Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4120 del 17/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 17/02/2021), n.4120
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26885/2019 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per
legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
D.M.C., in persona del procuratore generale
A.G.M., giusta procura generale a mezzo di rogito redatto dal
Notaio L.C. da (OMISSIS) l'(OMISSIS), rep. n.
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore La Rosa, con
studio in (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso l’Avv. Claudia
Zhara Buda, con studio in Roma, giusta procura in margine al
controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 26 febbraio 2019 n.
1169/05/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18
dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso
dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del
Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 gennaio 2021
dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 26 febbraio 2019 n. 1169/05/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per imposta di registro in relazione alla sentenza depositata dal Tribunale di Catania il 15 luglio 2006 n. 2801/2006, ha accolto l’appello proposto da D.M.C. nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 24 novembre 2016 n. 12595/10/2016, con compensazione delle spese giudiziali. D.M.C. si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che la cartella di pagamento poteva essere impugnata soltanto per vizi propri e non anche per vizi attinenti al presupposto avviso di liquidazione.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver tenuto conto che il ricorso originario della contribuente era inammissibile a causa della esclusiva prospettazione di vizi relativi al merito della pretesa tributaria.
RITENUTO CHE:
1. I motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono infondati.
1.1 Come è stato constatato dal giudice di appello, la sentenza depositata dal Tribunale di Catania il 15 luglio 2006 n. 2801/2006, in relazione alla quale l’amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di liquidazione e cartella di pagamento nei confronti della contribuente per omessa registrazione, è stata integralmente riformata dalla sentenza depositata dalla Corte di Appello di Catania il 27 maggio 2013 n. 1067/2013, sicchè il presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro è senz’altro venuto meno.
1.2 A tale riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, a tenore del quale: “1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. 2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77, all’ufficio che ha riscosso l’imposta”, non può essere interpretata nel senso che l’imposta di registro continua ad essere dovuta pur a seguito della definitiva riforma dell’atto. Simile interpretazione comporterebbe la conseguenza irragionevole di obbligare ad un pagamento il quale dovrebbe essere immediatamente restituito; contrasterebbe con i principi di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), venendo ad equiparare l’ipotesi di presenza – pur se ancora non definitiva, comunque attuale – del presupposto impositivo, all’ipotesi di definitivo accertamento della relativa insussistenza (in termini: Cass., Sez. 5″, 13 febbraio 2020, n. 3617 – in senso analogo: Cass., Sez. 5, 14 ottobre 2005, n. 19953; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24097; Cass., Sez. 6, 5 dicembre 2017, n. 29004; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2019, n. 15645).
1.3 Con specifica attinenza alla presente controversia, si è anche detto che l’amministrazione finanziaria che abbia emesso legittimamente l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e la relativa cartella esattoriale, ma che non abbia riscosso coattivamente l’imposta, è, pure se soccombente, priva di interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello del giudice tributario in quanto il pagamento dell’imposta, sebbene dovuto sulla base della originaria attribuzione patrimoniale è successivamente divenuto privo di presupposto impositivo, essendo venuti meno i previsti effetti traslativi, e comporterebbe l’obbligo di immediato rimborso da parte della medesima amministrazione. (Cass., Sez. 5, 14 ottobre 2005, n. 19953; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24097). Infatti, non avendo l’amministrazione finanziaria, a fronte del rifiuto dei contribuenti di ottemperare alla richiesta contenuta nell’avviso di liquidazione, proceduto alla riscossione coattiva del tributo, vengono a mancare i requisiti del diritto fatto valere che devono permanere fino al momento della decisione, essendo la concreta ed attuale sussistenza del diritto fatto valere condizione per l’accoglimento della domanda. Nella specie, l’interesse ad agire da parte dell’amministrazione finanziaria è venuto meno, non sussistendo più i presupposti traslativi sui quali si fondava la richiesta del tributo, ormai sfornita di presupposto impositivo, ed appare illogico sostenere la tesi relativa alla necessità di un pagamento, non più preventivo, dell’imposta, cui dovrebbe seguire l’immediato rimborso della spesa (Cass., Sez. 5, 14 ottobre 2005, n. 19953; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24097).
1.4 Ne consegue che la caducazione del presupposto impositivo travolge il titolo costitutivo dell’iscrizione a ruolo, facendo venir meno il fondamento stesso della cartella di pagamento.
Nè rileva che il ricorso originario del contribuente potesse investire soltanto la cartella di pagamento, ma non anche l’avviso di liquidazione, rispetto al quale non era stata proposta impugnazione dinanzi al giudice tributario. Difatti, la sopravvenuta riforma del provvedimento giudiziario esclude a monte la debenza dell’imposta di registro ed esplica un’efficacia invalidante ex post sulla cartella di pagamento, che prescinde dalla ritualità e dalla fondatezza dell’impugnazione proposta dinanzi al giudice tributario, esonerandolo dall’esame delle doglianze concernenti anche l’ammissibilità del ricorso originario del contribuente.
2. Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ritenendo che la postuma riforma della sentenza resa dal giudice ordinario escludesse la spettanza dell’imposta di registro per la sopraggiunta cessazione del suo presupposto e, per conseguenza, invalidasse la procedura di riscossione coattiva per il recupero di una ragione ormai indebita.
3. Stante l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021