Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4120 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21323-2015 proposto da:

GRUPPO ILLIRIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA LENTINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERPAOLO

SAFRET, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO TOFFOLI,

SAVINA BOMBOI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 30/06/2015 R.G.N. 106/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato LENTINI LUCA;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Udine, con ordinanza in data 20/1/2014 dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato in data 20/7/2012 dal Gruppo Illiria s.p.a. nei confronti di A.M. in relazione a sei contestazioni di mancanze elevate nel periodo 1 – 12/6/2012, disponendone la reintegra nel posto di lavoro e condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento fino alla effettiva reintegra. Con lettera 27/1/2014 l’Arrigoni esercitava il diritto di opzione L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, comma 5 chiedendo il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità.

A seguito della opposizione spiegata dalla società avverso il provvedimento della fase sommaria, il Tribunale, a parziale modifica della precedente ordinanza, quantificava l’indennità risarcitoria spettante al lavoratore nella misura di Euro 16.630,76 al netto dell’aliunde perceptum.

Detto provvedimento veniva impugnato con reclamo dal Gruppo Illiria s.p.a. innanzi alla Corte d’Appello di Trieste che, con sentenza resa pubblica il 30/6/2015, in parziale accoglimento dello stesso, dichiarava che il rapporto di lavoro inter partes era cessato il 5/2/2014 con l’esercizio del diritto di opzione.

La cassazione di tale pronuncia è domandata – dalla società sulla base di nove motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 c.p.c., commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ci si duole che la Corte territoriale sia pervenuta alla applicazione del Regolamento aziendale e della sanzione conservativa ivi prevista in relazione alle mancanze ascritte al dipendente, piuttosto che delle disposizioni trasfuse nel contratto collettivo di settore, senza sorreggere gli indicati approdi mediante un iter motivazionale che rendesse ragione del procedimento ermeneutico seguito. Nella prospettazione della ricorrente, la Corte distrettuale si sarebbe limitata ad una “mera enunciazione senza alcuna argomentazione, fatto, questo, che impedirebbe ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del suo convincimento”.

2. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 è configurabile laddove. risulti corredata da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (vedi ex aliis, in motivazione, Cass. 14/10/2015 n. 20648, Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053).

In realtà la Corte distrettuale con adeguata motivazione, ha avuto modo di argomentare come il regolamento aziendale, datato giugno 2012, fosse in vigore allorquando era stata irrogata la sanzione espulsiva (20 luglio 2012), facendo discendere da tale premessa in fatto, quale logico corollario, l’applicabilità alla fattispecie scrutinata, ratione temporis, delle norme disciplinari integrative aziendali.

La fattispecie non può, quindi, congruamente ascriversi alla categoria della motivazione apparente come prospettata dalla ricorrente, onde la relativa statuizione resiste alla censura all’esame.

3. Con il secondo mezzo è denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. e della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si afferma, con riferimento all’accertamento della data di adozione del regolamento aziendale, che – diversamente da quanto dedotto dal giudice dell’impugnazione – il relativo onus probandi sarebbe dovuta gravare sul lavoratore, concernendo la circostanza un elemento costitutivo del diritto da quest’ultimo azionato, in quanto norma di miglior favore. Si stigmatizza altresì la pronuncia impugnata per non aver fatto buon governo del disposto di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 che riconosce efficacia alle sole norme cui sia data pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti, che non ammette equipollenti. Si deduce al riguardo l’erroneità della impugnata sentenza laddove, in ispregio a detta disposizione, ha accertato l’applicabilità alla fattispecie del Regolamento, benchè non fosse risultato affisso secondo le modalità prescritte dalla legge, non valendo, a tal fine la mera consegna a mano del Regolamento stesso.

4. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 c.p.c., commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si ribadisce che la statuizione della impugnata sentenza con cui si acclarava quale dato incontroverso che il regolamento contrattuale era vigente all’epoca di irrogazione della sanzione disciplinare, era del tutto apodittica, considerate le specifiche censure formulate in sede di reclamo.

5. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi stante la connessione che li connota, sono infondati.

Non possono, innanzitutto, tralasciarsi di considerare i profili di novità che connotano il secondo motivo con riferimento alla violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 questione questa che non risulta in alcun modo trattata in sentenza.

Va infatti richiamato il principio affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, alla cui stregua qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi, ex plurimis, di recente, Cass. 22/04/2016 n. 8206).

Nello specifico la ricorrente non ha indicato tempi e modi con i quali la questione era stata introdotta nel giudizio di merito, onde la relativa censura non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità.

6. Sotto altro versante, va sottolineato che la tesi accreditata dalla ricorrente; circa l’inapplicabilità alla fattispecie del Regolamento Aziendale non avendo il lavoratore dimostrato il dies a quo della sua efficacia (sul presupposto logico della sua inapplicabilità alla fattispecie, perchè comunque successivo all’epoca di commissione delle condotte oggetto dell’atto di incolpazione), è priva di pregio.

Infatti è dato incontroverso, come rimarcato dai giudici dell’impugnazione, che il Regolamento Aziendale fosse datato giugno 2012. E’ dato incontroverso altresì, che detto Regolamento Aziendale di cui la Corte di merito ha fatto applicazione, era vigente al momento della irrogazione del licenziamento impugnato (20 luglio 2012).

Nell’ottica descritta del tutto congrui e conformi a diritto sono gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, laddove ha negato vi fosse alcuna questione di applicazione retroattiva delle disposizioni di regolamento – inammissibile secondo la prospettazione della società – giacchè “non si tratta di applicare retroattivamente le disposizioni del regolamento, ma semplicemente di applicare la normativa in vigore al momento dell’irrogazione della sanzione”.

7. Tale ragionamento appare immune da censure di ordine logico-giuridico ove si consideri che al fine di individuare il regime sostanziale sanzionatorio applicabile, come anche rimarcato in dottrina, occorre far riferimento al momento di perfezionamento della fattispecie del licenziamento.

In tale prospettiva, deve ritenersi non rilevante, nel caso del licenziamento disciplinare, che al fatto contestato sia applicabile una sanzione prevista da una disposizione entrata in vigore epoca successiva a detti fatti ma anteriore al provvedimento espulsivo.

Invero, come anche già affermato per il licenziamento quale massima sanzione disciplinare, le sanzioni di tale tipo, pur potendo esser definite come tali, non possono essere equiparate ad una “pena”, essendo pur sempre di natura civile; talchè non opera il principio dì irretroattività sancito dall’art. 25 Cost., comma 2, che prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

E se è pur vero anche che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto (così Corte cost. n. 104 del 2014), non può sottacersi che la sanzione disciplinare non si inserisca in un rapporto di soggezione connotato dall’esercizio di un potere pubblico e quindi non può qualificarsi “pena” neppure in senso lato.

Le considerazioni sinora svolte inducono ad affermare che debba essere riconosciuta l’applicabilità della sanzione disciplinare vigente al tempo in cui è stato intimato il licenziamento, anche se la condotta sanzionabile è stata posta in essere in epoca anteriore.

In tal senso la statuizione della sentenza impugnata, in quanto coerente sotto il profilo logico, e corretta sotto il versante giuridico, resiste alle censure all’esame.

8. Con il quarto mezzo di impugnazione si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti ex all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte di merito abbia omesso di procedere all’esame di tutte le mancanze oggetto di contestazione, limitandosi a tener conto esclusivamente di quella concernente il mancato controllo dei prodotti scaduti.

Il motivo è inammissibile.

Va infatti rimarcato che la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, per le sentenze pubblicate – come nella specie – dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, è censurabile in sede di legittimità solo nella ipotesi di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

Ma detto vizio non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data sopra indicata (richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, – cfr. Cass. n. 26860 del 2014) – come nella fattispecie qui scrutinata – con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado ex art. 348 ter c.p.c, u.c. (così in motivazione Cass. 16/11/2016 n. 23358).

Ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014; pure Cass. n. 26097 del 2014, che ha altresì escluso dubbi di incostituzionalità della norma; più di recente: Cass. n. 4223 del 2016; Cass. n. 17166 del 2016).

Pertanto la decisione della Corte territoriale, che ha confermato la pronuncia di primo grado, peraltro facendo espresso richiamo nel corpo della decisione, a tutte le mancanze oggetto dell’atto di incolpazione, non può essere oggetto del sindacato di questa Corte a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., degli artt. 220 e 225 ccnl di settore, degli artt. 2119 e 2106 c.c. ex art. 360 c.c., comma 1, n. 3 nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che, diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, il Regolamento applicato non ha apportato alcuna modifica nè all’art. 220 nè all’art. 225 c.c.n.l. con evidente violazione delle regole ermeneutiche sancite dalle disposizioni codicistiche richiamate.

Al di là di ogni considerazione circa l’inammissibilità della censura per la omessa produzione integrale del contratto collettivo di settore la cui applicazione si invoca, onde consentire a questa Corte di verificare la fondatezza o meno delle relative censure (vedi da ultimo Cass. 26/9/2016 n. 18866), detto motivo risulta assorbito alla stregua della accertata corretta applicazione del regolamento aziendale.

10. Le considerazioni da ultimo esposte in ordine all’assorbimento delle doglianze formulate con il quinto motivo, vanno riscontrate in relazione al sesto motivo, con il quale è denunciata falsa applicazione delle norme disciplinari integrative aziendali in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non aver la Corte preso in considerazione ai fini del decidere, fatti che secondo il c.c.n.l. di settore, avrebbero consentito il licenziamento; in relazione all’ottavo mezzo di impugnazione, con il quale si lamenta che la corte territoriale abbia condannato la, società alla reintegra del lavoratore benchè l’art. 225 del contratto collettivo di settore contemplasse il licenziamento quale sanzione per la violazione degli obblighi sanciti dall’art. 220, e non già una sanzione conservativa; in relazione al nono motivo, con il quale si ripropone la questione relativa alla asserita irretroattività del regolamento aziendale.

Quanto al settimo motivo con cui si stigmatizza l’errore di fondo dell’impugnata sentenza per aver posto a fondamento del provvedimento espulsivo un’unica e non una serie di violazioni del medesimo obbligo come invece risulta dalle lettere di contestazione, sotto il profilo della omessa valutazione su di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, valgono le considerazioni già espresse in rapporto alla quarta censura.

11. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni – non inficiate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente in sede di note illustrative con riferimento alla dedotta carenza di autosufficienza del controricorso – il ricorso è respinto.

Le spese del presente giudizio seguono, infine, la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore degli avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi dichiaratisi antistatari.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore degli avv.ti B.Cossu e S. Bomboi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei. presupposti per il versamento, da parte d& ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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