Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4123 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21008/2020 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in Roma, in via Ugo

Ojetti 114, presso lo studio dell’avvocato Caputo Francesco Antonio,

che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Maradei

Vincenzo, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

16/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto del 16.7.2020, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da O.A., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione tecnica, diretto al riconoscimento della internazionale, sussidiaria e umanitaria, osservando che: i fatti riferiti dall’istante, circa una persecuzione subita da tutta la sua comunità (innanzi alla Commissione era stato fatto riferimento solo al padre), prevalentemente musulmana, con un ordine di ucciderlo in quanto cristiano pentecostale non apparivano credibili riguardo al riferimento a tutta la comunità, mentre da quanto affermato in sede amministrativa emergeva la sola vicenda di un contrasto con il padre per la sua conversione al cristianesimo che, pur prescindendo dalla sua intrinseca attendibilità (circa la provenienza del ricorrente da famiglia musulmana), non integrava una fattispecie legittimante lo status di rifugiato; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), e di cui alla lett. c); per quanto suesposto, e sulla base del report Easo del giugno 2017, non era riconoscibile la protezione umanitaria per la non credibilità del ricorrente.

O.A. ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia erronea valutazione delle prove allegate dalle parti ed omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla situazione della Nigeria.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, circa i presupposti dello status di rifugiato.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), art. 10 Cost., comma 3, art. 3 Cedu, per aver il Tribunale escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), art. 10 Cost., comma 3, art. 3 Cedu, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria in relazione alla situazione socio-politica della Nigeria.

Il primo motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti sottesi alla valutazione delle prove da parte del Tribunale.

Il secondo motivo è inammissibile per genericità e tendendo parimenti al riesame dei fatti, peraltro non essendo formulata una chiara censura della ratio decidendi (non riconducibilità dei fatti narrati alle fattispecie legittimanti lo status di rifugiato e inattendibilità del ricorrente).

Il terzo motivo è inammissibile perché generico e non coglie la ratio decidendi, priva di allegazione di specifiche, individuali condizioni di vulnerabilità.

Nulla per le spese, considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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