Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4121 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10710-2011 proposto da:

I.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9973/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2010 R.G.N. 5372/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 15/12/2010 la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda proposta da I.E. di accertamento dell’esistenza d’un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A. previa declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti il 13.7.06 e protrattosi fino al 31.10.06. Per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice affidandosi ad unico motivo.

Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

1.1 Con unico articolato motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, della direttiva 99/70/CE e della clausola n. 8 par. 3 dell’accordo quadro 18.3.99 per violazione del principio di non regresso; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 Regolamento CE n. 1/03 perchè la norma della L. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis integra abuso di posizione dominante ex art. 82 del Trattato Ce in violazione degli artt. 85 e 86 dello stesso Trattato tale da imporre al giudice nazionale la sua disapplicazione; violazione e falsa applicazione della Legge comunitaria n. 422 del 2000 nonchè dell’art. 117 Cost., comma 1 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si deduce l’erroneità dell’impugnata sentenza per aver ritenuto che il disposto di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis sia conforme alla normativa europea e sia applicabile anche ai lavoratori destinati a svolgere servizi di (OMISSIS) non rientranti nel cd. Servizio universale di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999.

2. Il motivo è privo di fondamento.

Occorre premettere che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 così prevede: “1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1 gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parie delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma”.

3. In applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 12 preleggi, comma 1, deve rilevarsi che il predetto comma 1 bis fa esclusivo riferimento alla tipologia dell’impresa presso cui avviene l’assunzione (“imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste”) e nient’affatto alla tipologia delle mansioni a cui sia destinato il lavoratore assunto.

Ciò trova conferma nel raffronto con la disposizione di cui al precedente comma 1, relativa alle aziende di trasporto aereo e a quelle esercenti i servizi aeroportuali, in relazione alle quali è stato invece previsto che l’assunzione a termine è consentita all’ulteriore condizione che “abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, valorizzando quindi specificamente, a differenza di quanto stabilito dal comma 1 bis, la tipologia delle mansioni del lavoratore assunto. Che la ragione giustificatrice della norma (nonchè il fondamento della sua legittimità costituzionale) risieda nella tipologia della impresa datrice di lavoro, a prescindere da qualsivoglia incidenza delle mansioni in concreto affidate al lavoratore a termine, è stato del resto riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, laddove, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, artt. 101, 102 e 104 Cost., ha evidenziato come non sia irragionevole che alle “imprese tenute per legge all’adempimento” dell’onere di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonchè la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica (i quali “costituiscono attività di preminente interesse generale”, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1 di attuazione della direttiva 1997/67/CE, la quale, a sua volta, impone all’Italia di assicurare lo svolgimento del c.d. “servizio universale”) sia riconosciuta una certa flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a tempo determinato (così Cass. 2/7/2015 n.13609). Sotto tale profilo il motivo all’esame va dunque disatteso.

4. Per il resto va rimarcato che sia il cit. D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 2, comma 1-bis sono chiaramente destinati ad individuare i casi in cui la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato è legittima.

Come questa Corte ha già avuto modo di statuire (vedi Cass. 26/7/2012 n. 13221, Cass. 6/8/2015 n. 16510 e, da ultimo Cass. S.U. 31/5/2016 n. 13374), la differenza è data dal fatto che nella prima ipotesi la stipulazione del contratto è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che devono essere specificate per iscritto, mentre nella seconda tale requisito non risulta richiesto, sicchè può ben ipotizzarsi che la sussistenza delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine sia già presuntivamente valutata dal legislatore in considerazione delle caratteristiche peculiari dei tre settori coinvolti ed i requisiti per la legittimità del termine sono quindi diversi (arco temporale definito, rispetto della percentuale e comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali).

5. La tesi fin qui accolta ha trovato, peraltro, conferma nella sentenza della Corte cost. n. 214/09, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, sollevate con riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, artt. 101, 102 e 104 Cost., rilevando in particolare che “la norma censurata costituisce la tipizzazione legislativa di un’ipotesi di valida apposizione del termine. Il legislatore, in base ad una valutazione – operata una volta per tutte in via generale ed astratta – delle esigenze delle imprese concessionarie di servizi di disporre di una quota (15 per cento) di organico flessibile, ha previsto che tali imprese possano appunto stipulare contratti di lavoro a tempo determinato senza necessità della puntuale indicazione, volta per volta, delle ragioni giustificatrici del termine”. Tale valutazione preventiva, secondo il Giudice delle leggi, “non è manifestamente irragionevole” dal momento che “la garanzia alle imprese in questione, nei limiti indicati, di una sicura flessibilità nell’organico, è direttamente funzionale all’onere gravante su tali imprese di assicurare dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonchè la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica i quali costituiscono attività di preminente interesse generale ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1 (attuazione della direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno e i servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”).

6. Neppure può condividersi l’ulteriore censura alla sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la violazione da parte del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, del “considerando n. 6” e della “clausola cd. di non regresso” contenuta nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE.

Va in proposito osservato che la Corte dì Giustizia U.E. ha chiarito che “… la clausola 8, n. 3 dell’accordo quadro non soddisfa i requisiti per essere direttamente produttiva di effetti” (cfr. sentenza 24.6.2010 nel procedimento C-98/09 Sorge), sicchè in questa prospettiva vanno analizzate le argomentazioni della ricorrente in ordine alla presunta violazione del divieto di regresso, sancito dalla clausola 8, n. 3 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, la quale consente espressamente al legislatore nazionale “di tener conto della situazione di ciascun stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività stagionali” (cfr. 10 considerando dell’Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato).

7. Per la Corte di Giustizia il divieto di regresso è stabilito al solo fine di impedire che i legislatori nazionali profittino dell’attuazione della direttiva o anche, successivamente, della manutenzione della disciplina attuativa della direttiva per abbassare (pur restando sopra il limite stabilito come minimale dalla direttiva stessa) il livello di tutela anteriore (cfr. Corte di Giustizia, Mangold, 22 novembre 2005, C-144/04). Ora, la previsione in esame non appare affatto dettata profittando dell’attuazione della direttiva o della manutenzione della disciplina attuativa della Direttiva, ma è stata dettata per introdurre una ipotesi speciale accanto ad un’altra ipotesi speciale. In realtà, anche al di là del decimo considerando, una previsione speciale come quella contenuta nell’originario D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 non può comunque considerarsi incompatibile con la direttiva giacchè i contratti a termine stipulati dalle aziende di trasporto aereo sono assoggettati all’intera disciplina stabilita dalla legislazione di riforma del 2001 ed il legislatore si limita ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive secondo una propria valutazione di tipicità sociale.

8. Una volta esclusa la violazione del divieto di regresso, anche la previsione introdotta dalla L. n. 266 del 2005 presenta allora gli identici caratteri di quella originariamente inserita nell’art. 2: in conformità alle indicazioni del decimo considerando della Direttiva, costituisce una tipizzazione legislativa della ricorrenza di esigenze oggettive operata dal legislatore alla stregua di una valutazione social-tipica di tali esigenze, come peraltro confermato da ultimo dal Giudice delle leggi nella sentenza 214/2009 sopra citata. Ad ulteriore conferma della conformità della norma nazionale con la disciplina dell’U.E. anche per quanto riguarda il divieto di non regresso, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia nelle recenti pronunce Angelidaki, 23 aprile 2009, nei procedimenti riuniti da C-378/07 a C-380/07, e Vino, 11 novembre 2010, nel procedimento C-20/10. Nella prima pronuncia la Corte, dopo aver affermato che l’attuazione delle indicazioni prescrittive relative alla successione di contratti a termine non può essere l’occasione per ridurre le tutele previste dallo Stato membro con riguardo al contratto unico (ipotesi estranea a quella in oggetto), aggiunge che per aversi reformatio in peius la modifica della disciplina del contratto unico deve concretarsi in una riduzione del “livello generale di tutela”, tale da riguardare “una porzione significativa dei lavoratori impiegati a tempo determinato nello Stato membro” precisando espressamente che “soltanto una reformatio in peius di ampiezza tale da influenzare complessivamente la normativa nazionale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato può rientrare nell’ambito applicativo della clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro”.

9. Sulla base di tali premesse i giudici U.E. hanno escluso la violazione della clausola in oggetto da parte della legislazione nazionale ellenica al loro esame, dal momento che quest’ultima non riguardava “tutti i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato, ma soltanto quelli che, da un lato, operano nel settore pubblico, e, dall’altro, non sono parti contraenti di contratti di lavoro a tempo determinato successivi”.

Nel caso in esame, quindi, l’esiguità della platea di lavoratori interessati – i dipendenti di aziende concessionarie di servizi postali – imporrebbe di escludere la violazione del divieto di reformatio in peius anche se l’introduzione della norma in questione fosse avvenuta in occasione o comunque correlata all’attuazione della Direttiva.

Quanto all’asserito abuso di posizione dominante, la censura si rivela del tutto generica, non approfondendo in alcun modo il contenuto delle norme dei trattati asseritamente violati, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia della U.E..

10. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese inerenti al presente giudizio di legittimità possono, infine compensarsi, considerato che il ricorso risulta presentato in epoca anteriore ai recenti approdi resi dalle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni delibate in questa sede.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Compnsa fra le parti le spese delpresente giudizio

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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