Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4123 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n.RG 9247 dell’anno 2010 proposto da:

P.U. elettivamente domiciliato in ROMA via Libia 174 presso

l’avv. Faraon Luciano che lo rappresenta e difende per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Venezia – Ministro dell’Interno, rapp.ti e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via dei

Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento in data 28.01.2010 del Giudice di Pace di

Venezia;

udito il relatore Cons. Dott. Luigi Macioce nella c.d.c. del

27/1/2011, presente il Sost. Proc. Gen. Dr. Carmelo SGROI.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato le considerazioni appresso trascritte opinando nel senso:

CHE il cittadino del (OMISSIS) P.U. – espulso con decreto 2.9.2009 del Prefetto di Venezia adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B dopo che il Questore di Venezia in data 7.10.2008 aveva rigettato l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro – impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Venezia, deducendo la invalidità del decreto espulsivo perchè, pur munito di nulla osta al p.d.s. per ragioni di lavoro, egli non era riuscito senza sua colpa ad ottenerne la conversione in altro con diverso datore di lavoro disponibile alla assunzione;

CHE il GdP di Venezia con decreto 28.01.2010 ha rigettato le doglianze rilevando che l’espulsione era legittima posto che lo straniero si trovava in Italia in condizione di evidente irregolarità;

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 30.3.2010 al quale ha resistito l’intimato Prefetto con controricorso del 4.5.2010;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 28.01.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE il primo motivo del ricorso, devesi ritenere privo di alcun fondamento, posto che si addebita al GdP di non aver valutato come ragioni escludenti la espulsione una serie articolata di circostanze attinenti A) il suo buon diritto all’ingresso in Italia con visto consolare e nulla osta ottenuti all’esito di una domanda di un effettivo datore di lavoro, B) la imprevista sopravvenienza di una indisponibilità alla assunzione da parte del fittizio richiedente, C) la sua attiva iniziativa di reperimento di altro datore di lavoro:

orbene appare di totale evidenza come le valutazioni che si rimproverano essere state omesse da parte del GdP non avrebbero avuto alcuno spazio nella decisione della opposizione ad espulsione, essendo fermo l’indirizzo di questa Corte per il quale le contestazioni al presupposto della espulsione, consistente nella avvenuta reiezione della domanda di permesso di soggiorno, hanno sede solo innanzi al giudice della impugnazione di detto diniego e non hanno nessun riflesso, neanche in termini processuali, sul giudizio di opposizione (S.U. 22217/2006);

il secondo motivo del ricorso propone la stessa censura danzi esaminata integrandola in termini di inesigibilità dallo straniero della conoscenza del riparto tra le giurisdizioni in Italia (per il quale la contestazione sul diniego di permesso sarebbe dovuta spettare al GA.): la inconsistenza di tale pretesa esimente dalla cogenza delle norme non appare meritevole di alcuna diffusa illustrazione;

il terzo motivo propone una non chiara censura sulla violazione dell’art. 13, comma 7, T.U. che neanche viene ascritta al decreto espulsivo ma solo agli atti del Questore afferenti la procedura di diniego del p.d.s.; alla inconsistenza di siffatta censura, anch’essa appartenente alla cognizione del giudice del diniego del permesso, si sovrappone in modo assorbente il rilievo per il quale nè il ricorso afferma che essa fu posta innanzi al GdP nè risulta che il GdP di tal questione ebbe ad occuparsi, sì che la censura appare radicalmente nuova;

CHE, ove si condivida il teste formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza”.

Diritto

OSSERVA

Il Collegio che nessun rilievo alle trascritte proposte e considerazioni è pervenuto dalla difesa del ricorrente P.. Il Collegio, che dette considerazioni pienamente condivide, conseguentemente non può che rigettare il ricorso gravando il P., soccombente, delle spese sostenute dalla controricorrente Amministrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della controricorrente Amministrazione, che determina in Euro 1.000 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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