Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4128 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n.RG 18612 dell’anno 2010 proposto da:

V.G. elettivamente domiciliata in ROMA via Torino 7 presso

l’avv. Barberio Laura con l’avv. Giuffrè Vincenzo di Napoli che la

rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno P.G. presso la CdA di Milano;

– intimati –

avverso il provvedimento in data 22.1.2010 della Corte di Appello di

Milano;

udito il relatore Cons. Dott. Luigi Macioce nella c.d.c. del

27/1/2011, presente il Sost. Proc. Gen. Dr. Carmelo SGROI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G., cittadina del (OMISSIS), entrata in Italia il 5.1.2008 chiese alla Commissione Territoriale di Milano la protezione internazionale sull’assunto di essere esposta a concrete persecuzioni perchè componente delle etnia (OMISSIS) e figlia di un pastore pentecostale ucciso – con molti altri – nella chiesa di (OMISSIS) durante un raid di componenti della etnia (OMISSIS). La Commissione rigettò la richiesta di protezione e la V.G. propose ricorso al Tribunale di Milano, che lo respinse con sentenza 17.6.2009.

La straniera propose quindi reclamo articolando cinque motivi ma la adita Corte di Milano, con sentenza 22.1.2010, lo respinse affermando: 1) in punto di fatto che andavano condivise integralmente le motivazioni della sentenza impugnata sulla carenza di presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, e cioè il concreto pencolo di persecuzione e 2) in punto di diritto che neanche meritava tutela autonoma la richiesta di asilo, questo essendo istituto solo strumentale alla disamina della protezione internazionale; 3) inoltre non emergevano margini, come detto dal primo giudice, per riconoscere la protezione sussidiaria; 4) l’onere di provare i presupposti dei diritti azionati era ricadente sul solo straniero.

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, la V.G. ha proposto ricorso il 22.7.2010 articolando quattro motivi, ai quali gli intimati non hanno opposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto tempestivamente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14 (vd. Cass. 13111.10), posto che, pur essendo stato depositato il 22.7.2010 avverso sentenza pubblicata il 22.1.2010, il decorso del termine decadenziale non ha avuto luogo non essendo stata la sentenza notificata alla stregua della richiamata disposizione ma solo normalmente comunicata.

Con il primo motivo si denunzia la apparenza della motivazione e la conseguente nullità della sentenza. Con il secondo e terzo motivo si censura la indebita affermazione dell’onere probatorio ricadente sullo straniero, sia per il riconoscimento dello status sia per la protezione sussidiaria, e non assolto. Con il quarto motivo si lamenta la omessa pronunzia sulla domanda di protezione umanitaria.

Il ricorso, che si articola nei riferiti quattro motivi appare chiaramente fondato.

Sotto un primo profilo non può non cogliersi la assoluta pertinenza della prima censura di mera apparenza della motivazione della sentenza: essa infatti si articola in soli passaggi in diritto, costituiti dalla sola sommatoria dei principii espressi da questa Corte e non ricondotti al caso di specie fatta salva la frase inserita a mano nel testo per la quale lo “status non (sarebbe) riconoscibile in mancanza di concreto pericolo di persecuzione riguardante la V.” (sul cui carattere tautologico non appare il caso di diffondersi).

Quanto alle censure di cui al secondo e terzo mezzo, esse appaiono fondate, alla stregua dei principii già formulati da questa Corte in recenti pronunziati (ex multis Cass. 17576.10).

Il giudice del merito ha infatti esaminato la domanda di protezione sotto l’ottica esclusiva della credibilità soggettiva della richiedente (che ebbe a rendere interrogatorio libero) totalmente dimenticando di adempiere ai doveri di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, doveri imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. La Corte di Milano, acriticamente recependo il primo opinamento, ha del tutto ignorato tale norma così come il chiaro, ed alla sua decisione anteriore, indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte in materia, per il quale anche il giudice deve svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda di protezione internazionale, del tutto prescindendo dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e dalle relative preclusioni, e di contro fondandolo sulla possibilità di acquisizione officiosa di informazioni e documentazione necessarie (in tal senso S.U. n. 27310.08).

Di qui la erroneità del principale canone valutativo assunto dalla Corte di merito a base della sua decisione, quello della credibilità soggettiva della richiedente asilo e della incombenza sulla medesima dell’onere di provare la sussistenza del fumus persecutionis a suo danno nel Paese di origine, là dove a condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche doveva essere appurata sulla base di informazioni esterne ed oggettive afferenti il Paese di origine e solo la riferibilità specifica alla richiedente poteva essere fondata anche su elementi di valutazione personali (quali, tra i tanti, la credibilità delle affermazioni dell’interessata).

Del pari fondata è la doglianza (quarto motivo) afferente la omessa pronunzia sulla istanza di protezione umanitaria Quanto al permesso de quo giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare (n. 11535.09) che nella vigenza del D.L. n. 416 del 1989, art. 1 quater, comma 4 conv. in L. n. 39 del 1990 inserito dalla L. n. 189 del 2002, art. 32 e con effetto dal 20 aprile 2005 (e vieppiù nel quadro attuale, regolato, quoad substantiam, dal decreto n. 251 del 2007 e, quanto alle procedure, dai decreti legislativi nn. 25 e 159 del 2008) la decisione sulla sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione umanitaria spetta interamente, alla Commissione Territoriale nel mentre non è sottratto al Questore l’espletamento degli incombenti ulteriori per il rilascio del permesso umanitario (nell’ambito della previsione di cui al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. D, non modificata dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 22). Va anche sottolineato che lo stesso istituto della protezione umanitaria di cui al ridetto art. 5, comma 6, del T.U. viene, nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, configurato come un istituto “ad esaurimento” posto che, da un canto, i rinnovi dei pregressi permessi umanitari portano alla loro sostituzione con i permessi per protezione sussidiaria e che, dall’altro canto, nella permanenza interinale dei primi, ai titolari viene riconosciuta una entità di diritti pari a quella garantita dalla nuova protezione (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, commi 4 e 5). Ebbene, nel testè richiamato quadro, occorre precisare che la protezione in discorso non casualmente correlata ad un predeterminato arco di tempo, spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano sol temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l’esigenza di protezione).

Alla stregua della esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla stessa Corte perchè riesamini la richiesta di V.G. facendo applicazione dei principii di diritto sopra sottolineati e dando della sua valutazione sintetica ma specifica ed adeguata motivazione. Alla Corte di rinvio competerà anche regolare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per regolare le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA