Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4119 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILI

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n.RG 3087 dell’anno 2010 proposto da:

O.O.O. elettivamente domiciliato in ROMA via

Lungotevere Flaiminio 76 presso l’avv. Faieta Antonella con l’avv.

Cazzola Giampaolo di Verona che lo rappresenta e difende per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Teramo;

– intimato –

avverso il provvedimento in data 30.11.2009 del Giudice di Pace di

Teramo;

udito il relatore cons. Dott. Luigi Macioce nella c.d.c. del

27/1/2011, presente il Sost. Proc. gen. Dr. Carmelo SGROI.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato le considerazioni appresso trascritte opinando nel senso:

“CHE la cittadina extracomunitaria O.O.O. espulsa con decreto 28.07.2009 del Prefetto di Teramo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. A e B – impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Teramo, deducendo la invalidità del decreto;

CHE il GdP di Teramo con decreto 30.11.2009 ha rigettato le doglianze da un canto rilevando che il decreto era affatto regolare nei suoi profili formali e dall’altro canto constatando assenza di alcun titolo di soggiorno, come ammesso dalla opponente, e la stessa probabilità di una entrata clandestina (ella essendo sprovvista di documenti di ingresso);

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 26.1.2010 al quale l’intimato Prefetto non ha opposto difese;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 30.11.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE il ricorso devesi ritenere privo di alcun fondamento, posto che il GdP di Teramo ha sottolineato, tra l’altro, che la ragione della espulsione afferente la mancanza di alcun titolo di soggiorno risultava per tabulas e dalla inerzia della interessata nel dimostrare di aver presentato la richiesta e che in questa sede la straniera si limita ad addurre, come decisivo, il mero fatto di aver sottoscritto un contratto di lavoro il 27/2/2008 senza precisare la durata del permesso correlato e quindi se detto titolo fosse valido ed efficace alla data del controllo (27/7/2009) della stessa, dai Carabinieri rinvenuta priva di alcun documento;

CHE pertanto emerge chiara la mancanza di autosufficienza nella odierna censura di disattenzione per la documentazione prodotta;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza”.

Diritto

OSSERVA

Il Collegio che le trascritte considerazioni e proposte, sulle quali nessun rilievo critico è giunto dalla difesa della ricorrente, meritano piena condivisione con la conseguenza di dover rigettare il ricorso (senza regolare le spese per difetto di difese dell’intimato).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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