Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4124 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34139/2018 R.G. proposto da

ASL AL – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Alessandria,

rappresentata e difesa dall’Avv. Donatella Buzio, con domicilio

eletto in Roma, corso d’Italia, n. 83, presso lo studio dell’Avv.

Luciano De Luca;

– ricorrente –

contro

R.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Giulia Sattanino;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 2249/2017,

depositata il 19 ottobre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Alessandria propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata al pagamento, in favore di R.L., delle somme di Euro 22.404,55 e di Euro 2.135,55, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni derivati dai postumi invalidanti seguiti ad intervento chirurgico.

L’intimato deposita controricorso.

2. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Asl di Alessandria denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione delle parti, costituito dall’avvenuto pagamento, a titolo di transazione, della somma di Euro 120.000.

Evidenzia che la circostanza era stata documentata in giudizio con la produzione delle quietanze e la relativa verbalizzazione all’udienza del 1/4/2009; ad essa aveva fatto riferimento la sentenza di primo grado sia in motivazione che nel dispositivo; vi aveva fatto riferimento anche controparte nel proprio atto d’appello e nelle conclusioni, queste ultime anche trascritte nella stessa sentenza impugnata, a pag. 4, rigo 15.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare su specifico punto delle conclusioni rassegnate dall’appellante, nelle quali la richiesta risarcitoria era avanzata con l’esplicita richiesta di detrazione dell’acconto già percepito.

3. E’ fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.

L’avvenuto pagamento di un acconto costituisce fatto storico la cui acquisizione al processo risulta evidenziata nella stessa sentenza impugnata là dove essa trascrive le conclusioni dello stesso appellante, odierno controricorrente, nelle quali si chiede che dalle maggiori somme pretese a titolo di risarcimento, venga “detratto l’acconto già percepito”.

Di tale circostanza peraltro dà atto il R. nel proprio controricorso.

La sentenza però omette qualsiasi esame al riguardo ed incorre pertanto nel denunciato vizio, non potendosi dubitare della potenziale decisività della circostanza ai fini del giudizio.

4. In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA