Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4122 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29479/2008 proposto da:

T.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso l’avvocato VANIA

SERENA OLIVERIO, rappresentato e difeso dagli avvocati SPARACO

Carmelina, MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

12/11/2007, n. 52064/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 12 novembre 2007, cron. 8316, la Corte d’appello di Roma, pronunciandosi sulla domanda proposta dal Signor T.F. per l’equa riparazione del danno da irragionevole ritardo di un processo penale, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’istante, di Euro 3.500,00 per il danno non patrimoniale derivante dal ritardo imputabile all’amministrazione giudiziaria, oltre agli accessori.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il Signor T.F. con ricorso n. 29479/08 notificato in data 15 dicembre 2008, con due mezzi d’impugnazione.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso notificato il 23 gennaio 2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si propongono due mezzi d’impugnazione, ciascuno dei quali posto sotto la rubrica, al tempo stesso, di violazione di norme e di vizi della motivazione. Nessuno dei due mezzi, peraltro, è seguito dalla formulazione del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., comma 1, per il caso di denuncia di violazione di norme, nè dalla chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come richiesto dall’art. 366 bis cpv. c.p.c., per il caso di denuncia di vizi di motivazione. Le prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., non osservate dal ricorrente, sono poste a pena d’inammissibilità. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità sono a carico del ricorrente, soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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