Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4121 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4121 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3905-2015 proposto da:
BUTTAU VALENTINA, MEREU FRANCESCA ANNA,
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato CLAUDIO SOLINÀS;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/02/2018

avverso la sentenza n. 282/2014 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 30/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
Rilevato che:

contratti a tempo indeterminato intercorsi quale insegnante supplente
tra Francesca Anna Mereu il Ministero dell’istruzione , università e
ricerca, protrattisi oltre il triennio, e condannava il MIUR al
risarcimento del danno, liquidato ex art. 32 comma 5 della legge n. 183
del 2010 in n. 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Riteneva inoltre che tanto la Mereu che le sue litisconsorti avessero
diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio in termini giuridici
ed economici e condannava il MIUR al pagamento degli scatti di
anzianità, nei limiti della prescrizione quinquennale;
2. la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della decisione del
primo giudice, rigettava tutte le domande proposte. Argomentava che
quanto a Francesca Anna Mereu , che era stata immessa in ruolo in
data 1.9.2007 dopo avere prestato servizio con contratti di supplenza
annuale su organico di diritto negli anni 2004/2005-2005/20062006/2007, non sussisteva l’ abusiva reiterazione dei contratti a
termine ritenuta dal Tribunale, essendo avvenuta l’ immissione in ruolo
prima del superamento del triennio. Riteneva inoltre che ella non
potesse lamentare alcun danno, in quanto l’immissione in ruolo era
avvenuta ai sensi del d.lgs. 16/04/1994, n. 297 con il riconoscimento
dei servizi preruolo ai fini retributivi e previdenziali e con la
ricostruzione della carriera;
3. quanto alle altre appellate, riteneva che il riconoscimento dell’
anzianità di servizio non possa formare oggetto di autonoma domanda
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1. il Tribunale di Lanusei riteneva abusiva la reiterazione dei

prima dell’immissione in ruolo, ma funga da presupposto per il
riconoscimento di eventuali scatti retributivi durante il servizio non di
ruolo. Aggiungeva che l’art. 53 della legge n. 312 del 1998, che ha
previsto per il personale della scuola di ruolo assunto a tempo
indeterminato il diritto a scatti retributivi periodici per ogni biennio di

iniziale, è applicabile solo ai docenti di religione, non comparabili con il
restante personale scolastico, come riconosciuto dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 146 del 2013;
2. per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso
Valentina Buttau e Francesca Anna Mereu, affidato a cinque motivi;
3. il Ministero ha resistito con controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Considerato che:
1. come primo motivo, le ricorrenti deducono violazione e/o falsa
applicazione delle clausole n. 1) lettera a), 2, 3.2 e 4 dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell’allegato alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio, degli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dell’art. 485 del d.l. n. 297 del 1994; lamentano che la
Corte di merito non abbia considerato che all’esito dell’immissione in
ruolo in base al d.lgs. 297 del 1994 gli arretrati che vengono
riconosciuti non corrispondono all’intera anzianità lavorativa, ma solo
al lasso di tempo che intercorre tra l’immissione in ruolo e
l’emanazione del decreto di ricostruzione della carriera, sicché il
docente si trova a perdere gli incrementi retributivi che gli sarebbero
riconosciuti se il suo servizio fosse valutato in termini paritari rispetto
ai docenti di ruolo; lamentano altresì che la Corte territoriale, nel
ritenere che il riconoscimento dell’anzianità di servizio non possa
formare oggetto di autonoma domanda prima dell’immissione in ruolo
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anzianità, calcolato in ragione del 2,5% della base dello stipendio

ma funga da presupposto per il riconoscimento di eventuali scatti
retributivi durante il servizio non di ruolo, abbia violato il principio di
non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro
richiamato, nonché gli artt. 3 e 36 della Costituzione;
2. con il secondo motivo, deducono la violazione dell’art. 11

del d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato CES UNICE e CEEP concluso il 18.3.1999
allegato alla Direttiva 99/70/CE e sostengono che solo l’art. 9 del d.l.
78 del 2010, entrato in vigore il 31.5.2010, ha introdotto il
congelamento dei salari per il pubblico impiego, sicché la Corte
territoriale avrebbe errato nell’affermare che le appellate non potevano
richiedere le progressioni stipendiali durante il periodo di precariato in
quanto “gli scatti da anni non spettano più al personale di ruolo”;
3. con il terzo motivo, deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c, in
cui sarebbe incorsa la Corte di merito per non essersi pronunciata con
riferimento alla domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo
anche in termini giuridici a decorrere dal primo contratto a termine
stipulato, domanda che era stata formulata sin dal ricorso introduttivo
ed era stata accolta dal Tribunale. Argomentano che il riconoscimento
degli anni di precariato condiziona la vita del docente anche dopo
l’immissione in ruolo, influendo sul trattamento di quiescenza e sulla
sua maturazione;
4. con il quarto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione
degli artt. 3 e 36 della Costituzione e lamentano che la Corte
territoriale abbia proceduto all’equiparazione tra gli insegnanti precari e
quelli di religione – escludendo l’assimilabilità delle relative situazioni e
l’applicazione esclusivamente ai secondi degli scatti di anzianità previsti
dall’art. 53 della legge n. 312 del 1980 – ma non si sia pronunciata sulla
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comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 9 comma 1

questione della disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di
ruolo;
5. con il quinto motivo, relativo alla sola Mereu Francesca Anna, il
ricorso censura la sentenza della Corte di merito laddove ha ritenuto
che sussista l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine soltanto se

ricorrente denuncia violazione dell’art. 399 del d.l. n. 297 del 1994,
delle clausole 3, 4 punto 1 e 5 commi 1 lettere a) b) c) e comma 2
lettere a) b), 3 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che
figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, dell’art. 4
comma 1 della legge n. 124 del 1999;
Ritenuto che:
1. sono state già oggetto di esame da parte di questa Corte di
legittimità le questioni proposte con il ricorso introduttivo che
attengono ai presupposti dell’abusiva reiterazione dei contratti a
termine nel settore della scuola (v. le sentenze pronunciate all’udienza
del 18.10.2016, dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi, tra
cui da ultimo Cass. ord., n. 07/04/2017 n. 9042) e al diritto al
riconoscimento alla progressione economica collegata all’anzianità di
servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine (v.
le sentenze nn. 22558 e 23868/2016 e successive conformi);
2. non si rinvengono invece precedenti arresti in ordine alla
domanda avente ad oggetto la ricostruzione integrale della carriera in
termini giuridici sin dalla prima assunzione a termine, ulteriore rispetto
a quanto riconosciuto ai sensi dell’art. 485 del d.lgs. 16/04/1994, n.
297, proposta dal dipendente reiteratamente assunto a tempo
determinato e poi immesso in ruolo che assuma la violazione del
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo
quadro;
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il rinnovo delle supplenze annuali superi il limite del 36 mesi. La

3. tale domanda la ricorrente Mereu, già immessa in ruolo, riferisce
di avere proposto sin dal primo grado di giudizio (v. pgg 5 e 6 del
ricorso introduttivo) e di avere riproposto in appello (v. pg. 15 del
ricorso), ed ancora in questo giudizio di legittimità viene contestata la
soluzione adottata in proposito dalla Corte di merito, che avrebbe solo

4. appare pertanto necessaria la rimessione della causa alla pubblica
udienza della Sezione semplice ex art. 380 bis u.c. c.p.c.,

P.Q.M.
rimette la causa alla IV Sezione per la trattazione in pubblica
udienza.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 20.12.2017 e
del 11.1.2018.

in parte affrontato la questione;

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