Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4120 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27330/2020 proposto da:

T. S. B. G., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo

Alessandrini;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Ancona;

– intimata –

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 2357/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato

il 10/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2021 dal Cons. Dott. Luigi CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con decreto depositato il 10.9.2020, il Tribunale dell’Aquila ha rigettato il ricorso proposto da T. S. B. G. avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale di Ancona gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale;

che avverso tale pronuncia T. S. B. G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in quanto promosso in primo grado con ricorso depositato successivamente al 17.8.2017, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), (conv. con L. n. 46 del 2017), il quale prevede, al quarto periodo del comma 13, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”;

che, nell’interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che essa ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, con la conseguenza che la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35-bis cit. e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass. S.U. n. 15177 del 2021);

che, nell’enunciare l’anzidetto principio, le Sezioni Unite hanno chiarito, in particolare, che tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l’indicazione della data del conferimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedimento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale e approdare ad una interpretazione volta a realizzare una sostanziale disapplicazione del testo normativo;

che è stato altresì precisato che, ai fini dell’osservanza della norma in esame, non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l’una relativa all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un’unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l’uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento;

che, conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l’ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato, non era inserita alcuna espressione dalla quale risultasse che il difensore aveva inteso certificare che la data del conferimento della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, rinvenendosi unicamente l’autenticazione della firma;

che i dubbi di legittimità costituzionale dell’anzidetta interpretazione, successivamente sollevati da Cass. n. 17970 del 2021, sono stati dichiarati infondati da Corte Cost. n. 13 del 2022;

che, nel caso di specie, la procura speciale risulta rilasciata su foglio separato e aggiunto al ricorso per cassazione e, pur contenendo l’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato, reca, dopo l’indicazione della data di rilascio e la firma del ricorrente, unicamente l’autenticazione di quest’ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula “V. la firma è autentica”, affatto inidonea a far ritenere che attraverso l’apposizione della propria sottoscrizione il difensore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la procura;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell’atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso (cfr. in tal senso ancora Cass. S.U. n. 15177 del 2021, cit., che ha precisato come la mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato comporta la nullità e non l’inesistenza della procura).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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