Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41285 del 22/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2021, (ud. 05/10/2021, dep. 22/12/2021), n.41285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29550-2020 proposto da:

S.A., in quanto ex legale rappresentante p.t. della

società (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO CESARE FORNARI;

– ricorrente –

contro

S.N., CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2596/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., nella persona legale rappresentante pro tempore sig. Antonio S., affidandolo a due motivi,

ricorso avverso la sentenza n. 2596/2020, depositata il 2/10/2020, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto dalla odierna ricorrente contro la sentenza n. 3/2020 del Tribunale di Rimini che ne ha dichiarato il fallimento;

che il curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. ed il creditore istante S.N. non hanno svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1, comma 2, art. 5 e art. 15, comma 9 nonché la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c.;

– che, in particolare, quanto alla sussistenza dei presupposti di fallibilità ex art. 1 L. Fall., deduce la ricorrente che i bilanci degli ultimi tre esercizi non costituiscono prova privilegiata, potendo il debitore dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi;

– che, inoltre, di fronte ad un credito non portato da titolo definitivo e contestato dal debitore, il Tribunale fallimentare avrebbe dovuto rigettare l’istanza di fallimento;

che, in ordine allo stato di insolvenza ex art. 5 L. Fall, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha omesso l’esame dello stato di salute economico-finanziario della società poi fallita, avendo dichiarato il fallimento in difetto dei presupposti di una chiara e grave situazione di irreversibilità, sulla sola base di un credito rivendicato da un solo soggetto, senza che vi fossero pendenze con istituti di credito, o protesti o procedure esecutive mobiliari o immobiliari;

che, infine, in ordine al requisito di cui all’art. 15 L. Fall., comma 9, rileva la ricorrente che è emerso dall’istruttoria fallimentare che l’ammontare dei suoi debiti scaduti era inferiore ad Euro trentamila;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per grave vizio di motivazione ed in relazione all’omessa produzione della fonte dell’obbligazione contrattuale in sede di giudizio prefallimentare e per difetto del titolo definitivo per la declaratoria di fallimento;

– che, in particolare, la società ricorrente lamenta che la mancata produzione del contratto di lavoro del creditore istante S. ha profondamente inciso nella determinazione del quantum dovuto e, comunque, non si è tenuto conto dell’acconto percepito di Euro 5.000,00, come, invece, provato in sede di istruttoria, elementi rilevanti ai fini della determinazione della soglia minima di cui all’art. 15 L. Fall.;

3. che i due motivi, da esaminarsi unitariamente, contenendo questioni comuni o comunque strettamente correlate, sono inammissibili;

che, in particolare, quanto ai presupposti di fallibilità ex art. 1 L. Fall., va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che è l’imprenditore fallendo onerato della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità (vedi Cass. n. 30516/2018 e 24548/2016);

– che è pur vero che questa Corte (vedi Cass. n. 24138 del 27/09/2019) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15 L. Fall., comma 4, costituiscono mezzo di prova privilegiato (in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa) senza assurgere a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi;

– che, tuttavia, nel caso di specie, sia dalla ricostruzione della sentenza impugnata, sia dal contenuto dello stesso ricorso, emerge in modo inequivocabile che la società ricorrente – nonostante ne fosse onerata – non ha neppure offerto la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 L. Fall., contravvenendo perciò ai doveri esplicitati da tempo nel citato consolidato indirizzo;

– che è del tutto destituita di fondamento – ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., n. 1 – la deduzione della società ricorrente secondo cui, in presenza di un credito non portato da titolo definitivo e contestato dal debitore, il Tribunale fallimentare avrebbe dovuto rigettare l’istanza di fallimento;

che, infatti, è orientamento consolidato di questa Corte che l’art. 6 L. Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente come avvenuto nel caso di specie – un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass. S.U. n. 1521 del 23/01/2013; in senso conforme Cass. n. 11421 del 22/5/2014; Cass. n. 576 del 15/1/2015; Cass. n. 30827/2018);

che, dunque, il richiamo dell’art. 6 L. Fall. al “creditore”, senza alcuna specificazione ulteriore, deve intendersi riferito a colui che vanta un credito nei confronti dell’imprenditore fallendo che sia oggetto dell’imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare, né rileva l’effettiva esistenza dello stesso credito, il cui accertamento, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di fallimento, allegando di essere creditore, ha l’onere di partecipare per divenire creditore concorrente;

– che, in ordine allo stato di decozione, va, preliminarmente, osservato che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 17105/2019; Cass. 23437/2017; Cass. 7252/2014);

che, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna, con una motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha evidenziato che, pur mancanza di azioni esecutive o altre istanze di fallimento nei confronti della società debitrice, il mancato adempimento dell’accordo transattivo precedentemente stipulato con il creditore istante fosse chiaro sintomo di insolvenza, non essendo la società fallita titolare di beni con cui adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (non era, infatti, proprietaria di beni immobili o partecipazioni in altre società, né aveva liquidità di cassa, avendo solo modesti crediti verso clienti, fornitori e terzi, crediti ragguardevoli verso i soci);

che, pertanto, le censure svolte dalla società ricorrente, sul punto, si appalesano come di merito, e, come tali, inammissibili;

che, infine, parimenti inammissibili si configurano le censure della ricorrente in ordine all’accertamento da parte della Corte d’Appello del superamento della soglia minima di cui all’art. 15 L. Fall.;

che, sul punto, le deduzioni della ricorrente, oltre ad involgere l’apprezzamento di fatto, non si confrontano minimamente con i precisi rilievi della Corte di Appello, che ha evidenziato che, anche al netto dell’acconto di Euro 5.000,00 versato al creditore istante in forza dell’accordo transattivo, il debito scaduto della odierna ricorrente era comunque superiore ad Euro 30.000,00;

che, in proposito, in primo luogo, la Corte d’Appello ha messo in rilievo che la somma indicata (nella sentenza impugnata) di Euro 33.536,85 era comprensiva delle spese di precetto e che a tale importo dovevano aggiungersi Euro 5.1223,83 per spese liquidate in sentenza, oltre accessori, più Euro 4.039,00 liquidate ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

-che, inoltre, risultavano a carico della fallita ingenti debiti tributari, essendo l’Agenzia delle Entrate stata ammessa per il credito di Euro 118.317,15;

4. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 7.400,00, di cui Euro 100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA