Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4127 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. III, 09/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36552/2019 proposto da:

J.O., rappresentato e difeso dall’avv.to Carmelo Picciotto,

ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA depositato il 29/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. J.O., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Messina che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per sottrarsi al trattamento aggressivo che gli veniva riservato dallo zio preso il quale era andato a vivere quando, ancora minorenne, la madre era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, artt. 10,11, art. 13, comma 1 bis, in relazione all’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali UE, all’art. 6 CEDU e artt. 24 e 111 Cost., per il rigetto dell’istanza di audizione dinanzi al giudice in assenza di videoregistrazione.

1.1. Assume che ciò aveva violato il principio del contraddittorio.

2. Con il secondo motivo lamenta altresì, con ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8,11 e 14.

2.1. Il primo motivo è inammissibile.

2.2. Questa Corte ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio secondo cui “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 22049/2020 e Cass. 21584/2020).

2.3. Nel caso in esame, il ricorrente nulla ha dedotto il ordine a quali fatti intendeva richiedere un chiarimento.

3. Medesima sorte deve essere riservato al secondo motivo che, oltre alla rubrica, non prospetta, alcun argomento critico idoneo a configurare il contenuto di una censura.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

4.1. Il motivo è inammissibile perché non vengono affatto indicati i fatti storici, principali o secondari che il Tribunale non avrebbe esaminato.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 13, comma 1 bis e art. 32, comma 3, nonché dell’art. 5, comma 6 T.U.I..

5.1. Lamenta che il Tribunale aveva articolato una motivazione apparente non tenendo conto che egli era stato costretto a partire dal proprio paese all’età di quindici anni e, quindi, quando era ancora minorenne. Deduce che questo era un indice di altissima vulnerabilità.

5.2. Il motivo è fondato.

In disparte la valutazione, riguardo alla vulnerabilità, del trattamento subito nel paese di transito che il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante (cfr. pag. 7 del decreto impugnato), null’altro viene considerato rispetto alla storia del ricorrente, con particolare riferimento alla sua fuga ancora in età minorenne.

5.3. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di precisare che “in tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell’accertare il livello d’integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell’abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di “vulnerabilità estrema”, prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all’assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell’art. 3 Cedu” (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nell’escludere i presupposti per la protezione umanitaria, si era limitata a ritenere insufficiente l’inserimento sociale e lavorativo in Italia del richiedente, omettendo di verificare l’eventuale sua condizione di minore straniero non accompagnato).(cfr. Cass. 11743/2020; Cass. 9247/2021).

5.4. Tale circostanza, centrale e decisiva rispetto alla valutazione della vulnerabilità, non è stata affatto tenuta in considerazione dal Tribunale con la conseguenza che il giudizio di comparazione risulta del tutto privo di un fondamentale elemento di raffronto riguardante un fatto compiutamente evidenziato nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale (cfr. pag. 11 penultimo cpv.) e corroborato dalla relazione del servizio socio assistenziale a su tempo prodotta (cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado), del tutto ignorata nella motivazione resa.

5.5. Il decreto, pertanto, deve essere in parte qua cassato con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce del principio di diritto sopra esaminato ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Messina in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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