Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 413 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 413 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: D’ALONZO MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto

DALLA
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’ Avvocatura Generale dello Stato
che la rappresenta e difende,

RICORRENTE
CONTRO
la s.p.a. FIAT PARTECIPAZIONE («incorporante sia della FIAT PARTECIPA-

ZIONI spa, già FIAT AUTO PARTECIPAZIONI spa, già FIAT AUTO spa …, sia
della FIAT AVIO PARTECIPAZIONI spa,

già FIAT AVIO spa»), con sede in To-

rino alla Via Nizza n. 250, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Giulio Cesare n. 141A/4 presso lo studio del!’
avv. Gabriele PAFUNDI che la rappresenta e difende, insieme con gli avv. Marco

CASA VECCHIA e Luigi GIORGI (del Foro di Torino), in forza della «procura speciale» rilasciata a margine del controricorso,
CONTRORICORRENTE

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 26765/07 – 1/7 –

Data pubblicazione: 10/01/2013

AVVERSO

la sentenza n. 8564/06 depositata il 31 ottobre 2006 dalla Commissione Tributaria
Centrale.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2012 dal
Cons. dr. Michele D’ ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ennio Attilio
SEPE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’ Agenzia delle Entrate, in forza di un sette motivi, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il gravame dell’ Ufficio avverso la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, di conferma di
quella di primo grado, che aveva accolto il ricorso con cui «FIAT AVIAZIONE
spa» e «FIAT AUTO spa» avevano impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di rimborso della «maggiore detrazione IVA di cui all ‘ art. 18 legge
675/77» che esse non avevano potuto far valere «nelle forme ordinarie».
L’ incorporante s.p.a. FIAT PARTECIPAZIONE instava per il rigetto dell’
impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Commissione Tributaria Centrale ha disatteso il gravame dell’ Ufficio
osservando che «la società …, per beneficiare della proroga dell’ agevolazione …,
non aveva altro strumento che la richiesta postuma di “rimborso” della maggior
somma computata nella dichiarazione annuale» perché la «detrazione maggiorala di
cui all ‘ art. 18 legge 675/77» era stata «prorogata fino al 31 dicembre 1981 con decreto legge del 30 gennaio 1979», che, quindi, «non … consentiva l’ immediata applicazione … alle operazioni relative ad ordinativi emessi e registrati nel periodo 1°
ottobre-31 dicembre 1978, oggetto della dichiarazione annuale presentata entro il 5
marzo 1979, perché questa doveva rispecchiare le operazioni così come registrate

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sentite le difese della società, perorate dall’ avv. Gabriele PAFUNDI;

nelle fatture e nelle bollette doganali che ad essa dovevano essere necessariamente
allegate».

2. L’ Agenzia impugna la decisione con sette motivi:

(a) con il primo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione dell’

“il disposto degli artt. 18 legge 675/77 e 5 DL 23/79 non trova applicazione a fatture di
acquisto registrate nel periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1978, sicché I’ imponibile delle
ridette fatture non dà luogo alla maggiorazione dell’ IVA detraibile prevista dal comma 10 del
ridetto art. 18”;

(b) con la successiva doglianza l’ ente denunzia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 18 legge 675/77 e 5 DL 23/79», affermando («quesito») che
“il contribuente decade dal beneficio di cui al combinato disposto degli artt. 18 legge
675/77 e 5 DL 23/79 — rispetto a fatture di acquisto registrate nel periodo 1° ottobre 1978-31
dicembre 1978 — ove nelle liquidazioni periodiche non indichi distintamente la maggiorazione
IVA detraibile derivante da quelle fatture e/o non indichi, distintamente, detta maggiorazione
nella dichiarazione annuale, e/o a questa non alleghi in copia o in originale dette fatture”;

(c) nella terza censura l’ Agenzia denunzia «motivazione insufficiente» in ordine al «punto decisivo» dell’ avvenuta allegazione delle «fatture registrate nel periodo l° ottobre 1978-31 dicembre 1978» alla «dichiarazione IVA», negata clan’ Ufficio
e ritenuta dalla CTC senza indicazione delle «fonti e ragioni del convincimento»;
(c/) con il quarto motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione

arti. 25 ss. DPR 636/72 e 112 c.p.c.», sostenendo («quesito») che
“viola l’ art. 25 e ss. DPR 636/72 e 112 c.p.c., incorrendo in infrapetizione, la CTC se
non considera la doglianza dell’ Ufficio … il beneficio della maggiore detrazione … era perso”;

(e) nella ulteriore doglianza 1′ Agenzia denunzia «violazione e ,falsa applicazione art. 37 DPR 636/72», chiedendo di «dare risposta affermativa al .. quesito»
secondo cui

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art. 18 legge 675/77 e 5 DL 23/79», sostenendo («quesito») che

“viola l’ ad. 37 DPR 636112 la CTC ove respinga senza spiegare … perché … la doglianza dell’ Ufficio con la quale si è dedotto che

fatture di acquisto di beni immateriali am-

mortizzabili, emesse prima della conferma per iscritto de/I’ ordine di acquisto ….”;

(f) con il sesto motivo l’ amministrazione fiscale denunzia «falsa applicazione
dell ‘ art. 18 legge 375/77» relativamente alle

sione della fattura …”;

(g) in settimo (ultimo) luogo la ricorrente denunzia «motivazione insufficiente»
in ordine al «fatto decisivo» della allegazione «alla dichiarazione» delle «fatture per
le quali, prima dell ‘ emissione, non vi era altro che ordine di acquisto orale ….».

3. La società — evidenziato che «avvicinandosi la scadenza del 30 settembre
1978 il Governo aveva presentato in data 19 luglio 1978 al Senato … il disegno di
legge n. 1312» [che «non venne approvato dalla Camera ed il Governo ritenne di
doverne riprodurre … le disposizioni in un decreto legge (30 gennaio 1979 n. 23)» il
quale «prevedeva la proroga dell’ agevolazione, limitatamente al Mezzogiorno, usando l’ espressione “continua ad applicarsi” con riferimento alla disposizione dell’
art. 18 della legge 675/77» – oppone (in estrema sintesi) che «1′ intenzione del legislatore … era quella di prorogare le agevolazioni sin dal 30 settembre 1978»,sostenendo che «I ‘ omissione di un nuovo dies a quo nella fórmulazione dell’ art. 5 del
DI, n. 23 assume il significato implicito di una precisa volontà del legislatore circa
la continuità ininterrotta … della agevolazione».

4. Il ricorso deve essere accolto.
A. L’ art. 18 della legge 12 agosto 1977 n. 675, come noto, dispose, al primo
comma, che “la detrazione prevista dall’ art. 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 … è
maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle
fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal
mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di
beni materiali ammortizzabili di nuova produzione”.

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“…. fatture relative ali’ acquisito per le quali l’ ordine scritto … sia posteriore all’ emis-

Per la norma, quindi, la “maggiorazione” predetta si applicava unicamente alle
“fatture e bollette doganali” (se “relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo
di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di
nuova produzione”, “ad esclusione degli immobili, afferenti all’ esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata

successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della … legge”: secondo la precisa limitazione temporale

slativa, pertanto, la

“maggiorazione”

(“dodici mesi”) della previsione legi-

della detrazione non era più applicabile alle

“fatture e … bollette doganali registrate” successivamente alla scadenza dei “dodici
mesr, ovverosia alle “fatture e … bollette doganali registrate” dopo il 30 settembre

1998 (giorno di scadenza del!’ anno di vigenza del beneficio).
Le operazioni portate dal “fatture e … bollette doganali” aventi data successiva
al 30 settembre 1998, quindi, non godevano di nessuna

“maggiorazione”

della ordi-

naria “detrazione prevista dar art. 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633” (….) essendo cessato lo spazio temporale dei “dodici mesi successivi” al mese “di entrata in vigore della … legge” solo per il quale quella “maggiorazione” era stata disposta.

Con l’ art. 5 DL 30 gennaio 1979 n. 23 (convertito, con modificazioni, in legge
29 marzo 1979 n. 91, pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 1979 n. 91) (“modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale”) il legislatore ha statuito:
“la disposizione contenuta nell’ art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all’ articolo 1 del testo unico
approvato con DPR 6 marzo 1978,

17.

218, dirette alla costruzione, riattivazione,

ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali, continua ad applicarsi con le medesime modalità sino al 31 dicembre 1981”.

L’ inciso “continua ad applicarsi”, diversamente da quanto sostenuto dalla
contribuente e supposto nella sentenza impugnata, invero, in base ai generali principi
posti dai primi comma degli artt. 10 (“le leggi e i regolamenti divengono obbligatori
nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia
altrimenti disposto”) e 11 (“la legge non dispone che per l’ avvenire: essa non ha ef-

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con decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1974″)”registrate nei dodici mesi

fatto retroattivo”) delle preleggi, produce i suoi effetti solo “per l’ avvenire” ed a par-

tire dal momento della sua entrata in vigore: allo stesso, pertanto, non essendo stato

altrimenti disposto”, non può attribuirsi il significato per cui la “disposizione conte-

nuta nell’ art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675” [che la norma impone di “continua(re)”

ad applicare] possa essere applicata anche per il periodo compreso tra il 1°

vigore dell’ inciso stesso in quanto questo non contiene nessun segno, né logico né
giuridico, di retroattiva applicazione anche all’ anteriore, come delimitato, periodo di
scopertura, privo del necessario supporto di un qualsiasi aderente disposto normativa: il senso anche grammaticale del verbo “continua”, peraltro e comunque, non include necessariamente detta copertura perché anche la “continuazione”, in carenza di
diversa idonea manifestazione di volontà (non ricostruibile, per la evidente equivocità del loro esito, solo in base a progetti legislativi abortiti in itinere), deve ritenersi
imperativamente imposta dal legislatore unicamente dal momento in cui siffatta volontà può (e, quindi, deve) ritenersi giuridicamente operante.
In definitiva, le osservazioni che precedono impongono di affermare il principio di diritto chiesto dall’ Agenzia, secondo cui
(a)”il disposto degli artt. 18 legge 675/77 e 5 DL 23/79 non trova applicazione a fattu-

re di acquisto registrate nel periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1978″ e, di conseguenza,
(h)”I’ imponibile” di quelle “fatture non dà luogo alla maggiorazione dell’ IVA detraibile prevista dal comma 1° del ridetto ad. 18”.
B. Il riscontrato fondamento del primo motivo di ricorso, intuitivamente, rende

inutile l’ esame delle ulteriori doglianze dell’ Agenzia, che vanno, conseguentemente, dichiarate assorbite.

C. In applicazione del principio innanzi affermato la sentenza impugnata deve
essere cassata e la causa, siccome non bisognevole di nessun ulteriore accertamento
fattuale (essendo pacifico che le richieste della contribuente hanno ad oggetto operazioni intervenute nell’ ultimo trimestre del 1978, ovverosia nel lasso temporale privo

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ottobre 1998 detto (di cessazione di applicabilità di esso art. 18) e la data di entrata in

7E,SENTP DA TTGISTF,tAZIONE

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N. 13:

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di copertura normativa), deve essere decisa nel merito da questa Corte ai sensi dell’

art. 384 e.p.c. con la reiezione del ricorso di primo grado della società.

4. Le spese dell’ intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti ai

P.T.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti tutti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di

primo grado della società; compensa integralmente tra le parti le spese dell’ intero
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2012.

sensi dell’ art. 92, co. 2, c.p.c. attesa la novità della questione affrontata.

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