Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4128 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

04/03/2008, n. 2079/07 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte d’appello di Napoli – adita da P.L. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo pendente dal 12.10.2000 al 14.11.2007 dinanzi al TAR Campania (avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di compenso per lavoro notturno, quale dipendente ASL) – con decreto del 5.11.2007 ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare alla ricorrente la somma di Euro 3.666,66 a titolo di danno non patrimoniale nonche’ al rimborso delle spese processuali.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di tre anni e mesi otto, quantificato l’indennizzo in Euro 3.666,66 (Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo).

Per la cassazione di tale decreto P.L. ha proposto ricorso affidato a 13 motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Con i primi cinque motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E.D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001 costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. – specie art. 6 -, sia disattendendo la giurisprudenza europea e l’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica;

b) non si e’ attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non puo’ essere inferiore a Euro 1.500,00 per anno di ritardo;

c) non ha tenuto conto che, una volta accertata la irragionevole durata, deve essere riconosciuto l’equo indennizzo per tutta la durata del processo e non il solo periodo eccedente la ragionevole durata (cioe’ il solo ritardo) – ha liquidato il danno solo per la parte eccedente la durata ragionevole (ritardo) e non gia’ per l’intera durata del processo;

d) non ha tenuto conto del bonus dovuto in ipotesi di cause in materia di lavoro.

Con i restanti motivi il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e lamenta che il Giudice del merito:

e) non ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese dei parametri europei ai quali doveva adeguarsi;

f) non ha motivato la liquidazione delle spese;

g) ha erroneamente applicato la tariffa professionale, richiamando le voci relative ai procedimenti speciali anziche’ quelle relative al processo contenzioso.

3.- Osserva la Corte che tutti i motivi di ricorso – fatta eccezione per le censure relative alle spese – sono manifestamente infondati.

Infatti, a piu’ riprese questa Corte ha affermato che la L. n. 89 del 2001, art. 2 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole (v., da ultimo, Sez. 1^, n. 28266 del 2008). Invero, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto. Ne’ rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, poiche’ il giudice nazionale e’ tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a); non puo’, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema piu’ vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorita’ interne” (Sez. 1^, Sentenza n. 14 del 03/01/2008 (Rv. 601232).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la piu’ recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtu’ degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Nella concreta fattispecie, poi, la Corte d’appello si e’ sostanzialmente attenuta ai parametri di liquidazione Cedu, avendo liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Quanto alla richiesta di “bonus”, va ricordato che “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2 001, n. 89, non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Sez. 1, Sentenza n. 6898 del 14/03/2008).

Quanto alla censura sub e), va ricordato che “nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, e non deve tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, i quali attendono al regime del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo, posto che la liquidazione dell’attivita’ professionale svoltasi davanti ai giudici dello Stato deve avvenire esclusivamente in base alle tariffe professionali che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alle corti di quello Stato” (Sez. 1, Sentenza n. 23397 del 11/09/2008). Peraltro, effettivamente “il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, ne’ rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in Camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi” (Sez. 1, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008). Per contro, la Corte di appello ha espressamente richiamato proprio tali ultime voci della tariffa.

In proposito, poi, va ricordato che “la parte che intende impugnare per Cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimita’, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacche’ l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo” (Sez. 2^, Sentenza n. 3651 del 16/02/2007) e, nella concreta fattispecie, il ricorrente ha allegato al ricorso copia della parcella depositata dinanzi alla Corte territoriale. In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato i diritti in Euro 101,00 esplicitamente richiamando la Tab.

A-7^, 50-B e la Tab. B-3^-75 rende palese la fondatezza della censura, dovendo invece applicarsi la Tab. B-1^ (per i diritti) e la Tab. A-4^ per gli onorari, ovviamente relativamente alle sole voci per le quali e’ stata documentata l’attivita’ svolta. Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti. Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate. Le spese di legittimita’ vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario;

che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimita’, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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