Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4128 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17099-2018 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO MENGARINI 88,

presso lo studio dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VITTORIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.S., K.O.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 750/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2008, C.S. conveniva in giudizio la Fondazione SAI s.p.a. nella qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonchè S.S. e O.B.K.. Esponeva che in data 26 settembre 2006, mentre era alla guida del proprio motociclo, nell’effettuare una manovra di svolta a sinistra, veniva travolto dal ciclomotore Piaggio, condotto da S.S. e di proprietà di O.B.K.. L’attore chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali subiti.

Si costituiva in giudizio la Fondazione SAI s.p.a. contestando la dinamica del sinistro e rilevando una colpa esclusiva o quanto meno concorrente della vittima. S.S. e O.B.K. rimanevano contumaci.

Il Tribunale di Catania con sentenza n. 4261/2013, dichiarava la colpa esclusiva di S.S. nella causazione del sinistro e condannava la Fondazione SAI s.p.a. a pagare in favore dell’attore l’importo di Euro 431.314,80; accoglieva la domanda di rivalsa formulata dalla Fondazione SAI s.p.a. e, per l’effetto, condannava S.S. e O.B.K., in solido tra loro, a tenerla indenne da quanto questa avrebbe pagato l’attore; condannava la Fondazione SAI s.p.a. al pagamento delle spese della lite.

Avverso detta decisione, Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. (già fondiaria SAI s.p.a.) proponeva appello.

C.S. si costituiva in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 750 del 03 aprile 2018, rigettava l’appello. La Corte, riproponendo il ragionamento del giudice di prime cure, ha ritenuto sussistere la colpa esclusiva dello S. in quanto, in condizioni di pioggia e di illuminazione insufficiente, ha sorpassato a fari spenti il camion che si era fermato compiendo una manovra pericolosissima e non visibile dal Cottonaro, anche in considerazione dell’ingombro del camion sulla carreggiata.

3. Avverso tale sentenza, Unipolsai Assicurazioni s.p.a., ricorre per cassazione sulla base di due motivi. C.S. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 360 c.p.c., n. 3”, ritenendo che debba essere applicata la presunzione di corresponsabilità, poichè non risulterebbe provata la imprevedibilità o inevitabilità dello S..

Nel caso di specie, secondo la ricorrente, alla stregua delle risultanze probatorie la condotta dello S. non sarebbe risultata imprevedibile o inevitabile, nè il C. avrebbe agito nel pieno rispetto delle norme del C.D.S..

Pertanto il giudice del merito non avrebbe considerato che tale presunzione non può mai ritenersi vinta quando: a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti; b) sia certa la colpa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell’altro (Cass. n. 20618/2015).

6.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si duole “dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La Corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti, in particolare: a) avrebbe trascurato la dichiarazione resa dal C. alla Polizia Municipale di Acicastello in data 4 novembre 2006, nella quale il danneggiato, nel descrivere la dinamica del sinistro, non avrebbe fatto alcuna menzione della presenza del camion che gli avrebbe reso impossibile accorgesi del motoveicolo condotto dallo S.. Circostanza di rilievo in quanto la Corte non avrebbe applicato la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, proprio per la presenza del camion; b) non avrebbe esaminato le due “lettere d’intervento” del 2006 e del 2007 di parte convenuta davanti al Tribunale di Catania, le quali non avrebbero menzionato in alcun modo la presenza sul luogo del sinistro di un camion; c) infine, non si sarebbe valutata la ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice nell’atto di citazione avanti al Tribunale di Catania, il quale ancora una volta non avrebbe menzionato la presenza di un camion.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo lo è in quanto comporta una valutazione di merito, volta ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali. Al riguardo, va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass. n. 26110 del 2015).

Anche il secondo motivo lo è in quanto la denuncia di un omesso fatto decisivo per il tramite dell’art. 360, n. 5, presenta limiti rigorosi. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Catania a pagina 5 ha ricostruito in modo puntale le dinamiche dell’incidente a seguito della valutazione e apprezzamento di prove testimoniali. L’iter argomentativo sviluppato della Corte è perfettamente coerente con gli elementi di acquisti. Inoltre nel motivo si richiamano fonti di prova che il giudice non avrebbe valutato ma non fatti omessi ed i fatti menzionati sono stati tutti esaminati dal giudice di merito.

E comunque la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che attraverso il nuovo art. 360, n. 5, si può effettuare un controllo sul vizio di motivazione al “minimo costituzionale”, individuato dall’art. 111 Cost.. Tale fattispecie si esaurisce in delle figure riconducibili alla mancanza di motivazione o alla c.d. motivazione apparente e, comunque, ad ipotesi tutte riconducibili alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. La riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, comporta che il controllo sulla motivazione possa essere effettuato solo se il vizio logico, la lacuna o l’aporia della motivazione sono talmente gravi da rendere apparente il supporto argomentativo; essi, inoltre, devono risultare direttamente dal testo della sentenza e devono essere comunque attinenti ad una quaestio facti (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 19881/2014). Inoltre, il potere della Corte di legittimità è limitato sotto il solo profilo logico-formale e della conformità al diritto, delle valutazione del giudice di appello al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone le logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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