Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4128 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4128 Anno 2013
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 442-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2012
1925

CONSORZIO RTM;
– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2005 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 31/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 20/02/2013

udienza del 31/10/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI MASSIMO, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica, in
subordine l’accoglimento del ricorso principale.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Il Consorzio R.T.M. veniva sottoposto a verifica fiscale dalla

Guardia di Finanza di Molinella che evidenziava talune irregolarità
limitatamente

all’IVA

per

l’anno

1993

e

segnatamente:a)la

sovrafatturazione di attività di trasporto da parte di alcuni dei soci
al consorzio in relazione al maggior importo chilometrico indicato
rispetto al numero di chilometri risultante dai fogli di viaggio
predisposti dal Consorzio;b) l’emissione di fatture per adeguamento

dell’agevolazione prevista dall’art.4 1.n.240/81;d) la contabilizzazione
di spese di manutenzione che dovevano essere a carico dei soci o che non
recavano i dati identificativi degli automezzi per cui erano state
sostenute.
L’Ufficio emetteva, per l’effetto, l’avviso di rettifica a carico del
Consorzio, chiedendo il recupero a tassazione dei costi inesistenti..
2. La CT? di Bologna accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal
Consorzio RTM e, adita dal contribuente, la CTR dell’Emilia Romagna, con
sentenza pubblicata il 31 ottobre 2005,

accoglieva parzialmente

l’appello.
2.1.0sservava in motivazione il giudice di appello che l’atto di
accertamento era stato redatto tenendo conto dell’art.7 1.n.240 del 21
maggio 1981 e risultava conforme alle esigenze di motivazione richieste
dall’art.3 coma 3 della 1.n.241/1990 e dell’art.7 1.n.212/2000.
2.2 Aggiungeva, in merito al contenuto dell’atto,

che “l’Ufficio si è

basato sul conteggio dei chilometri percorsi da ogni socio e cercando un
riscontro nelle fatture da esso compilate. Ne ha ricavato una
indicazione di chilometri sulle fatture superiore al numero di
chilometri emergenti dai fogli di viaggio. Da tale situazione ha
presunto la fatturazione di operazioni inesistenti; presunzione che, non
trovando altri riscontri, non può essere presa in considerazione”. Sulla
base di tali argomentazioni il giudice di appello riteneva illegittimo
l’atto.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a
due motivi. Non ha depositato difese il Consorzio RTM.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile, non essendo stato validamente notificato
alla parte, che non ha depositato difese né è comparsa nel giudizio
innanzi a questa Corte.

tariffe non deliberate dall’assemblea dei soci;c) la non spettanza

4.1 Ed invero, visionando la documentazione relativa alla notifica a
mezzo posta del ricorso per Cassazione, osserva il Collegio che l’avviso
di ricevimento- cartolina verde- agli atti risulta mancante della data
di consegna del plico e della firma relativa al destinatario della
notifica, mentre la parte centrale del detto avviso,

ove l’ufficiale

attesta le operazioni relative alla mancata consegna del plico a
domicilio, reca un timbro illeggibile, con una sigla sottostante nonché
l’apposizione, da parte dell’ufficiale postale, di una crocetta sulla

atti il plico non ritirato del ricorso con la relativa busta verde.
4.2 Orbene, il compiuto esame dell’avviso di ricevimento evidenzia
l’esistenza di elementi non convergenti in ordine all’avvenuta rituale
notifica del ricorso per Cassazione alla parte resistente.
4.3 Nel senso del mancato compimento della notifica depongono non solo
l’assenza di data di consegna del plico e della firma del destinatarioelementi, questi ultimi, com’è noto indefettibili per ritenere compiuto
il procedimento notificatorio nei confronti del destinatario della
notifica- e la compilazione, da parte dell’ufficiale postale, della
parte relativa alla mancata consegna, ove risulta barrata la casella
per irreperibilità del destinatario. D’altra parte, la presenza di un
timbro illeggibile non attesta in maniera chiara le attività compiute
dall’ufficiale postale, rendendo comunque impossibile ritenere che la
notificazione abbia raggiunto il destinatario.
4.4 Pertanto, appare palese l’invalidità del procedimento notificatorio
relativo al ricorso e l’impossibilità, stante il rilevantissimo tempo
trascorso dall’epoca della consegna del ricorso all’Ufficiale
giudiziario- avvenuta il 15 dicembre 2006- di attivare forme di
rinnovazione della notifica, avuto riguardo al tempo in cui il ricorso
fu passato dall’Agenzia all’Ufficiale giudiziario in data 15 dicembre
2006 ed al tempo che può essere ritenuto ragionevole per conoscere
l’esito dell’invalidità della notifica stessa.
4.5 E’

infatti appena il caso di rammentare che,

secondo la

giurisprudenza di questa Corte, quando la notificazione dell’atto, da
effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente
per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e
l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del
processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale
comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere

dicitura “per irreperibilità del destinatario”. Risulta, ancora, agli

”eiSFNTfl —
Al

all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e,
ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà
effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché
la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente
contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza
per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le
informazioni ulteriori conseguentemente necessarie-cfr.Cass.S.U.

4.6 Orbene, il mancato tempestivo svolgimento, da parte del ricorrente,
di attività volte a procedere a nuova notifica rende palese
l’inammissibilità del ricorso.
Non occorre provvedere sulle spese processuali
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della V Sezione civile il 31
ottobre 2012.

n.17352/2009 e Cass.n.586/2010-.

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