Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4126 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25436-2013 proposto da:

L.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA FONTANA 11, presso lo studio degli avvocato GIOVANNI

SCIALPI, LUCIANO CALOJA, che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ITALCABLES S.P.A., in liquidazione c.f. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARISA PAPPALARDO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO

MISERERE, SILVIA D’AMARIO, giusta delega in atti;

REDAELLI TECNA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

RE DI ROMA 21, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIUMARA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1693/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/05/2013 R.G.N. 9787/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato MAURIZI ALESSANDRO per delega verbale Avvocato

MARISA PAPPALARDO;

udito l’Avvocato FIUMARA ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 1693 del 2013, depositata il 10 maggio 2013, rigettava l’impugnazione proposta da L.A. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 25364 del 12 ottobre 2011, nel giudizio promosso dalla stessa lavoratrice nei confronti della Redaelli Tecna s.p.a. e della Italcables s.p.a., cessionaria di ramo di azienda.

2. La L. aveva adito il Tribunale impugnando il licenziamento irrogatole con lettera del 23 luglio 2007, a seguito di lettera di contestazione del 12 luglio 2007, chiedendo che lo stesso fosse dichiarato illegittimo, con annullamento delle sanzioni disciplinari, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno.

La contestazione aveva riguardato due distinti episodi:

il primo era avvenuto il (OMISSIS), e consisteva nel fatto che gli addetti ( O. e P.) alle linee adiacenti a quelle,di pertinenza della L., su richiesta della stessa, avevano provveduto ad effettuare il carico di materia prima ed ad eseguire la relativa saldatura;

il secondo episodio riguardava il fatto che la L. in data (OMISSIS) avesse chiesto l’aiuto dei colleghi per il ripristino della lavorazione su entrambe le linee assegnatele il P., incaricato, aveva riattivato una delle macchine (MT/4) ferma per rottura filo (operazione non gravosa), nonchè altra macchina (MT/6) ferma per la sostituzione di quattro filiere. In questo caso, le operazioni di allentamento e serraggio delle filiere richiedevano sforzo fisico ma non pure lo smontaggio e il rimontaggio che pure erano state realizzate dal P., su richiesta della lavoratrice.

Successivamente, per tre volte la lavoratrice aveva chiesto aiuto al capoturno per riattivare la linea di produzione MT/6 ferma per normali cause lavorative, rientranti nelle sue ordinarie capacità lavorative.

Con la lettera di licenziamento la società Redaelli Tecna faceva riferimento alla lettera di contestazione e alle giustificazioni addotte dalla L. ritenute inadeguate poichè non era stato contestato alla lavoratrice la non funzionalità delle macchine, ma la scarsa volontà, la non collaborazione, lo scarso rendimento di essa dipendente e soprattutto le accuse mendaci rivolte all’azienda.

Nella lettera di licenziamento, inoltre, venivano menzionati i provvedimenti disciplinari di sospensione avvenuti in precedenza:

il (OMISSIS) sospensione per tre giorni, assente visita di controllo; il (OMISSIS) sospensioni tre giorni, per scarso rendimento;

il (OMISSIS) sospensioni tre giorni, per produzione fuori tolleranza;

(OMISSIS) sospensione tre giorni, per richiesta di uscita anticipata per motivi personali, trasformata in infortunio.

Veniva quindi contestata recidiva ex art. 25, comma h), disciplina generale del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Il Tribunale rigettava le domande.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la lavoratrice prospettando tre motivi di ricorso.

5. Resistono con autonomi controricorsi le due società.

6. La Italcables, in particolare, ha esposto di essere cessionaria del ramo di azienda relativo allo stabilimento della Redaelli in (OMISSIS) trasferito il 1 luglio 2008, e quindi circa dopo un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro tra la L. e la Redaelli, per cui tra essa Italcables e la L. non vi è stato alcun rapporto di lavoro.

7. In prossimità dell’udienza pubblica tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione ritenendo che il grave inadempimento di essa lavoratrice dovesse essere ravvisato nella lettera di giustificazione della medesima del 16 luglio 2007 (rilevandosi che non solo non erano stati negati gli interventi in proprio aiuto, ma era stato ammesso che le operazioni di saldatura del filo, effettuate dagli altri lavoratori, non esorbitavano dalle proprie competenze), senza tuttavia considerare il complessivo contenuto della stessa, da cui si evinceva che l’intera vicenda rappresentava un momento normale dell’attività aziendale impostata sulla reciproca collaborazione tra colleghi di lavoro, con il coordinamento del capoturno (ponendo in rilievo nella lettera di giustificazioni che si era verificata la necessità della propria presenza presso due macchinari contemporaneamente, in ragione della vetustà delle apparecchiature, con rottura quasi contemporanea del filo di entrambi i macchinari e di quattro filiere sulla MT/6).

1.1. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile, innanzitutto perchè carente in relazione a quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., atteso che nella specie tutta l’esposizione del motivo risulta generica, mancando l’individuazione di “fatti” controversi in senso tecnico, nonchè l’evidenziazione del carattere decisivo degli stessi (intesa come idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare senz’altro una diversa ricostruzione del fatto, non come idoneità a determinare la mera possibilità o probabilità di una ricostruzione diversa, v. Cass., sentenze n. 22979 del 2004 e n. 3668 del 2013).

Occorre rilevare, poi, che nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012.

Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. A norma dell’art. 54, comma 3 medesimo decreto, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012).

Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Ciò non ricorre nel caso in esame, atteso che il giudice del merito non ha preso in considerazione solo una parte della lettera di giustificazioni, come riportata in ricorso, ma le giustificazioni offerte dalla lavoratrice in maniera completa, rilevando che la L. si era giustificata riferendo che durante le operazioni di sostituzione non era rimasta inattiva, ma la stessa non aveva negato la ripetitività degli episodi, e alla contestazione di “scarsa volontà e preordinata negligenza nell’espletamento delle mansioni… e un rendimento della prestazione lavorativa inferiore al minimo accettabile” si era limitata ad opporre (come dedotto nell’odierno motivo di ricorso) la vetustà dei macchinari. Ciò, ha ritenuto la Corte d’Appello, non escludeva nè l’inadempimento, nè la gravità dello stesso, poichè la vetusta dei macchinari riguardava la generalità dei reparti e dei lavoratori, però solo nei confronti della L. ciò comportava significative interruzioni della prestazione anche in riferimento a guasti normalmente risolvibili e determinati dalle normali competenze del singolo addetto.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione di legge (L. n. 604 del 1966, art. 5, art. 7 Statuto dei lavoratori, artt. 2106 e 1175 c.c.).

Assume la ricorrente che le precedenti sanzioni disciplinari avevano formato oggetto di specifica impugnazione giudiziale, per cui nessuna saldatura poteva esservi tra le stesse e la contestazione disciplinare. Nessun accertamento era stato fatto circa le forme procedimentali degli addebiti come stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva che prevede il criterio della proporzionalità delle sanzioni.

2.1. Il motivo è inammissibile sia per la genericità dello stesso, privo, peraltro, di qualsiasi riferimento circostanziato alla dedotta impugnazione delle precedenti sanzioni, che non supera il vaglio di autosufficienza, sia per la mancanza di indicazioni circa la tempestiva sottoposizione di tali doglianze al giudice di merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto difetto di motivazione.

La censura riguarda le precedenti sanzioni disciplinari indicate nella lettera di licenziamento, del cui vaglio da parte della Corte d’Appello, la ricorrente si duole prospettando, peraltro in modo generico, una propria diversa valutazione.

3.1. Il motivo è inammissibile, in ragione dei principi già richiamati nella trattazione del primo motivo di ricorso, atteso che la Corte d’Appello, con articolata motivazione richiamava le sanzioni di cui alla lettera di licenziamento vagliandole specificamente, e riteneva che dalla valutazione complessiva delle condotte contestate emergeva la proporzionalità tra la gravità dei fatti e il licenziamento irrogato.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro tremila per compensi professionali, Euro duecento per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge per ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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