Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4119 del 20/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4119 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 25055-2017 proposto da:
Siracusa Giuseppe, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.E. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
avverso la sentenza n. 1238/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della: Lombardia depositata il
,241 3/2017;
–
Data pubblicazione: 20/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del
10/1/2018 dal Presidente Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Rilevato che il ricorso proposto da Siracusa Giuseppe, notificato il
22/9/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
7/11/2017 .
improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q. M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 2.000,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 10/1/2018
Il 1esidente
dott. Marc
Iacobellis
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di