Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4124 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24644/2020 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato presso l’avv. Roberta

Paesante, dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Sezione Padova;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

01/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto dell’1.9.2020, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da C.P., cittadino della Nigeria, diretto al riconoscimento della internazionale, sussidiaria e umanitaria, avverso il provvedimento della Commissione tecnica, osservando che: i fatti riferiti dall’istante, circa discriminazioni subite dai musulmani, in quanto di fede cristiana, e di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per il timore di ritorsioni dei parenti di un ragazzo il quale era morto in quanto dallo stesso ricorrente colpito in un incontro di box (soggiungendo di essere stato poi sequestrato a scopo di estorsione in Libia) non integravano una fattispecie legittimante lo status di rifugiato non essendo essi riconducibili ad aspetti persecutori e che, comunque, essi non erano apparsi credibili in ordine alla vicenda dell’aggressione subita dai parenti del ragazzo rimasto ucciso; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per quanto suesposto, e sulla base di vari report del 2016 e 2017, di cui alla lett. c); non era riconoscibile la protezione umanitaria sia per la non credibilità del ricorrente, sia perché non era stata fornita prova di una sua integrazione sociale in Italia, avendo l’istante prodotto solo un contratto di tirocinio di breve durata senza buste-paga.

C.P. ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, per aver il Tribunale escluso i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), a fronte dell’attendibilità del ricorrente e della critica situazione socio-politica della Nigeria.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver il Tribunale escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria con motivazione illogica e contraddittoria.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, per non aver il Tribunale tenuto conto, ai fini della protezione internazionale ed umanitaria, delle violenze perpetrate a danno dei parenti del ricorrente e delle persecuzioni addotte.

il primo motivo è inammissibile in quanto generico, tendendo al riesame dei fatti inerenti alla valutazione d’inattendibilità del ricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile perché declinato attraverso vizio di motivazione inapplicabile ratione temporis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo motivo è del pari inammissibile perché generico e non coglie la ratio decidendi, priva di allegazione di specifiche relative alla condizione individuale del ricorrente.

Nulla per le spese, considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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