Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4124 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4124
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n.RG 9332 dell’anno 2010 proposto da:
G.R. elettivamente domiciliata in ROMA via Oderisi da
Gubbio 16 presso l’avv. Rubino Giuseppe che la rappresenta e difende
per delega estesa in calce al ricorso introduttivo;
– ricorrente –
contro
Prefetto UTG di Roma – Questore di Roma;
– intimati –
avverso il provvedimento in data 1.2.2010 del Giudice di Pace di
Roma;
udito il relatore cons. Dott. Luigi Macioce nella c.d.c. del
27/1/2011 presente il Sost. Proc. Gen. Dr. Carmelo SGROI.
Fatto
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato le considerazioni appresso trascritte opinando nel senso:
“CHE la cittadina (OMISSIS) G.R. – espulsa con decreto 29.1.2010 del Prefetto di Roma adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B – con provvedimento del Questore in pari data è stata trattenuta presso il CIE di Roma – ponte Galeria al fine di procedere ad accertamenti sulla sua identità ed in attesa di disponibilità di vettore per il trasporto aereo;
CHE il GdP di Roma, chiamato alla convalida ai sensi del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 14 modificato con il D.L. n. 241 del 2004 convertito in L. n. 271 del 2004, alla udienza dell’1.2.2010, sentita la straniera ed il di lei difensore di fiducia, con ordinanza a verbale ha convalidato la misura di trattenimento;
CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 5.3.2010 al quale non hanno resistito gli intimati Prefetto e Questore;
CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 1.2.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;
CHE il primo motivo del ricorso, devesi ritenere inammissibile posto che la censura attinge esclusivamente il regime dell’atto espulsivo presupposto del trattenimento da convalidare, e segnatamente la pretesa violazione dell’obbligo di traduzione di cui all’art. 13, comma 7, T.U., nel mentre in sede di convalida il controllo sull’atto di espulsione devesi limitare -incidentalmente – alla verifica della sua esistenza ed efficacia (Cass. n. 5715 del 2008); il secondo motivo del ricorso appare totalmente incomprensibile tanto nella rubrica (dove si postula una violazione di norme da esaminare in sede di applicazione della legge penale) quanto nel corpo della doglianza, che lamenta la mancata “conoscenza” dell’atto di trattenimento oggetto di convalida, senza precisare se si ipotizzi una omessa consegna della copia o una invalidità del suo testo”.
Diritto
OSSERVA
Il Collegio che le trascritte considerazioni, sulle quali nessun rilievo critico è pervenuto dalla difesa della G., sono totalmente condivisibili, con la conseguenza per la quale il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, in difetto di difese da parte degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011