Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4124 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4124 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA 1TE TOCU T

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sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato

ricorrente

contro
Catalini Stefano, Feliziani Antonella, Mencarelli Lidia, rappresentati e
difesi dall’avv. Paola Medori, elettivamente domiciliati presso lo studio
dell’avv. Salvatore Amatore, sito in Roma, via Premuda 6

controricorrenti

avverso
la sentenza n. 240/2016 della Corte d’Appello di Ancona depositata il
20 settembre 2016.

Data pubblicazione: 20/02/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’Il gennaio 2018 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello
proposto da Antonella Feliziani, Stefano Catalini e Lidia Mencarelli, ha

con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed ha
condannato l’amministrazione al pagamento in loro favore di
un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità e mezza della
retribuzione globale di fatto per la Feliziani e sei mensilità ciascuno
per il Catalini e la Mencarelli, oltre al diritto alla progressione
economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato in
relazione all’anzianità di servizio complessivamente calcolata
computando i rapporti a termine, con conseguenti statuizioni di
condanna a carico dell’amministrazione;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso articolato in tre
motivi, cui resistono con controricorso la Feliziani, il Catalini e la
Mencarelli;
è St8t8 depasitata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 his

cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Ritenuto che:
la sentenza impugnata ha ritenuto l’illegittimità dei contratti
sottoscritti dalle parti valorizzando i seguenti elementi: la Feliziani
aveva sottoscritto due contratti di lavoro a termine, su cattedre
scoperte, negli anni scolastici 2010-2011 e 2012-2013 ed era stata
assegnataria di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche per undici anni scolastici; il Catalini aveva sottoscritto tre
contratti annuali su cattedre scoperte (2007-2008, 2009-2010 e
2010-2011) ed era stato assegnatario di otto annualità di supplenze
fino al termine delle attività didattiche; la Mencarelli aveva

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riconosciuto l’illegittimità dei contratti a termine stipulati dagli stessi

sottoscritto tre contratti annuali su cattedre scoperte (2001-2002,
2002-2003 e 2006-2007) ed era stata assegnataria di nove annualità
di supplenze fino al termine delle attività didattiche;
con il primo motivo il Ministero censura, in relazione all’art. 360, n. 3
cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione della direttiva

sul lavoro a tempo determinato alla stessa allegato, degli artt. 485,
489 e 526 del d.lgs., dell’art. 1218 cod. civ., assumendo la piena
compatibilità della disciplina speciale sul reclutamento del personale
scolastico con la normativa europea e, comunque, l’erroneità della
sentenza impugnata nella parte in cui ha assimilato, equiparandole, le
supplenze annuali conferite su “organico di fatto” rispetto a quelle su
“organico di diritto”, ai fini del superamento del termine massimo di
36 mesi;
con il secondo motivo di ricorso il Ministero censura la violazione
dell’art. 2947 cod. civ. e dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 4,
comma 43, della legge n. 183 del 2011, dell’art. 36, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
per avere la Corte territoriale riconosciuto le differenze retributive nel
limite della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale;
quanto al primo motivo di ricorso, giova evidenziare che questa Corte
(Cass. 07/11/2016, n. 22556; Cass. 07/11/2016, n. 22557; Cass.
05/12/2016, n. 24813) ha affermato che «La disciplina del
reclutamento del personale a termine del settore scolastico,
contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs.
n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall’art. 70,
comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un
connotato di specialità. Per effetto della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e
in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far
tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati

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1999/70/CE del 28 giugno 1999 e della clausola 5 dell’accordo quadro

ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano

avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a
trentasei mesi»; inoltre, nelle medesime pronunce, è stato
condivisibilmente ritenuto che «Nelle predette ipotesi di reiterazione
di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze
su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé
configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla
Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare
il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze,
prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche
condizioni concrete della medesima»;
sul punto, nel controricorso si assume che: il Catalini ha stipulato
contratti per gli anni scolastici 2007/2008 e successivi con scadenza il
31 agosto di ogni anno presso lo stesso istituto IIS “A. Gentili” di San
Ginesio e per la stessa classe di concorso (A025), a dimostrazione
che la cattedra da quel tempo era disponibile e vacante; la Feliziani
ha prestato servizio con contratti a tempo determinato dall’anno
scolastico 2007/2008 sino all’anno scolastico 2012/2013 con
scadenza sino al 31 agosto presso lo stesso istituto “Bonifazi” di
Civitanova Marche e per la stessa classe di concorso (A036), a
dimostrazione che la cattedra da quel tempo era disponibile e
vacante; infine, la Mencarelli ha stipulato contratti a termine per gli
anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005,
2006/2007 presso lo stesso istituto “Bramante” di Macerata (già
istituto I.P.S. “Pannaggi”) e per la stessa classe di concorso (A007), a

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prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano

dimostrazione che la cattedra da quel tempo era disponibile e
vacante;
pertanto, sebbene dalla sentenza impugnata non emerga che le
supplenze conferite su “organico di diritto” abbiano superato il limite
di trentasei mesi, sono state addotti elementi ulteriori e diversi,

supplenze su “organico di fatto” in sequenza a quelle svolte per
l’intero anno scolastico, con particolare riferimento all’identità sia del
posto (stesso istituto) che della classe di concorso, meritevoli di
approfondimento, in applicazione dei principi sopra richiamati;
non sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in
camera di consiglio;
appare, in conseguenza, opportuno che la causa sia trattata in
pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della
Procura Generale;
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il gennaio 2018
Il Pre “dente
Curzio)

rispetto alla mera reiterazione, a sostegno dell’abusiva successione di

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