Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4125 del 09/02/2022
Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24877/2020 proposto da:
S.T., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ugo
Ojetti 114, presso lo studio dell’avvocato Caputo Francesco Antonio,
che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Maradei
Vincenzo, dai quali è rappres. e difeso, con procura speciale in
atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il
25/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
01/12/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
Che:
Con decreto del 25.8.2020, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da S.T., cittadino della Nigeria, diretto al riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale, osservando che: i fatti riferiti dall’istante, circa il pericolo di essere catturato dalla polizia a seguito di alcuni furti di petrolio, successivamente alla sua adesione ad un gruppo che aveva stretto accordi con il governo, per la non credibilità del racconto; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per quanto suesposto, e sulla base di vari report del 2016 e 2017, di cui alla lett. c); non era riconoscibile la protezione umanitaria sia per la non credibilità del ricorrente, sia perché non erano state allegate condizioni individuali di vulnerabilità. S.T. ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
RITENUTO
Che:
Il primo motivo deduce erronea valutazione delle prove allegate ed omesso esame di un fatto decisivo, nonché violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per non aver il Tribunale svolto attività istruttoria ordine alla situazione socio-politica della Nigeria.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, per aver il Tribunale omesso di esercitare i poteri istruttori d’ufficio.
Il terzo motivo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), art. 10 Cost., art. 3 Cedu, per non aver il Tribunale riconosciuto il permesso umanitario.
Il primo motivo è inammissibile sia perché generico, sia in quanto non coglie la ratio decidendi, che verte sull’inattendibilità del ricorrente.
Il secondo motivo è inammissibile perché prescinde dalla ratio decidendi, dato che l’inattendibilità del ricorrente esime dallo svolgimento di attività istruttoria.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché generico, privo di allegazioni di condizioni individuali di vulnerabilità o di profili d’integrazione sociale.
Nulla per le spese, considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022