Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4123 del 21/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4123 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Accertamento
adesione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
LAVINEA CARMELA residente a Sarno, nonché

EQUITALIA

SUD SPA con sede a Roma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli Avvocati Ezio Maria Caprio e Andrea Di Renzo per
delega a margine del relativo atto di costituzione,
INTIMATE
AVVERSO
la sentenza n.294/02/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n.

Data pubblicazione: 21/02/2014

02, in data 24.06.2010, depositata il 07 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27542/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.294/02/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli
Sezione n.02, il 24.06.2010 e DEPOSITATA il 07.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del
contribuente ed annullato la cartella di pagamento,
relativa ad IRPEF degli anni 1999 e 2000, opinando che
al mancato riscontro dell’istanza di accertamento con
adesione presentata dalla contribuente, conseguiva
l’inefficacia degli accertamenti e l’illegittimità
dell’iscrizione.
L’Agenzia,

censura

l’impugnata

decisione,

per

violazione e falsa applicazione dell’art.6 del D.Lgs.
n.218/1997.
2) L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede, mentre Equitalia Sud spa si è limitata a
depositare “atto di costituzione”,
2

onde ricevere

Sentito, per la contribuente, l’Avv. E. M. Caprio;

l’avviso di fissazione udienza.
3) – La questione posta dal ricorso va esaminata in
base al principio, secondo cui “In tema di accertamento
con

adesione,

la presentazione

di

istanza

di

dell’art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non
comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma
solo la sospensione del termine di impugnazione per un
periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia
stata

perfezionata

definizione

la

consensuale,

l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza
di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione
del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un
obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad
una

valutazione

discrezionale

del

carattere

di

decisività degli elementi posti a base
dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la
contestazione giudiziaria” (Cass. N.28051/2009)
4) La decisione impugnata non appare in linea con il
trascritto principio e quindi giustifica le formulate
doglianze, per cui si propone, ai sensi degli artt. 375
e 380 bis cpc, la trattazione in camera di consiglio e
la

definizione

del

ricorso,

con

accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
3

il

relativo

definizione da parte del contribuente, ai sensi

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni

Collegio condivide, il ricorso va accolto e quindi
cassata la decisione di appello;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Campania, procederà al
riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
Il Presidente

svolte in relazione e dei richiamati principi, che il

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