Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4122 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 18/02/2020), n.4122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30617/2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to

Ameriga Maria Petrucci, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Foggia, Questura

Foggia;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di FOGGIA depositato il

31/1/2018;

udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata

del 13/12/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.R., cittadino marocchino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Foggia, attinto dalla medesimo ai senso del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Foggia e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18, posto che, contrariamente a quanto asserito dai decidente, la copia del provvedimento espulsivo consegnata al ricorrente era priva dell’attestazione di conformità all’originaie; 2) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, avendo il decidente omesso di pronunciarsi riguardo al rilievo che il provvedimento in questione non era stato sottoscritto dal Prefetto; 3) della violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, avendo il decidente rigettata la censura in punto di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento della L. n. 241 del 1990, ex art. 7, con motivazione apparente e ferma per contro l’applicabilità di detta disposizione nella specie; 4) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, lett. c), avendo il decidente omesso di pronunciarsi riguardo al rilievo che il ricorrente era coniugato con una cittadina italiana; 5) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, avendo il decidente respinto il rilievo in punto di difetto di motivazione del provvedimento espulsivo con motivazione viziata per relationem ed apparente; 6) violazione della direttiva 2008/115CE, non essendo il provvedimento espulsivo frutto di una ponderata valutazione del singolo caso; 7) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, avendo il decidente omesso di pronunciarsi riguardo al rilievo in punto alla durata del divieto di espulsione; 8) della nullità dell’ordine del Questore di Foggia, avendo il decidente omesso di pronunciarsi riguardo al rilievo in punto di nullità dell’ordine in parola perchè privo di attestazione di conformità all’originale.

Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Poichè il proposto ricorso risulta notificato alla Prefettura di Foggia presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che non consta abbia assunto la difesa della detta amministrazione nella pregressa fase di merito per mezzo dell’Avvocatura distrettuale competente, deve essere dichiarata la nullità della predetta notifica e ne va ordinata perciò la rinnovazione in assegnando termine, posto che “in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dalla L. della n. 689 del 1981, art. 23, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti del Prefetto ma notificato all’Avvocatura dello Stato, benchè questa nella precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso l’ufficio dell’autorità amministrativa intimata, dovendosi d’altra parte escludere, stante l’autonomia funzionale specificamente attribuita al Prefetto nei giudizi regolati dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 13-bis, che la eventuale costituzione del Ministero dell’interno, in persona del Ministro, possa comportare la sanatoria della nullità rilevata” (Cass., Sez. I, 29/12/2005, n. 28852).

3. La trattazione della causa va perciò rinviata a nuovo ruolo con assegnazione al ricorrente di termine per provvedere all’incombente.

P.Q.M.

Dichiara la nullità della notificazione, ne ordina la rinnovazione entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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