Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4124 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 437-2011 proposto da:

G.P. C.F. (OMISSIS), ved. S., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ANGELOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA

PECCERELLA, EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3850/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2010 R.G.N. 1771/2006; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2016 dal Consigliere

Dott. MAMMONE GIOVANNI;

udito l’Avvocato GIOVANNI ANGELOZZI;

udito l’Avvocato EMILIA FAVATA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per inammissibiità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato il 10.10.03 G.P., vedova di S.S., assumendo che il coniuge era deceduto a causa di malattia professionale, diagnosticata come bronchite cronica ostruttiva, chiedeva al Tribunale di Velletri la rendita per i superstiti. Costituitosi l’INAIL ed espletata consulenza tecnica, il giudice rigettava la domanda.

2. Proposto appello dall’assicurata, la Corte d’appello di Roma rinnovava la consulenza tecnica di ufficio e, a seguito di rilievi formulati dal consulente di parte, chiamava a chiarimenti il consulente. All’esito, con sentenza del 13.10.10 rigettava l’impugnazione, ritenendo inesistente il nesso eziologico in quanto il decesso del S., soggetto affetto da neoplasia, non aveva trovato causa nell’insufficienza respiratoria, la quale era sempre rimasta nei limiti senza mai assurgere a “grave deficit respiratorio”.

3. Propone ricorso per cassazione la G., cui risponde l’INAIL con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85 e dell’art. 2700 c.c., rilevando che la tecnopatia è stata una concausa del decesso, rilevando come l’insufficienza respiratoria da cui era affetto il de cuius fosse di gravità tale da costituire concausa del decesso. Tale era la risultanza del certificato necroscopico, da cui poteva desumersi un percorso degenerativo dello stato di salute del S. (patologia oncologica, insufficienza respiratoria, arresto cardiocircolatorio) in cui le due più gravi patologie (neoplasia ed insufficienza respiratoria) avevano cagionato lo sfiancamento del muscolo cardiaco, indotto a un maggior lavorio per ossigenare il sangue.

5. Il ricorso non è fondato.

In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata, v. tra le tante Cass. 29.4.09 n. 9988 e 3.4.08 n. 8654).

Il giudice di merito ha condiviso l’accertamento peritale, ripercorrendone sul piano medico – legale tutti i passaggi. Con il ricorso non vengono dedotti vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma, con riferimento ad affezioni esplicitamente valutate sul piano medico – legale dal giudice di merito, sono effettuate acritiche osservazioni basate su valutazioni di merito già prese in esame dai consulenti tecnici officiati nel corso di giudizio di merito.

6. – In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di controversia a contenuto previdenziale con ricorso presentato prima dell’ottobre 2003.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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