Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4129 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

19/02/2008, n. 1047/07 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli – adita da N.S. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo pendente dal 27.5.1989 al 7.4.1998 dinanzi al TAR Campania (avente ad oggetto annullamento delibera modifica scatti anzianità) – ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al ricorrente la somma di Euro 4.733,37 a titolo di danno non patrimoniale nonchè al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 475,52 di cui Euro 101,00 per diritti, distratte in favore del difensore anticipatario.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di 5 anni e mesi 11 (calcolato sino al 7.4.1998, data di presentazione di istanza di fissazione seguita da perenzione del processo), quantificato l’indennizzo in Euro 4.733,37 (Euro 800,00 per ogni anno di ritardo).

Per la cassazione di tale decreto N.S. ha proposto ricorso affidato a 13 motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Con i primi sei motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte Europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E.D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001 costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. – specie art. 6 -, sia disattendendo la giurisprudenza Europea e l’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica;

b) non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non può essere inferiore a Euro 1.500,00 per anno di ritardo;

c) non ha tenuto conto che, una volta accertata la irragionevole durata, deve essere riconosciuto l’equo indennizzo per tutta la durata del processo e non il solo periodo eccedente la ragionevole durata (cioè il solo ritardo) – ha liquidato il danno solo per la parte eccedente la durata ragionevole (ritardo) e non già per l’intera durata del processo;

d) non ha tenuto conto del bonus dovuto in ipotesi di cause in materia di lavoro.

Con i restanti motivi il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e lamenta che il Giudice del merito:

e) non ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese dei parametri Europei ai quali doveva adeguarsi;

f) non ha motivato la liquidazione delle spese;

g) ha erroneamente applicato la tariffa professionale, richiamando le voci relative ai procedimenti speciali anzichè quelle relative al processo contenzioso.

3.- Osserva la Corte che il ricorso è fondato nei limiti infrascritti.

A più riprese questa Corte ha affermato che la L. n. 89 del 2001, art. 2 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole (v., da ultimo, Sez. 1^, n. 28266 del 2008). Invero, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto. Nè rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, poichè il giudice nazionale è tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a); non può, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne” (Sez. 1^, Sentenza n. 14 del 03/01/2008 (Rv. 601232).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Resta, invece, escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia. Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici Europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

Inoltre, nella quantificazione dell’equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte Europea non può aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, comparativamente, le condizioni economiche dell’interessato e raffrontare la natura e l’entità della pretesa patrimoniale (c.d. posta in gioco) e la condizione socio – economica del richiedente, al fine di accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di questo (Cass. n. 14955 del 2008; n. 23048 del 2007). In applicazione di detti principi sembra palese la manifesta fondatezza dei mezzi in esame, considerato che la Corte d’appello ha liquidato _ 800,00 per ogni anno di ritardo, discostandosi dal parametro della Corte EDU, senza adeguata giustificazione.

Il decreto va quindi cassato e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e in applicazione dei parametri innanzi indicati l’Amministrazione resistente deve essere condannata a pagare alla parte ricorrente la somma di Euro 5.166,00 per l’irragionevole ritardo di 5 anni e mesi 11.

L’accoglimento del motivo relativo alla quantificazione dell’indennizzo determina l’assorbimento delle censure relative alle spese processuali, che vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.166,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario;

e per il giudizio di legittimità in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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