Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4121 del 21/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4121 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Quaestio facti.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
VETRUGNO ANTONIO residente a Novoli,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.247/24/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce n. 24, in
data 08.02.2010, depositata il 27 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
Data pubblicazione: 21/02/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.26855/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
Staccata di Lecce n.24, 1’08.02.2010 e DEPOSITATA il
27.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e confermato quella di
primo grado, che aveva annullato l’accertamento,
relativo al maggior reddito, ai fini IRPEF ed ILOR per
l’anno 1990, ritenendo insussistenti i presupposti
impositivi.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione, sia
per violazione e falsa applicazione dell’art.38 c.4 °
del DPR n.600/1973 e dei DD.MM . 10.09.1992 e 19.01.1992
e, sotto altro profili di questi ultimi DD.MM .
2) L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3) – La questione posta dal ricorso va esaminata in
base a principio, espressione dell’ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui “In
tema
di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di
di
un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato,
legge consiste
nella
deduzione
2
n.247/24/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Bari Sezione
della fattispecie astratta recata da una norma
e
legge
implica
quindi
problema interpretativo
necessariamente
della
di
un
stessa; viceversa,
l’allegazione di un’erronea ricognizione della
e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di
legge e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in
sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione.
Il
discrimine tra l’una e l’altra
ipotesi – violazione
a
causa
legge in senso proprio
di
dell’erronea ricognizione
dell’astratta
fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione
della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato
dal fatto che solo quest’ultima censura, e non
anche
la
valutazione
prima,
delle
e’
mediata
risultanze
dalla
contestata
di causa”(Cass.SS.UU.
n. 10313/2006, n. 15499/2004).
Sembra che il motivo di censura, inerisca alla tipica
valutazione di merito, risolvendosi in una diversa
valutazione dei medesimi elementi utilizzati dai
Giudici di primo e secondo grado e, d’altronde, la
sentenza impugnata non solo non contiene alcuna
affermazione di principio in contrasto con la norma
3
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa
denunciata ma, anzi, riconosce espressamente che
“spetta al contribuente che contesta l’applicazione di
tali coefficienti l’onere di dimostrare che il proprio
reddito effettivo sia diverso ed inferiore da quello
fornendo elementi contrari idonei a dimostrare tanto”;
circostanza quest’ultima che, nel caso, alla stregua
degli atti ritiene, evidentemente, essersi realizzata.
4) – La decisione impugnata non giustifica, dunque, le
formulate doglianze, per cui si propone, ai sensi degli
artt. 375 e 380 bis cpc, la trattazione in camera di
consiglio e la definizione del ricorso, con il relativo
rigetto, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che non sussistono i presupposti per una
pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
4
scaturante dalle presunzioni adottate dall’Ufficio,
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
Il Presidente