata parte soccombente in entrambi i gradi, in particolare rispetto alla domanda di garanzia impropria sulla quale si insiste col motivo in esame.

Riguardo alla distinzione che viene fatta dalle ricorrenti tra l’esito del primo grado e quello del secondo, è sufficiente richiamare il principio di diritto per il quale “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (così, tra le altre, Cass. ord. n. 6369/13). Conseguentemente, in applicazione del criterio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ., la C. avrebbe dovuto sopportare le spese di entrambi i gradi di giudizio. Le ricorrenti non hanno perciò interesse ad impugnare la decisione di compensazione, loro favorevole.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di M.G., nell’importo complessivo di Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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