Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4120 del 21/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4120 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 21/02/2014
CONDONO Estinzione
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
in persona del
AGENZIA DELLE ENTRATE,
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
AMOROSO GIUSEPPE & C. SNC con sede a Tarvisio, in
persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè
AMOROSO MAURIZIO, AMOROSO DONATO ed AMOROSO GIUSEPPE,
INTIMATI
tutti residenti in Tarvisio,
AVVERSO
la sentenza n.107/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Trieste – Sezione n. 01, in data
27.09.2010, depositata il 18 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
1
Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria relazione con cui è stata
chiesta la cassazione della sentenza n.107/01/2010,
pronunziata dalla C.T.R. di Trieste Sezione n.01, il
27.09.2010 e DEPOSITATA il 18.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto dall’Agenzia e, quindi, confermato quella di
primo grado, che aveva annullato l’accertamento,
relativo al maggior reddito di partecipazione, ai fini
IRPEF dell’anno 1999.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione, per
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 15
della Legge n.289/2002.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
Con istanza 22.11.2012 l’Agenzia Entrate ha comunicato
l’intervenuta verifica di regolarità delle domande di
condono presentate dai soci Amoroso Giuseppe, Donato e
Maurizio ed allegato le note dell’Agenzia attestanti
la comunicazione di regolarità per i tre avvisi di
accertamento impugnati;
con la medesima istanza
l’Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi
2
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24010/2011 è stata
l’estinzione del giudizio.
Ciò posto ed avuto riguardo all’art.16 comma 8 ° della
Legge n.289/2002, nel testo vigente ed applicabile in
esito alle successive modifiche, il quale dà
uffici attestino la regolare definizione della domanda
di condono, è stato proposta la definizione del
giudizio in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato 22.11.2012,
che richiama le note con cui l’Agenzia Entrate di Udine
ha comunicato che la controversia è stata oggetto di
condono, ai sensi degli artt.39 comma 12 del D.L.
n.98/2011 e 16 legge n.289/2002, relativamente alle
somme versate per gli avvisi di accertamento n.ro
830010200429-2006 nei confronti di Amoroso Donato, n.ro
830010200428-2006 nei confronti di Amoroso Maurizio e
n. 830010200427-2006 nei confronti di Amoroso Giuseppe,
tutti relativi all’anno 1999;
Considerato, altresì, che è circostanza pacifica,
desumendosi dallo stesso ricorso dell’Agenzia (pag.2
rigo 11 e seguenti) che in precedenza anche la società
3
sostanziale rilievo alla comunicazione con cui gli
partecipata aveva usufruito del condono, ai fini Irap
ed IVA per l’anno 1999, versando in data 16 maggio 2003
quanto dovuto;
Considerato, ciò stante, che la causa, relativamente
condono, nei confronti di tutte le parti e che, quindi,
deve ritenersi cessata la materia del contendere;
Considerato, quindi, che sussistono le condizioni per
pronunciare, ex artt.375
e 380 bis cpc, dichiarando
estinto il giudizio per intervenuto condono;
Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo
alla peculiarità del procedimento di estinzione per
condono, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuto condono e
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
Il Pres
agli accertamenti anzi citati, risulta definita per