Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4128 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.16/02/2017), n. 4128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12725-2011 proposto da:
V.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 38/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 25/01/2011 R.G.N. 319/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;
udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega orale Avvocato TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Milano riteneva come il Giudice di prime cure legittima l’apposizione del termine ai contratti stipulati tra le Poste Italiane spa e V.S. D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma bis, con conseguente conferma del rigetto della domanda del lavoratore diretta alla trasformazione del primo contratto in un rapporto a tempo indeterminato con ordine di riammissione del lavoratore nel posto di lavoro e diritto al risarcimento del danno. Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso il V. con plurimi motivi; si è costituita la parte intimata con controricorso. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e, all’odierna discussione, è stata prodotta l’accettazione al detto atto di rinuncia. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che è stato prodotto atto di rinuncia e atto di accettazione della detta rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio; nulla spese.
PQM
La Corte:
Dichiara l’estinzione del giudizio; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017