Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4125 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. RG 9627 dell’anno 2010 proposto da:

A.M. elettivamente domiciliato in ROMA p.zza A. Capponi n.

9 presso l’avv. Lacomba Alessandro con l’avv. Bosco Gaetano di Milano

che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Questore di Milano;

– intimati –

avverso il provvedimento in data 26.01.2010 del Giudice di Pace di

Milano;

udito il relatore cons. Luigi Macioce nella c.d.c. del 27/1/2011,

presente il Sost. Proc. Gen. Dr. Carmelo SGROI.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato le considerazioni appresso trascritte opinando nel senso:

“CHE il cittadino (OMISSIS) A.M. – espulso dal Magistrato di Sorveglianza di Milano con provvedimento 27.11.2001 – con provvedimento del Questore di Milano del 23.1.2010 è stato trattenuto presso il CIE di Milano “Corelli” alfine di procedere ad accertamenti sulla sua identità ed in attesa di disponibilità di vettore per il trasporto aereo;

CHE il GdP di Milano, chiamato alla convalida ai sensi del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 14 modificato con il D.L. n. 241 del 2004 convertito in L. n. 271 del 2004, alla udienza del 26.1.2010, sentito lo straniero, con ordinanza a verbale ha convalidato la misura di trattenimento;

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 26.3.2010 al quale non hanno resistito gli intimati Ministro e Questore;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 26.1.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE il primo motivo del ricorso, devesi ritenere inammissibile posto che la censura attinge una pretesa elusione del divieto di ne bis in idem consistita nel fatto che sempre per una stessa misura espulsiva lo straniero sarebbe stato trattenuto ed allontanato nel 2002 e quindi trattenuto di nuovo nel 2010 ma al contempo si afferma che, dopo il primo allontanamento, sarebbe seguita una lunga detenzione dell’ A. alla cui cessazione sarebbe seguito il contestato trattenimento: la assoluta genericità delle allegazioni, tradottasi in un chiaro difetto di autosufficienza, non consente in alcun modo di comprendere quale violazione di norma sarebbe stata commessa con la misura di trattenimento del 23.1.2010 e quale errore avrebbe commesso il GdP nel convalidarla; il secondo motivo formula non meno generiche censure sulla sussistenza della pericolosità sociale che dovrebbe necessariamente giustificare l’atto espulsivo, sì che appare palese l’inammissibilità della pretesa di un diretto sindacato sul regime dell’atto espulsivo presupposto del trattenimento da convalidare, nel mentre in sede di convalida il controllo sull’atto di espulsione devesi limitare – incidentalmente – alla verifica della sua esistenza ed efficacia (Cass. n. 5715 del 2008); il terzo motivo del ricorso appare totalmente privo di contenuto impugnatorio, esso limitandosi ad illustrare l’intensità del legame genitoriale con figlio dimorante in Italia o la disponibilità di una ospitalità presso il fratello in Italia;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Diritto

OSSERVA

Il Collegio che le trascritte considerazioni e proposte, sulle quali nessun rilievo critico è pervenuto dalla difesa del ricorrente, meritano piena condivisione. Devesi pertanto rigettare il ricorso, senza che sia luogo a regolare le spese in difetto di difese degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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