Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4125 del 21/02/2018
Civile Decr. Sez. 6 Num. 4125 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
Rep.
DECRETO
Cd.
sul ricorso 23156-2017 proposto da:
AMSA
S.P.A.,
in
persona
del
legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA n. 257,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
LIMATOLA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CLAUDIO DAMOLI e
ENZO PISA;
– ricorrente contro
SPINELLI NICOLA, elettivamente domiciliato
in
ROMA,
PIAZZA
CAVOUR,
presso
la
2018
Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
20
rappresentato
e
difeso
dall’avvocato
Data pubblicazione: 21/02/2018
STEFANIA LAZZATI;
–
controricorrente-
avverso la sentenza n. 461/2017 della CORTE
–
D’APPELLO di MILANO, emessa il 16/02/2017.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – SOTTOSEZIONE LAVORO
DECRETO
RG 23156/17
Roma,
AMSA Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio DAMOLI, Enzo PISA ed Alessandro LIMATOLA,
con domicilio presso lo Studio di quest’ultimo sito in Roma, via Nomentana n. 257, giusta procura in calce al
ricorso;
RICORRENTE
contro:
Nicola SPINELLI, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefania Lazzati presso cui domicilia in Milano, via
Curtatone n .6, giusta procura in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso:
sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 461/2017, depositata in data 04/04/2017.
IL PRESIDENTE
letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc:
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc come modificato dalla
dl. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16:
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese stante l’accettazione da parte del controricorrente;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presici nte Titolare
Pi
rz
sul ricorso proposto da: