Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4120 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23025/2008 proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO Mario, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

04/10/2007, n. 51176/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 4 ottobre 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal Signor P.G., condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo, introdotto con ricorso 12 novembre 1990 davanti alla Corte dei Conti per il riconoscimento dell’indennità ai fini pensionistici per le conseguenze di un incidente, e definito in primo grado con la sentenza della Corte dei Conti, sezione Puglia, il 31 dicembre 2004, appellata e non ancora decisa, liquidando per il periodo eccedente la durata ragionevole (determinato in tre anni) il danno non patrimoniale in Euro 8.000,00.

Per la cassazione del decreto, notificato il 7 febbraio 2008, ricorre il Signor P.G. con ricorso n. 23025/08 notificato in data 3 ottobre 2008, con cinque mezzi d’impugnazione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio.

La corte territoriale aveva definito di media complessità il giudizio presupposto, ma non aveva spiegato i motivi del suo convincimento.

Il mezzo è inammissibile, non contenendo l’indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, tale non essendo certamente il giudizio di complessità, ed è inoltre privo dell’illustrazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare l’affermazione che la durata ragionevole del giudizio presupposto, di media complessità, sarebbe stata di tre anni.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonchè dei parametri adottati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di indennizzo del danno non patrimoniale. La corte territoriale si era irragionevolmente ed eccessivamente discostata, nel liquidare il danno patrimoniale subito per l’eccessiva durata del giudizio presupposto, che aveva natura pensionistica, dai criteri di liquidazione seguiti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Si formula il quesito di diritto se il giudice di merito che liquida in via equitativa l’indennizzo della L. n. 89 del 2001, per il danno non patrimoniale, debba rispettare i parametri stabiliti dalla CEDU. Il mezzo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa corte, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione” (Cass. Sez. un. 26 gennaio 2004 n. 1340).

Nel caso in esame, il giudice di merito ha liquidato per undici anni di irragionevole ritardo la complessiva somma di Euro 8.000,00, ben inferiore al minimo di Euro 1.000,00 per ogni anno, che è attestato nella giurisprudenza della CEDU, senza indicare le ragioni che nella fattispecie giustificherebbero un tale scarto, così incorrendo nella violazione di legge denunciata, la quale comporta la cassazione del decreto in conformità del principio di diritto sopra riportato tra virgolette. Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e si lamenta che la corte d’appello abbia fissato come termine finale la data della decisione del primo grado del giudizio presupposto (dicembre 2004), sebbene la parte avesse dimostrato la pendenza di un giudizio d’appello. Si pone quindi il quesito se il giudice di merito debba riferire l’indennizzo per equa riparazione del danno non patrimoniale alla data della sua decisione, qualora sia pendente l’appello.

L’oggetto della decisione richiesta al giudice, nel procedimento civile, è definito dalla domanda, e pertanto, nel procedimento instaurato a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2, dal ricorso. Deve quindi applicarsi il principio che il riconoscimento del diritto all’equa riparazione riguarda – come risulta chiaro dalla lettera della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 – i soli danni effetto della irragionevole durata di un processo già svoltosi, anche se ancora pendente, e non anche quelli eventuali dipendenti da durate successive del medesimo processo, non essendo comunque preclusa alla parte la facoltà di richiedere successivamente l’indennizzo per il periodo residuo dello stesso (Cass. 29 marzo 2006 n. 7143). Con ciò non è escluso che, prima di spedire la causa in decisione, la parte, deducendo la persistente pendenza del giudizio presupposto, precisi le sue conclusioni chiedendo che il giudice si pronunci anche sui danni maturati successivamente al deposito del ricorso. E’ con riferimento a questa seconda ipotesi che deve essere condiviso il principio enunciato nel precedente invocato dal ricorrente (Cass. 7 ottobre 2005 n. 19631), dovendo una tale emendatio libelli ritenersi consentita nel rispetto del contraddittorio (nonchè delle preclusioni processuali eventualmente verificatesi in materia di acquisizione di prove: sul punto, tuttavia, il processo camerale applicabile nella fattispecie è assai meno rigido).

Nel caso in esame il ricorrente non riporta il testo della domanda proposta con il ricorso o modificata nella sede deputata, nè lamenta una violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi il giudice di merito pronunciato su tutta la sua domanda, ma prospetta una questione di puro diritto sostanziale, circa il contenuto della decisione demandata dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, al giudice di merito; questione, come tale, inidonea a decidere sulla richiesta cassazione, e quindi inammissibile.

Il quarto motivo, concernente la pronuncia accessoria sulle spese, è assorbito dall’accoglimento del secondo, che comporta la cassazione del decreto e la nuova liquidazione delle spese del grado di merito.

Con il quinto motivo si deduce la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, che in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo assume quale moltiplicatore della base annuale di calcolo gli anni di irragionevole protrazione del giudizio, invece che quelli di durata del medesimo.

La questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

Premesso che la decisione del legislatore, di indennizzare il tempo di durata irragionevole del giudizio, e non quello ragionevolmente necessario per la definizione del giudizio medesimo, obbedisce ad un criterio intrinsecamente razionale, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa corte (Cass. 13 aprile 2006 n. 8714; 23 aprile 2005 n. 8568), per la quale la denunciata diversità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

in conclusione il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo; il primo e il terzo motivo devono essere dichiarati inammissibili, il quarto assorbito e il quinto dichiarato manifestamente infondato. Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto. La causa inoltre, non richiedendo ulteriori indagini in fatto, può essere decisa nel merito, con la condanna dell’Amministrazione, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo presupposto, come determinata dal giudice territoriale, al pagamento della somma di Euro 10.250,00, con gli interessi legali dalla domanda, e al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, al netto, per il giudizio davanti alla corte d’appello, delle voci non ripetibili (tra le quali quelle successive al decreto) o non documentate.

P.Q.M.

La corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto e manifestamente infondato il quinto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 10.250,00, con gli interessi legali dalla domanda per il titolo di cui in motivazione, e al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che determina:

per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 44,00 per esborsi, Euro 368,00 per diritti, Euro 520,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge;

per il giudizio di legittimità, in Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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