Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4120 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4120 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24735-2016 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A
FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo
studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SILVIA LU CANTONI;

– ricorrente contro
LUNEDEI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALBERTO BOER;

controricorrente –

Data pubblicazione: 20/02/2018

avverso la sentenza n. 1770/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.

che, con sentenza depositata il 21.4.2016, la Corte di Appello di Roma,
in riforma della decisione del primo giudice, ha accolto la domanda
proposta da Domenico Lunedei nei confronti della Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e ha
dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate sulla sua pensione a
titolo di contributo di solidarietà a far data dal 1°.1.2009, condannando
la Cassa a rifondergli quanto illegittimamente trattenutogli oltre
accessori;
che avverso tale statuizione ha proposto ricorso la Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti,
deducendo sei motivi di censura;
che Domenico Lunedei ha resistito con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis
c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con ordinanze interlocutorie nn. 1795, 1796 e 1797 del 2018, la
Sesta sezione civile di questa Corte ha deciso di rimettere alla pubblica
udienza questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, sul
rilievo secondo cui i precedenti di legittimità citati nella proposta del
relatore (e segnatamente Cass. n. 12338 del 2016 e le ulteriori
pronunce ivi menzionate: Cass. nn. 53 del 2015 e Cass. nn. 6702 e
8064 del 2016) non terrebbero adeguatamente conto del fatto che le
Ric. 2016 n. 24735 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

RILEVATO IN EKITO

disposizioni della Cassa che hanno introdotto il contributo di
solidarietà costituiscono, in ragione dell’autonomia conferita all’ente
dal d.lgs. n. 509/1994, previsioni astrattamente idonee a derogare alle
disposizioni di legge vigenti, con l’unico limite della ragionevolezza, e
che il quantum di riduzione del trattamento pensionistico dovuto

lesivo del dianzi menzionato principio di ragionevolezza, specie
tenendo conto di quanto al riguardo precisato da ultimo da Corte cost.
n. 173 del 2016, trattandosi di un contributo straordinario, di importo
contenuto, limitato nel tempo, finalizzato ad assicurare l’equilibrio
finanziario di lungo termine e l’equità intergenerazionale, ispirato al
criterio della gradualità (in relazione all’importo del trattamento
pensionistico ed alla minore o maggiore incidenza del calcolo
contributivo della pensione), non incidente sulla generalizzata categoria
dei pensionati (ma solo su quelli beneficiari del regime retributivo più
favorevole rispetto a quello contributivo) e altresì non incidente su
anzianità contributive già maturate;
che il Collegio condivide le suesposte considerazioni, di talché, non
sussistendo le condizioni per la decisione del ricorso in camera di
consiglio, la causa va rimessa alla Quarta sezione civile per la
trattazione in pubblica udienza;
P. Q. M.
La Corte rimette la causa alla Quarta sezione civile per la trattazione in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2017.

all’applicazione del contributo di solidarietà non appare prima facie

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA