Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4127 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n.RG 12079 dell’anno 2010 proposto da:

R.H.O. elettivamente domiciliato in ROMA presso la

cancelleria della Cassazione con l’avv. Napoli Natale di Catania che

lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Catania;

– intimato –

avverso il provvedimento in data 28.01.2010 del Giudice di Pace di

Catania;

udito il relatore cons. Luigi Macioce nella c.d.c. del 27/1/2011,

presente il Sost. Proc. Gen. Dr. Carmelo SGROI.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato le considerazioni appresso trascritte opinando nel senso:

CHE il cittadino del (OMISSIS) H.O.R. – espulso con decreto 4.12.2009 del Prefetto di Catania adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B – impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Catania, deducendo la invalidità del decreto espulsivo perchè non tradotto nella lingua conosciuta, e perchè recante motivazione generica;

CHE il GdP di Catania con decreto 28.1.2010 ha rigettato le doglianze rilevando che il testo tradotto in inglese era del tutto comprensibile allo straniero, che aveva dichiarato di ben conoscere tale lingua, che il decreto espulsivo recava una sintetica ma chiara e comprensibile motivazione;

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 27.4.2010 al quale non ha resistito l’intimato Questore;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 28.1.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE appare assorbente di ogni considerazione relativa ai due motivi di ricorso il rilievo della instaurazione del contraddittorio nei confronti di soggetto (il Questore) privo di alcuna legittimazione, essa spettando al solo Prefetto adottante l’espulsione alla stregua di ferma giurisprudenza di questa Corte (tra le tante e da ultimo Cass. n. 825 del 2010 e n. 14293 del 2006);

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Diritto

OSSERVA

Il Collegio che le considerazioni e la proposta sopra trascritte, e sulle quali nessun rilievo critico è giunto dalla difesa del ricorrente, meritano piena condivisione, con la conseguenza per la quale, a fronte di un ricorso in materia di espulsione adottata dal Prefetto ed avverso il decreto del Giudice di Pace reso in materia, è inammissibile l’impugnazione notificata al solo Questore, organo priva di alcuna legittimazione in materia di espulsione e neanche parte del giudizio innanzi al giudice del merito.

Nulla è a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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