Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4128 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31746/2020 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in Roma Via B. Tortolini, 30

presso lo studio degli avvocati Placidi Alfredo e Giuseppe,

rappresentato e difeso dall’avvocato Romiti Daniele per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1510/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2021 da MELONI MARINA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 3/6/2020, ha dichiarato inammissibile l’appello del ricorrente A.L. nato in Nigeria il 23/10/1981 in quanto le censure erano rivolte non contro l’ordinanza del Tribunale ma unicamente avverso il provvedimento della Commissione per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato ad unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione agli artt. 342 e 345 c.p.c., perché la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello del ricorrente A.L. nato in Nigeria il 23/10/1981 in quanto le censure erano rivolte non contro l’ordinanza del Tribunale ma avverso il provvedimento della Commissione per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale e sulla base di una ripetizione delle motivazioni del ricorso di primo grado.

Il motivo di ricorso è fondato.

Quanto alle censure espresse nell’atto di appello, il ricorrente ha puntualmente riportato – nell’osservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – i brani dell’atto di appello, allegato al ricorso, che consentono di evidenziare, in termini chiari – a prescindere ovviamente dalla fondatezza -, le critiche mosse alla decisione del Tribunale, con particolare riguardo alla protezione sussidiaria, alla valutazione circa la credibilità delle dichiarazioni ed alla ricorrenza nella specie delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Ne’ può ritenersi, come pare affermare la sentenza impugnata, che i requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c., siano esclusi dalla circostanza che l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, si sostanzi nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata – commisurata peraltro all’ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 21401/2021) – e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. n. 23781/2020). Ciò che, nella specie, la Corte distrettuale ha erroneamente escluso.

Quanto poi al tenore testuale, di per sé peraltro non decisivo, delle conclusioni formulate nell’atto di appello a pag. 8 riga 6 e segg., esso – pur nell’improprio riferimento al provvedimento della Commissione già contenuto nelle conclusioni di primo grado – contiene la inequivoca richiesta che la Corte “in riforma dell’impugnata ordinanza per i motivi esposti, voglia nel merito dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della Commissione… etc.. nella parte in cui non riconosce al ricorrente la protezione internazionale anche nella forma della protezione sussidiaria ed umanitaria, con vittoria di spese di giudizio”.

Ne consegue pertanto che senz’altro il giudice avrebbe dovuto conoscere e giudicare in merito all’ordinanza di primo grado per confermarla o riformarla.

Per quanto sopra il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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