Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4122 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4122 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5022-2015 proposto da:
AMICI MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato
MARIANNA PREGONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
GNISCI GIULIO, FAMIANI LAURA;

– intimati avverso la sentenza n. 6078/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, emessa il 23/09/2014; 41)

/’

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata 20/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

Data pubblicazione: 20/02/2018

RILEVATO

che, con sentenza del 6 ottobre 2014, la Corte d’Appello di Roma
confermava la decisione del Tribunale di Roma di rigetto
dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Maria Gabriella Amici,
quale erede, in quanto coniuge, di Raffaele Micenin Esposito,

Laura Famiani, a seguito delle sentenze di condanna emesse, a favore di
ciascuno dei predetti Gnisci e Famiani ed in contumacia della Amici, dal
Tribunale di Tivoli per il pagamento di spettanze retributive ed il
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti loro dal
dante causa della Amici, quale loro datore di lavoro;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questo ritenuto
infondate le eccezioni di inammissibilità dell’opposizione e di nullità del
giudizio di primo grado, stante il principio di ultrattività del rito e
comunque l’inconfigurabilità della nullità dello svolgimento del giudi7io
secondo il rito ordinario in assenza di pregiudizi al diritto di difesa delle
parti ed inidonee ad inficiare l’efficacia esecutiva delle sentenze
costituenti il titolo azionato le ragioni di opposizione date da fatti, quali
la rinuncia all’eredità da parte della Amici, intervenuti prima della
formazione del titolo stesso;

che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Amici, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, cui non ha fatto riscontro alcuna
attività difensiva da parte degli intimati;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che nelle more la ricorrente depositava memoria in cui dava conto
dell’esito negativo della notifica del proprio ricorso nei confronti di

Ric. 2015 n. 05022 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

all’esecuzione intentata a suo carico, nella qualità, da Giulio Gnisci e

Laura Famiani chiedendo, a fronte della nullità della notifica, termine
per la sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.,;
che la richiesta veniva delibata nel corso dell’odierna adunanza camerale
dal Collegio che, sulla base della propria giurisprudenza (cfr. Cass,
SS.UU. 31.7.2017, n. 18992) aderiva alla medesima

La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso per
cassazione a Laura Famiani entro 30 gg. Dalla comunicazione della
presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

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