Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4119 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19846/2008 proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO Orlando

Mario, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

nonchè da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

50, presso l’avvocato PICONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CANDIANO ORLANDO MARIO, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

sul ricorso 19847/2008 proposto da:

G.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO ORLANDO MARIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

nonchè da :

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 50,

presso l’avvocato PICONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CANDIANO ORLANDO MARIO, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

sul ricorso 19848/2008 proposto da:

B.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO ORLANDO

MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

nonchè da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

50, presso l’avvocato PICONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CANDIANO ORLANDO MARIO, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

11/09/2007, nn. 50964, 50965 e 50966/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il n. 19846/08 per il

rigetto del ricorso, per i nn. 19847/08 e 19848/08 per l’accoglimento

del ricorso principale e rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 11 dicembre 2007, la Corte d’appello di Roma, condannò il Ministero dell’Economia e delle finanze al pagamento, in favore di G.G., G.R. e B.N., dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo davanti alle commissioni tributarie, avente ad oggetto il rimborso parziale dell’irpef trattenuta dall’OPAFS sulla buonuscita loro spettante quali ex ferrovieri dello Stato. Il processo era stato introdotto davanti alla Commissione provinciale di Bari con ricorso 29 maggio 1995, concluso in primo grado con sentenza 5 luglio 2002, e in grado di appello con sentenza 22 febbraio 2005: quest’ultima sentenza era stata impugnata per cassazione nel febbraio 2006, pochi giorni prima della data di introduzione del giudizio di equa riparazione. La corte territoriale, respinta l’eccezione dell’amm.ne convenuta, di inapplicabilità delle previsioni della L. n. 89 del 2001, ai giudizi tributari, con richiamo al principio per il quale l’applicabilità delle predette norme deve ammettersi nei giudizi davanti alle commissioni tributarie aventi ad oggetto il rimborso di somme richieste dal contribuente, liquidò a favore dei ricorrenti la somma di Euro 2.400,00 ciascuno, oltre agli accessori.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorrono i Signori G.G., G.R. e B.N. con ricorsi 19846, 19847 e 19848/08 notificati in data 24 luglio 2008, per due motivi.

L’amministrazione resiste con controricorsi e ricorsi incidentali, notificati il 17 ottobre 2008, al quale i ricorrenti principali resistono con controricorsi e memorie notificati il 24 novembre 2008.

I ricorsi, proposti contro il medesimo decreto, sono stati riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso incidentale dell’amministrazione, vertendo sulla dedotta inapplicabilità della L. n. 89 del 2001, ai giudizi tributari, è logicamente preliminare all’esame dei ricorsi principali, e deve essere esaminato con precedenza. Esso è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, per individuare l’area di applicazione della disciplina del diritto all’equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, occorre tener conto delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alle quali il giudice interno deve conformarsi, attesa la coincidenza dell’area di operatività dell’equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, con l’area delle garanzie assicurate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In particolare, poichè la Corte considera meritevoli di tale speciale tutela i diritti e i doveri di “carattere civile” di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, il campo di applicazione dell’art. 6 della Convenzione non è estensibile alle controversie tra il cittadino e il Fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi, stante l’estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile (Cass. 4 novembre 2005 n. 21403, 11 giugno 2007 n. 13657, 7 marzo 2007 n. 5275, 15 luglio 2008 n. 19367). Vero è che, in forza delle stesse premesse, si è aggiunto che non può affermarsi in assoluto che tutte le controversie portate all’attenzione del giudice tributario rimangano estranee alla possibile applicazione della tutela di cui alla L. n. 89 del 2001, in quanto potrebbero rientrarvi le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell’area delle obbligazioni privatistiche, o anche le pretese tributarie dell’amministrazione qualora siano connesse a sanzioni, che in questo caso sono suscettibili di rientrare nella seconda parte del p. 1 dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Erroneamente, tuttavia, la corte territoriale ha ritenuto di potersi richiamare a questa giurisprudenza in una fattispecie, quale quella in esame, nella quale il rimborso richiesto, secondo la stessa ricostruzione del fatto operata nel decreto, riguardava una trattenuta Irpef sull’indennità di buonuscita, della cui legittimità si disputava in relazione alla sussistenza della relativa obbligazione tributaria. Sul punto, la corte ha già avuto modo di affermare che “la controversia concernente il rimborso della maggiore Irpef trattenuta in sede di liquidazione della buonuscita per cessazione del rapporto di lavoro esula dall’ambito applicativo della L. 24 marzo 2001, n. 89, atteso che, essendo controverso se la trattenuta sia stata o meno effettuata oltre il dovuto, la lite verte sulla base imponibile del tributo e, quindi, necessariamente involge l’accertamento del potere impositivo dello Stato” (Cass. 15 aprile 2009 n. 8990).

Nè così interpretata l’esclusione della applicabilità della L. n. 89 del 2001, alle domande di rimborso di trattenute si espone a dubbi di costituzionalità, che non siano manifestamente infondati, per disparità di trattamento di situazioni omogenee, indicate dai ricorrenti principali nelle azioni di rimborso proposte dai contribuenti per somme versate indebitamente. La distinzione rilevante, ai fini che qui interessano, non è se le somme chieste a rimborso siano state trattenute o versate, ma se si faccia questione dell’esistenza di obbligazioni di natura pubblicistica, o invece di rimborsi trattenuti o versati per mero errore o duplicazione, o in ogni caso senza titolo.

Per il resto questa corte ha già avuto occasione di affermare che è manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella parte in cui non estende la propria disciplina alle controversie in materia tributaria nelle quali sia in questione il potere impositivo dello Stato, per l’irragionevole disparità di trattamento che ne deriverebbe rispetto alle controversie di altro genere, non costituendo una scelta manifestamente irragionevole del legislatore nazionale quella di adeguarsi ai principi e regole ed ai limiti stabiliti dalla Convenzione europea come interpretata dalla Corte di Strasburgo (Cass. 7 marzo 2007 n. 5275).

In conclusione il ricorso incidentale deve essere accolto, e il decreto deve essere cassato in applicazione del principio di diritto sopra riportato tra virgolette, restando il tal modo assorbito l’esame del ricorso principale, che muove dall’opposta premessa, erroneamente condivisa dalla corte territoriale, dell’applicabilità della L. n. 89 del 2001, nella fattispecie di causa. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, con il rigetto della domanda di equa riparazione proposta dai Signori G.G., G.R. e B.N..

Le spese dell’intero giudizio sono a carico dei soccombenti, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale; cassa il decreto impugnato, e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta in causa dai Signori G. G., G.R. e B.N., che condanna al pagamento delle spese del giudizio, determinate:

per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 411,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito;

per il giudizio di legittimità, in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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