Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4122 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. RG 6780 dell’anno 2010 proposto da:
O.N. elettivamente domiciliata in ROMA via P. Leonardi
Cattolica 3 presso l’avv. Ferrara Alessandro con l’avv. Ferrara
Silvio che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno – Questore di Roma, rappt.ti e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via dei
Portoghesi 12;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento in data 7.01.2010 del Giudice di Pace di
Roma;
udito il relatore Cons. Dott. Luigi Macioce nella c.d.c. del
27/1/2011 presente il Sost. Proc. Gen. Dott. Carmelo SGROI.
Fatto
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato le considerazioni appresso trascritte opinando nel senso che:
Con decreto 7.1.2010 adottato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 il Giudice di Pace di Roma ebbe a convalidare per trenta giorni la proroga del trattenimento della cittadina (OMISSIS) O.N. presso il Centro di Roma Ponte Galeria sull’assunto che non era stata ancora completata da parte della Amministrazione la necessaria identificazione della straniera. Per la cassazione di tale decreto di proroga la straniera ha proposto ricorso, notificandolo al Questore di Roma ed al Ministro dell’Interno in data 8,3.2010 ed ivi articolando tre motivi di censura, ai quali si è opposta l’Amministrazione con controricorso del 17.4.2010. Con il primo motivo si denunzia la violazione di legge commessa con la adozione di un decreto di proroga D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 21, comma 2, de plano, in difetto di convocazione camerale dell’interessato assistito dal suo difensore e quindi in carenza della attivazione del contraddittorio.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 5 della CEDU perpetrata con la proroga di una misura sostanzialmente detentiva in difetto di alcuna partecipazione dell’interessato e del suo difensore alla verifica della sussistenza delle condizioni per adottarla.
Con il terzo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 per violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost. essendo manifestamente fondato,ed in causa rilevante, il sospetto di illegittimità delle norme che consentano una proroga inaudita altera parte di una misura restrittiva della libertà personale.
La Corte, pronunziando su questione di diritto identica a quella in disamina, con la sentenza n. 4544 del 2010 (seguita da successivi conformi pronunziati) ha accolto il ricorso della straniera formulando il principio che è stato massimato dall’Ufficio come appresso:
Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli arti. 3 e 24 Cost..
Non sembra al relatore opinabile la manifesta fondatezza del ricorso alla stregua del precedente in termini appena invocato Ove sì condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza”.
Diritto
OSSERVA
Il Collegio che le considerazioni e la proposta sopra trascritte meritano piena condivisione alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte. Nessun rilievo critico è peraltro giunto dalla difesa dell’Amministrazione dello Stato. La memoria della ricorrente insiste nella proprie esatte considerazioni ma non mostra cognizione dell’orientamento già consolidatosi. Pertanto devesi cassare il decreto emesso de plano nella specie dal Giudice di Pace di Roma il 7.1.2010, pervenendo alla cassazione senza rinvio del provvedimento ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta). La novità della questione impone di compensare le spese del giudizio tra la ricorrente e le soccombenti Amministrazioni.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza di proroga impugnata senza rinvio e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011