Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4127 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4127 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 21277-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
3807

avvocatiRICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI
ANTONELLA, giusta dlega in atti;
– ricorrente contro

FOSSATI RENATO C.F. FSSRNT46S27A691N, elettivamente

Data pubblicazione: 21/02/2014

domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 50, presso lo
studio dell’avvocato GICCA PALLI STELIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FREGNI
GIORGIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO REGIONE CARABINIERI
LAZIO;
– Intimati avverso la sentenza n. 562/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 29/04/2008 R.G.N. 1111/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’i 1-29.4.2008 la Corte d’Appello di Firenze, previa
declaratoria del difetto di legittimazione passiva dei convenuti

confermò la decisione del primo Giudice, che aveva condannato
l’Inps alla corresponsione in favore di Fossati Renato della pensione
di anzianità dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
La Corte territoriale, a sostegno del decisum e per quanto qui ancora
rileva, ritenne inammissibile la doglianza dell’Istituto relativa alla
decorrenza della prestazione (ossia dal 1° aprile 2001, prima
“finestra” di uscita ai sensi di legge, piuttosto che dal 1°.3.2001,
primo giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda), siccome sollevata per la prima volta in sede di gravame,
in violazione della preclusione di cui all’art. 437, comma 2, cpc.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha
proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
L’intimato Fossati Renato ha resistito con controricorso.
Il Ministero della Difesa e il Comando Legione dei Carabinieri del
Lazio non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la doglianza
relativa alla decorrenza della prestazione pensionistica, rilevando
che solo successivamente alla pronuncia di primo grado era sorto

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Ministero della Difesa e Comando Legione dei Carabinieri del Lazio,

l’onere di interporre appello al riguardo, non contenendo la domanda
accolta alcuna indicazione in ordine alla decorrenza del trattamento
pensionistico richiesto.

2. Il controricorrente ha eccepito la violazione del disposto dell’art.
366 bis cpc (applicabile ratione temporis al presente giudizio)
mancando nel quesito svolto le indicazioni relative alla data di
decorrenza fissata dai Giudici del merito ed a quella che, secondo il
ricorrente, avrebbe dovuto ritenersi corretta.
L’eccezione è infondata; la Corte territoriale infatti non si è
pronunciata sul merito della doglianza svolta, avendola ritenuta
inammissibile in rito; conseguentemente il quesito, così come
formulato, è pertinente alla questione dedotta, ossia alla sussistenza
o meno, nel contesto processuale indicato, della preclusione di cui
all’art. 437 cpc, indipendentemente da quella che, in tesi, sarebbe
dovuta essere la statuizione nel merito.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il valore dell’enunciato
del secondo comma dell’art. 437 cpc, per cui in appello non sono
ammesse nuove eccezioni, consiste nel non consentire alla parte di
chiedere una decisione su questioni che il giudice può esaminare
solo se la parte ne fa domanda; pertanto la doglianza afferente alla
pretesa erronea interpretazione di norme giuridiche può essere
eccepita in grado d’appello, non trattandosi di eccezione in senso
proprio preclusa dalla disposizione anzidetta, atteso il dovere del
giudice di appello di verificare la correttezza dell’interpretazione ed

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i ‘
(

applicazione delle norme da parte del giudice di primo grado (cfr, ex
plurimis, Cass., nn. 12840/1999; 1014/2003; 12728/2006).

Nel caso che ne occupa l’assicurato aveva formulato domanda di

di anzianità; competeva quindi al Giudicante, una volta accertata la
sussistenza dei requisiti prescritti, determinare la data di decorrenza
del trattamento invocato, facendo applicazione della normativa in
materia.
Ne consegue che la doglianza svolta in grado d’appello dall’Inps,
investendo l’erronea applicazione delle disposizioni regolanti la
decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddette “finestre”, ai
sensi dell’art. 59, comma 8, legge n. 449/97), non poteva essere
qualificata quale eccezione “nuova”, ricadente come tale nella
preclusione dell’art. 437, comma 2, cpc, costituendo invece una
mera difesa in diritto, volta ad ottenere la (in tesi) corretta
applicazione della normativa di riferimento.
Il motivo svolto è quindi fondato.
4. In definitiva il ricorso merita accoglimento, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura
accolta.
5. Non è più in discussione la sussistenza dei requisiti per il
conseguimento del trattamento pensionistico (per effetto della
riconosciuta spettanza dell’accredito figurativo relativo al servizio
militare prestato dall’assicurato), ma soltanto la decorrenza di tale
trattamento.

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condanna dell’Inps alla corresponsione in suo favore della pensione

Dalla sentenza impugnata risulta che l’assicurato è nato nel mese di
novembre e che, proprio fidando nel suddetto accredito figurativo, si
era dimesso il 30.12.2000; deve quindi ritenersi incontroverso che i

concretizzati nel quarto trimestre.
Non essendo quindi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
controversia può essere decisa nel merito.
Al riguardo deve considerarsi che, a mente dell’art. 59, comma 8,
legge n. 449/97, “I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti che risultino
in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), (…)
entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
aprile dell’anno successivo”.

Tale norma trova quindi applicazione nel caso di specie, essendo
irrilevante, nel silenzio della legge sul punto, che il perfezionamento
dei requisiti sia stato raggiunto per effetto di accredito di contributi
figurativi.
Va quindi disposto che, ferme le altre statuizioni di cui alle pronunce
di merito, l’Inps deve essere condannato alla corresponsione della
pensione di anzianità a far tempo dal 1° aprile 2001.
Vanno confermate, per i gradi di merito, le statuizioni sulle spese di
lite di cui alla sentenza d’appello, mentre quelle del giudizio di
cassazione vanno compensate tra il ricorrente e il controricorrente,
tenuto conto che l’assicurato si era limitato a richiedere la condanna
alla corresponsione del trattamento, quindi con implicito riferimento

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requisiti per accedere alla pensione di anzianità si erano

alle disposizioni di legge applicabili nella fattispecie dedotta; non è
luogo a provvedere sulle spese quanto alle parti rimaste intimate.
P. Q. M.

relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna
l’Inps alla corresponsione della pensione di anzianità in favore di
Fossati Renato con decorrenza dal 1° aprile 2001, ferme le altre
statuizioni di cui alle pronunce di merito; conferma le statuizioni della
sentenza d’appello in ordine alle spese per i gradi di merito e
compensa quelle del giudizio di cassazione fra ricorrente e
controricorrente; nulla sulle spese quanto alle parti rimaste intimate.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in

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