Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4125 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34224/2018 R.G. proposto da

C.A., G.M. e L.G., rappresentati e

difesi dall’Avv. Riccardo Misaggi;

– ricorrenti –

contro

Aviva Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni

Zindato;

– controricorrente –

e nei confronti di:

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 645/2018, depositata

l’8 maggio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Locri ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., da C.A., G.M. e L.G., nei confronti della Aviva Italia S.p.A. e di C.G., per i danni subiti, quali terzi trasportati sull’autovettura di proprietà di quest’ultimo e assicurata dalla predetta società, in occasione di sinistro occorso in data 20/8/2016.

Escluso che la circostanza che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali potesse determinarne la nullità (in mancanza di allegazione e prova di averne subito effettivo pregiudizio al diritto di difesa), il Tribunale ha nel merito osservato che, come ritenuto dal primo giudice, gli attori non avevano assolto l’onere su di essi incombenti di dar prova del nesso causale tra il sinistro e le lesioni psicofisiche pur documentate ed accertate dalla c.t.u. medico-legale.

Ha infatti rilevato che:

– non è comprensibile il motivo per cui, a fronte del dato riferito dai testi secondo cui gli occupanti della vettura incidentata lamentavano già al momento dell’incidente dolori in tutto il corpo, solo il giorno successivo all’incidente, in tarda mattinata e nel pomeriggio, essi si siano presentati al pronto soccorso, ricevendone le diagnosi, rispettivamente, di: cervicalgia post traumatica e trauma toracico; trauma contusivo rachide cervicale e lombare; trauma contusivo rachide cervicale e lombare, contusione gomito sinistro;

– sussistono pertanto “ragionevoli e fondati dubbi circa il fatto che le lesioni come sopra diagnosticate fossero sopravvenute nel frattempo… a cagione di altro accadimento”, di modo che “non è dato comprendere se i narrati testimoniali riguardino proprio l’effettivo fattore causale dei danni oggetto della domanda risarcitoria”;

– “i narrati testimoniali di dubbia attendibilità” non trovano riscontri, non risultando interventi di autorità di pubblica sicurezza che abbiano acclarato l’effettivo lamentare di dolori al corpo da parte dei trasportati, nè potendo, il modulo di constatazione amichevole del sinistro, costituire idonea ed attendibile fonte conoscitiva atteso che lo stesso, facendo menzione di certificazione rilasciata dal pronto soccorso, non era stato con tutta evidenza redatto nell’immediatezza dell’incidente, bensì il giorno dopo.

2. Avverso tale decisione C.A., G.M. e L.G. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorsi.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione degli artt. 101,190 e 352 c.p.c.

Rilevano che la circostanza, pacifica in causa, del mancato rispetto da parte del primo giudice dei termini concessi alle parti per il deposito di comparse conclusionali, determina di per sè, secondo il prevalente orientamento, la nullità della sentenza di primo grado, senza necessità per le parti di allegare e dimostrare di aver subito una concreta lesione del diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono poi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 2697 c.c., art. 141 cod. ass., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè “insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Lamentano la confusione, da parte del giudice d’appello, “tra attendibilità dei testimoni e dimostrazione del nesso di causalità tra lesioni e trauma conseguente all’incidente”. Rilevano in proposito che, nessuno avendo mai posto in dubbio l’attendibilità dei testimoni, la motivazione sul punto si appalesa insufficiente e anzi del tutto mancante.

Osservano che il Tribunale, nel motivare nei termini esposti, ha attinto “ad una norma di personale (non comune) esperienza, secondo la quale allorquando si avvertono dolori in tutto il corpo conseguenti ad un incidente stradale (come riferito dai testi), bisogna fare immediato ricorso alle cure del pronto soccorso, dovendosi altrimenti ritenere che le lesioni riscontrate il giorno dopo, siano sopravvenute nel frattempo a cagione di altro accadimento”.

Lamentano sul punto anche la mancata considerazione delle conclusioni del c.t.u. medico legale il quale, nel proprio elaborato, ha espressamente affermato l’esistenza del nesso causale tra lesioni e trauma riportato a seguito dell’incidente del 19/11/2011.

Osservano che, quand’anche possa “per assurdo” ipotizzarsi che gli stessi siano rimasti nuovamente vittime di altro evento traumatico la mattina del giorno dopo, non è spiegato perchè gli attori non debbano essere indennizzati per le lesioni patite a seguito del primo incidente.

Contestano ancora il rilievo attribuito al dato negativo rappresentato dal mancato intervento di forze dell’ordine e, per contro, la sottovalutazione del rilievo probatorio attribuibile al modulo Cid.

3. Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse.

E’ ben vero che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte viola il principio del contraddittorio, determinando la nullità della sentenza emessa, il giudice che decida la causa prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati, ex art. 190 c.p.c., impedendo, in tal modo al difensore di una parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa e ciò senza che, ai fini della deduzione della nullità con il mezzo di impugnazione, la parte sia onerata di indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere se le fosse stato consentito il deposito della conclusionale (v. ex aliis Cass. 10/03/2008, n. 6293; Cass. 24/03/2010, n. 7072; Cass. 05/04/2011, n. 7760; Cass. 08/10/2015, n. 20180, Cass. 02/12/2016, n. 24636).

Tuttavia il rilievo in appello della nullità, per tal motivo, della sentenza di primo grado non avrebbe potuto condurre ad una rimessione della causa al primo giudice, trattandosi di ipotesi non compresa nel tassativo elenco di quelle che, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., tale conseguenza determinano, dovendo comunque il giudice d’appello procedere all’esame nel merito della controversia, nei limiti delle doglianze svolte (v. Cass. 09/03/2011 n. 5590).

Nella specie il Tribunale si è pronunciato quale giudice d’appello nel merito della controversia, con ciò provvedendo esattamente a quanto avrebbe comunque dovuto fare anche ove avesse rilevato la nullità della sentenza di primo grado.

4. Il secondo motivo è fondato nei termini appresso precisati.

Al di là dell’ininfluente erroneo riferimento nella rubrica ai vizi cassatori di cui ai nn. 3 e 5, anzichè all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), il motivo coglie nel segno là dove, nella sostanza, lamenta una intrinseca e insuperabile contraddizione tra le affermazioni nelle quali si concreta la motivazione, tale da rendere la decisione priva in realtà di una percepibile e razionale giustificazione. Ciò che, come noto, integra il vizio di motivazione apparente – causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori, e dunque per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il quale, secondo costante definizione, è configurabile (solo) quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. ex multis Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

Occorre invero anzitutto rimarcare che il Tribunale discorre di inattendibilità delle prove – non sulla storicità del sinistro, che non è messa in dubbio, essendo anzi fatto un fugace riferimento alla sua dimostrazione per mezzo dei testi escussi (v. sentenza, pag. 7, righi 22-23) ma – sul nesso causale tra sinistro e lesioni poi riscontrate al pronto soccorso.

La motivazione che però, di tale inattendibilità viene data, si appalesa irrazionale e sostanzialmente apodittica.

Il Tribunale invero in sostanza addita a motivo di inattendibilità, sul punto, delle prove offerte, il fatto che i danneggiati non si siano rivolti subito al Pronto Soccorso ma solo la mattina dopo.

Non è però spiegata la ragione per la quale la detta successione temporale possa far sorgere dubbi: spiegazione tanto più necessaria ove si consideri che, come riferito anche in sentenza, il sinistro si è verificato in ora assai tarda della sera precedente, le 23,30.

In tal senso coglie nel segno, come detto, la specifica critica dei ricorrenti circa l’assenza di una regola di esperienza che copra tale valutazione.

Non può non rimarcarsi al riguardo che – posto che il Tribunale non nega che: a) l’incidente sia effettivamente avvenuto in quella data e in quell’ora; b) nella macchina incidentata gli attori viaggiassero come trasportati; c) dopo l’urto i testimoni avvicinatisi all’auto udirono i suoi occupanti lamentare dolori; d) la mattina dopo sono state loro effettivamente diagnosticate delle lesioni al pronto soccorso – l’assunto del giudice a quo è in sostanza che: l’incidente è sì avvenuto e nell’immediatezza gli occupanti dell’auto incidentata lamentavano dolori, ma non è detto che questi fossero riferibili alle lesioni poi diagnosticate al pronto soccorso il giorno dopo, le quali potrebbero essere state causate da un successivo sinistro in cui tutti e tre i malcapitati siano incorsi nell’intervallo temporale che corre tra il sinistro per cui è causa (ripetesi, delle ore 23,30) e il loro recarsi al pronto soccorso la mattina dopo: ipotesi però del tutto priva di alcun supporto motivazionale, non essendo fatto alcun riferimento all’esistenza di elementi, anche solo indiziari, che possano giustificarla.

5. Il ricorso deve essere pertanto, in tali termini, accolto e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Locri in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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