Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4121 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 17/02/2021), n.4121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27729/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

il fallimento “(OMISSIS) S.r.l.”, in liquidazione, con sede in

Catania, in persona del curatore pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia il 18 febbraio 2019 n. 970/13/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 gennaio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 18 febbraio 2019 n. 970/13/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per IRAP, IRES ed IVA relative all’anno 2006, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del fallimento “(OMISSIS) S.r.l.”, in liquidazione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 21 marzo 2016 n. 4072/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’amministrazione finanziaria si era limitata ad insistere nella pretesa creditoria, omettendo di censurare la motivazione della sentenza appellata. Il fallimento “(OMISSIS) S.r.l.”, in liquidazione, è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 49 e art. 53, comma 1, nonchè dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente valutato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.

1.1 La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che l’amministrazione finanziaria avrebbe omesso di individuare i capi censurati della sentenza impugnata e di formulare le ragioni di dissenso rispetto al percorso logico-giuridico del giudice di prime cure.

1.2. Invero, con riferimento alla specificità dei motivi di appello, premesso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, si pone come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., che, nella sua attuale formulazione, si divarica sostanzialmente dalla citata norma in tema di contenzioso tributario, questa Corte ha chiarito che riguardo al contenzioso tributario, ove l’amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., Sez. 5″, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., sez. 6, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. 6, 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., Sez. 6A-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2018, n. 32954).

1.3 Secondo la motivazione della sentenza impugnata, “l’Agenzia delle Entrate in sede di appello si è limitata ad insistere nella propria pretesa creditoria, omettendo di censurare i capi della motivazione della sentenza eventualmente non condivise”.

1.4 Tuttavia, alla luce delle precedenti considerazioni, tale constatazione non basta a giustificare l’absolutio ab instantia. Difatti, rileggendo il testo integrale dell’appello (come riportato nel ricorso per cassazione), si desume che l’amministrazione finanziaria aveva argomentato in modo analitico e dettagliato sulla rideterminazione in minus del credito d’imposta opposto in compensazione dalla contribuente nel periodo compreso tra l’anno 2003 e l’anno 2006 e sull’eccedenza suscettibile di recupero coattivo.

Il che è sufficiente, secondo questa Corte, a soddisfare il requisito della “specificità” del mezzo di gravame, essendo chiaramente definito l’ambito della cognizione devoluta al processo di secondo grado ed essendo superflua la formulazione di specifiche censure sulla motivazione della sentenza appellata.

2. Ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno dei principi enunciati, declinando di esaminare il merito del gravame, nonostante la inequivoca riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni addotte in prime cure dall’amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa recuperatoria nei confronti della contribuente.

3. Stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame dell’appello e per la regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

 

 

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